Energy manager: differenze tra le versioni

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{{P|elogiativa, localistica e troppo troppo troppo a misura della relativa associazione di categoria italiana|economia|novembre 2015}}
L''''energy manager''' è una figura professionale – in Italia collegata a un obbligo di [[legge]] per i grandi consumatori – che vede tra i propri compiti principali l'analisi, il monitoraggio e l'ottimizzazione dell'uso dell'energia delle imprese e degli enti, pubblici o privati, consentendo così di conseguire benefici economici, energetici, ambientali e legati alla produzione di beni e servizi. Negli ultimi anni il ruolo dell'energy manager è cresciuto, andandosi a integrare con l'acquisto di combustibili e vettori energetici (elettricità, gas naturale, etc.), l'adozione della metodologia LCCA (life cycle cost analysis)<ref>Per una definizione di LCCA in ambito energetico:  [http://www.fire-italia.org/category/energy-management/lcca/ http://www.fire-italia.org/category/energy-management/lcca.]</ref> per l'acquisto di prodotti e servizi, la gestione di contratti a prestazioni garantite (EPC)<ref>Per maggiori informazioni sui contratti di rendimento energetico (EPC): http://www.transparense.eu/it/epc-domande-risposte/cose-lepc.</ref>, l'integrazione della gestione delle risorse con il core business dell'impresa o dell'ente, la definizione e gestione di campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale. L'energy manager assume inoltre un ruolo chiave nel sistema di gestione dell'energia, per le organizzazioni certificate [[UNI CEI EN ISO 50001:2011|ISO 50001]].
 
==L'energy manager e la legge 10/1991 in Italia==
La figura dell'energy manager nasce negli USA ai tempi della prima crisi petrolifera del 1973. In Italia è stata istituzionalizzata già dalla legge 308/1982, ma è con la [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;10!vig= legge 9 gennaio 1991 n. 10] ([http://em.fire-italia.org/?p=7 art. 19]) che l'energy manager trova un nuovo e più forte impulso. Viene infatti introdotto il  Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia  (più comunemente appellato energy manager), obbligatorio per le realtà industriali caratterizzate da consumi superiori ai 10.000 tep/anno e per le realtà del settore civile, terziario e trasporti che presentino una soglia di consumo superiore a 1.000 tep/anno<ref>Le [[Tonnellata equivalente di petrolio|tonnellate equivalenti di petrolio]] (tep) sono l'unità di misura tipica dell'energia nell'ambito dei bilanci energetici, in quanto consentono di mettere a confronto fonti e vettori differenti. Possono essere espresse in fonti primarie o in usi finali. La [http://em.fire-italia.org/?p=714 circolare 18 dicembre 2014] del [[Ministero dello sviluppo economico]] indica i valori di conversione per le principali fonti, demandando alla [http://www.fire-italia.org FIRE] il compito di integrare le voci e di tenerle aggiornate. </ref>.
 
Si tratta di un profilo di alto livello, con competenze manageriali, tecniche, economico-finanziarie, legislative e di comunicazione che supporta i decisori aziendali nelle politiche e nelle azioni collegate all'energia. La figura dell'energy manager è fondamentale per supportare le imprese nell'attuare politiche di riduzione dei consumi energetici – e dunque dei costi – e nel tenere conto in modo efficiente dell'energia in tutte le fasi della produzione o della gestione degli edifici.
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Relativamente ai compiti affidati dalla legge all'energy manager, questo è quanto prescrive l'art. 19 della legge 10/1991 al comma 3: "''I responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici In funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2'' [ossia i dati comunicati all'atto della nomina]".
 
La nomina di legge è annuale e va inviata entro il 30 aprile alla  [http://www.fire-italia.org/ FIRE]  – Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia – che gestisce istituzionalmente le  nomine degli energy manager ai sensi della legge 10/1991 e pubblica annualmente l'[http://em.fire-italia.org/?cat=16 elenco degli energy manager nominati]<ref>L'elenco non attesta le competenze o capacità degli energy manager indicati, ma solo il fatto che sono stati nominati. Non va confuso con un albo professionale di categoria (che non è previsto e non esiste).</ref>. Nel 2014 sono state 1.532 le nomine di energy manager da parte di soggetti<ref>I soggetti obbligati sono imprese, enti, consorzi, associazioni, etc. La definizione è sostanzialmente onnicomprensiva e mira ad assicurare che tutti i grandi consumatori di energia abbiano una figura responsabile di gestire i consumi e promuovere interventi di efficientamento energetico. </ref> obbligati e 656 quelle da parte di soggetti non obbligati. La mancata nomina, oltre ad essere sanzionabile<ref>La mancata nomina è punibile, in base all'art. 34 della legge 10/1991, con una sanzione compresa fra 5.164,57 e 51.645,69 euro. Va però detto che tali sanzioni non sono mai state comminate. In compenso nel 2015 si è svolta la prima indagine della Corte dei conti su un ente pubblico per verificare il danno erariale collegato alla mancata nomina [fonte: FIRE].</ref>, impedisce l'accesso diretto allo schema dei certificati bianchi<ref>Il [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-07-04;102!vig= D.Lgs. 102/2014] prevede inoltre che da luglio 2016 sia necessario un EGE certificato. </ref>, ai sensi del [http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_Certificati_bianchi_28_dicembre_2012.pdf D.M. 28 dicembre 2012].
 
