Termine (diritto): differenze tra le versioni

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{{F|teoria del diritto|maggio 2015}}
 
Il '''termine''' è un [[Evento (diritto)|evento]] futuro e certoce, alallorché cuifa verificarsi (la scadenza del termine)cessare l'[[ordinamento giuridico]] subordina determinatiefficacia [[effettodi giuridico|effettiun giuridici]].atto;
 
La certezza si riferisce al verificarsi dell'evento (l<nowiki>'</nowiki>''an'', cioè il ''[[:wikt:se|se]]'' dell'evento medesimo) non al momento in cui avverrà (il ''quando''). Può così essere un termine il giorno 31 dicembre {{CURRENTYEAR}}, certo nell'''an'' e nel ''quando'', ma anche il giorno della morte di una determinata persona, incerta nel ''quando ''ma certa <nowiki>nell'</nowiki>''an''. La caratteristica della certezza distingue il termine dalla [[condizione]], incerta <nowiki>nell'</nowiki>''an'' sebbene non necessariamente nel ''quando''.
 
A seconda degli effetti che si producono alla scadenza si parla di:
* termine iniziale (o ''dies a quo''), allorché fa iniziare l'[[efficacia (diritto)|efficacia]] di un [[atto giuridico]] ([[contratto]], [[testamento]] o altro [[negozio giuridico]], [[atto amministrativo]], [[legge]] ecc.);
* termine finale (o ''dies ad quem''), allorché fa cessare l'efficacia di un atto;
* termine perentorio, allorché fa venire meno il [[potere (diritto)|potere]] di emanare un atto (decadenza), sicché l'atto emanato dopo la scadenza è da considerarsi [[validità (diritto)|invalido]];
* termine dilatorio, allorché rende possibile l'emanazione di un atto, sicché l'atto emanato prima della scadenza è da considerarsi invalido;