Risarcimento: differenze tra le versioni

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Altro fattore che mitiga oggi questo principio è riferibile al più generale [[nesso di causalità]], giacché è lo stesso [[s:Codice Civile - Libro Quarto/Titolo I#Art. 1223 Risarcimento del danno|art.1223 c.c.]] a prevedere che il danno sia ''conseguenza immediata e diretta'' di un'azione altrui. La causalità va riferita al cosiddetto principio della ''causalità adeguata'', ovvero a quei fatti prevedibili nel normale svolgimento delle cose.
 
Il giudice dovrà poi integrare tale casualitàcausalità con un altro parametro, quello dello scopo o del fine della norma violata: non sarà imputabile per alcuni danni chi con un'azione abbia cagionato diversi danni tra i quali alcuni non sono previsti dall'ordinamento come tali.
 
Tornando all'eccezione primaria, il concorso di colpa, molto aiuta l'[[s:Codice Civile - Libro Quarto/Titolo I#Art. 1227 Concorso del fatto colposo del creditore|art.1227]] laddove stabilisce che il risarcimento viene diminuito se il fatto è scaturito anche per colpa del creditore, o ancora più nettamente che il risarcimento non è dovuto se il creditore poteva evitare di subire il danno con la normale diligenza.