Prestito vitalizio ipotecario: differenze tra le versioni
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Il '''prestito vitalizio ipotecario''' è una particolare tipologia di finanziamento senza rate, destinato a persone fisiche con più di 60 anni di età con un titolo di proprietà su un
==Storia==
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Dalla sua nascita il prodotto si è rapidamente diffuso in tutto il mondo anglosassone (Gran Bretagna, Irlanda, Canada, Australia e Stati Uniti d'America, dove è noto con la definizione di ''reverse mortgage'').
Dal dicembre del 2005 il prestito vitalizio ipotecario
|tipo = legge
|anno = 2005
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|giorno = 02
|numero = 248
|titolo = Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria}}</ref>, che stabilisce che: "Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti."
Il 6 maggio 2015 è entrata in vigore la
==Funzionamento==
Il prestito vitalizio è un finanziamento a lungo termine assistito da [[ipoteca]] di primo grado sull'immobile di residenza.
Il finanziamento è ideato in modo tale da non prevedere rimborsi di alcun tipo, nemmeno per gli interessi, fino alla morte del contraente, (ovvero, se cointestato
In taluni casi il prodotto può essere abbinato
===In Italia===
La legge attuale
L'importo del prestito è generalmente compreso tra un minimo del 15%
▲La legge attuale, con riferimento alla legge 248/05 riconosce come soggetti autorizzati ad erogare il finanziamento "aziende ed istituti di credito nonché [[intermediari finanziari]], di cui all'articolo 106 del [[Testo Unico Bancario]]: sono cioè autorizzati ad erogare il finanziamento sia banche che finanziarie regolarmente iscritte a termini di legge nei rispettivi registri pubblici.
▲L'importo del prestito è generalmente compreso tra un minimo del 15% ed un massimo del 50% del valore dell'immobile dipendentemente dall'età del mutuatario (più alta l'età, maggiore l'importo del finanziamento) e dal valore dell'immobile. Il valore dell'immobile è normalmente determinato con una [[perizia]] realizzata da un perito immobiliare su indicazione del soggetto finanziatore.
Il prestito vitalizio deve essere rimborsato in un'unica soluzione dagli eredi e/o aventi causa, normalmente entro i 10-12 mesi successivi alla scomparsa del più longevo dei contraenti. Gli eredi hanno due possibilità: se vogliono conservare l'abitazione, possono rimborsare con la liquidità a loro disposizione, oppure l'abitazione potrà essere venduta e quanto dovuto a fronte del finanziamento rimborsato con il ricavato della vendita.
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La Legge attuale prevede tre casi di rimborso integrale, ossia in un’unica soluzione, del prestito vitalizio ipotecario, e cioè:
* Al decesso del proprietario intestatario del finanziamento, salva la possibilità per gli eredi di intervenire per estinguere il debito
* Al trasferimento, in parte o in tutto, della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia.
* Quando vengono compiuti atti che riducono significativamente il valore dell’immobile, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vanno a gravare sull'immobile stesso.
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Per lo più sono ammesse tutte le tipologie di immobili, ma il prestito viene normalmente rifiutato in presenza di immobili di bassa rivendibilità o in presenza di rischi ambientali. Il prestito vitalizio ipotecario non viene quindi generalmente concesso a fronte di:
* Rustici e immobili non residenziali;
* Immobili in zone
* Immobili gravati da vincoli artistici, paesistici o idrogeologici o senza concessione edilizia;
* Immobili edificati su zone concesse dai comuni ex lege n. 167/1962;
* Immobili gravati di ipoteca, fatta salva l'ipotesi di cancellazione dell'ipoteca preesistente.
==Rischi connessi al prodotto==
Data la natura [[ipoteca]]ria della garanzia sul prestito, al momento della firma del contratto l'immobile non può essere venduto (a meno del preventivo rimborso del prestito), non può essere soggetto a modifiche sostanziali, deve essere mantenuto in buono stato di conservazione (è spesso richiesto da parte dall'istituto erogante l'invio di una comunicazione annuale con specifiche informazioni riguardanti l'immobile) e non ne è possibile la locazione e l'[[affitto]].
Qualora, alla scadenza dei dodici mesi successivi alla scomparsa del contraente, gli eredi si trovassero nell'impossibilità di rimborsare il prestito potrebbero rischiare di perdere la proprietà dell'abitazione dato che potrebbero non essere in grado di risarcire in un'unica soluzione una somma pari alla [[capitalizzazione composta]] sul capitale prestato e sugli interessi maturati: questo perché il prestito vitalizio è uno strumento finanziario che prevede l'[[anatocismo]], ovvero la maturazione di interessi anche sugli interessi già scaduti; in pratica, gli interessi maturati sul prestito producono a loro volta altri interessi, causando una crescita esponenziale del debito.
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