Counseling: differenze tra le versioni
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* l'attività di ''counseling'' è in realtà attività di "consulenza psicologica" e "sostegno psicologico" e, pertanto, i ''counselor'' che si definiscono tali ma che non sono psicologi iscritti all'Ordine compiono un abuso ([[esercizio abusivo di professione]]). L'attività del "counselor" è infatti totalmente sovrapponibile ai compiti che già spettano allo psicologo secondo la Legge 56/89 ;<ref>{{Cita news|autore=Jacopo Chiostri|url=http://www.assocounseling.it/approfondimenti/articolo.asp?cod=106|titolo=Gli psicologi: troppi abusivi|pubblicazione=[[Il Sole 24 ORE]]|giorno=30|mese=9|anno=2009|pagina=26|accesso=15 ottobre 2009}}</ref>;
* la non regolamentazione della professione di ''counseling'' nuoce agli utenti in quanto vengono a mancare i presupposti minimi per la tutela che, invece, una professione regolamentata garantisce (Legge di ordinamento, [[codice deontologico]], etc.);
* molte competenze del ''counseling'' sono competenze proprie alla professione di psicologo, e dunque le stesse scuole di specializzazione per [[psicoterapeuta|psicoterapeuti]] che erogano corsi di ''counseling'' a non psicologi potrebbero compiere un abuso in riferimento agli articoli 8 e 21 del codice deontologico degli psicologi;
* molte competenze del ''counseling'', essendo competenze proprie alla professione di psicologo, possono essere esercitate solo da psicologi iscritti all'Albo, ex art. 1, L. 56/89.<ref>«La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito».</ref>
Le associazioni di categoria di ''counseling'' ed alcune associazioni di categoria di psicologi, sostengono invece che:
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Con una nota del 24 marzo [[2014]] il [[Ministero della Salute]], su richiesta del [[Ministero dello Sviluppo Economico]], ha verificato che l'esame dei documenti e del sito internet di una nota associazione di counseling non evidenziava interferenze con le attività riservate per Legge agli esercenti le professioni sanitarie.<ref>{{cita web|autore=Ministero della Salute|url=http://www.assocounseling.it/docs/miscellanea/20140324_parere_ministero_salute.pdf|titolo=Legge 14 gennaio 2013, n. 4, in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Dichiarazione presentata ai fini dell'inserimento nell'elenco previsto dall'art. 2, comme 7. "AssoCounseling".|data=24 marzo 2014|accesso=18 aprile 2014|sito=AssoCounseling|formato=PDF}}</ref>
Il 17 novembre 2015 il TAR del Lazio, con la Sentenza 13020/2015, ha accolto il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi con il quale si richiedeva l'annullamento del provvedimento disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico a favore dell'inserimento di AssoCounseling nell'elenco delle professioni non regolamentate di cui alla L. 4/2013. Il disagio psichico presuppone una competenza diagnostica non riconosciuta ai counselors e anche al di fuori dell contesto clinico rientra nella professione sanitaria dello psicologo ai sensi dell'
== Note ==
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