Gli energy manager nominati possono essere dipendenti (opzioni di gran lunga più comune per le grandi imprese) o consulenti esterni (opzione più comune per soggetti di media e piccola dimensione, dove è più difficile trovare in organico persone con le competenze richieste)<ref>Va precisato che la circolare 18 dicembre 2014 non richiede particolari requisiti professionali o competenze, ma precisa all'art. 18 della nota allegata: "''Il Responsabile si configura come una figura con funzioni di supporto al decisore in merito al miglior utilizzo dell’energia nella struttura di sua competenza.'' ''Nelle grandi strutture la figura del Responsabile appare equivalente a quella del soggetto responsabile del Sistema di gestione dell’energia, come definito dalla norma ISO 50001 e si configura come una funzione dirigenziale o comunque di livello adeguato allo svolgimento di tale ruolo.'' ''Il Responsabile può essere un professionista esterno di adeguata esperienza, qualora non sia possibile individuare una figura interna dotata di competenze adeguate o che abbiano sufficiente disponibilità temporale per svolgere al meglio la funzione di gestione razionale dell’energia.''" 
</ref>. Nel primo caso è preferibile che venga nominato un dirigente. Da questo punto di vista, la possibilità di incidere efficacemente sulle scelte aziendali può essere preferibile nelle grandi realtà alle competenze tecniche (che comunque saranno in possesso di altre persone all'interno dell'organizzazione). Al diminuire della dimensione aziendale l'energy manager tende invece a configurarsi di più come un esperto in gestione dell'energia (EGE), certificabile in accordo alla [[UNI CEI 11339|norma UNI CEI 11339]]. Negli Enti locali è opportuno che la funzione di energy manager sia riconosciuta attraverso un'apposita delibera di giunta, al fine di garantire un ruolo più trasversale e una maggiore capacità di operare in collaborazione con i diversi assessorati. È comunque possibile procedere con una nomina direttoriale, nel qual caso la funzione risulta generalmente più limitata.
 
La presenza di nomine da parte di soggetti non obbligati testimonia che l'energy manager è un ruolo che ha senso anche al di fuori del contesto delineato dalla legge 10/1991. In particolare l'energy manager, nominato o meno, può rivelarsi utile in tutte le imprese e gli enti che presentino un elevato impatto del costo dell'energia sui costi di produzione di beni e servizi. Nel contesto produttivo italiano, caratterizzato prevalentemente da  piccole e medie imprese, c'è spazio per consulenti – oltreché per altri operatori, come le [[Energy Service Company|ESCO]] – che supportino le imprese nel razionalizzare i propri consumi attraverso interventi di eliminazione degli sprechi energetici e di utilizzo di tecnologie più performanti, che consentano alle imprese di risparmiare energia e denaro nel tempo. Sono numerosi i progetti presentabili con indicatori economici ([[Valore attuale netto|VAN]], tempo di ritorno dell’investimento, [[Tasso interno di rendimento|TIR]]) congruenti con le scelte di investimento tipiche.
 
==Il ruolo dell'energy manager==
L'energy manager, come suggerisce il termine, è la figura che ha il compito di gestire ciò che riguarda l’energia all’interno di un’azienda, un ente pubblico, o  più in generale un'organizzazione, verificando i consumi, ottimizzandoli e promuovendo interventi mirati all’efficienza energetica e all’uso di fonti rinnovabili.
 
Questo si traduce in un ruolo differente a seconda delle caratteristiche dimensionali della struttura considerata:
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* la necessità di confrontarsi spesso con persone non tecniche, sia sul fronte dei decisori aziendali, sia su quello dei colleghi preposti ad altre mansioni, che richiede la capacità di esporre in termini semplici i concetti tecnici;
* l’esigenza di dover dialogare con altre funzioni aziendali, in quanto l’energia è di per sé un tema orizzontale, che coinvolge chi acquista elettricità e altri combustibili, ma anche macchinari e dispositivi, chi si occupa della manutenzione dei sistemi, chi progetta gli edifici e gli impianti, chi scrive le specifiche delle gare, gli uffici legali, e così via.
Per poter essere affrontati al meglio, il  primo punto richiede soprattutto qualità personali mentre il secondo il coinvolgimento e l’impegno dei vertici aziendali, che devono creare le condizioni affinché l’energy manager possa operare al meglio e trovi la necessaria collaborazione. Un modo per rispondere a questo è dotarsi di un sistema di gestione  dell’energia, se possibile certificato ISO 50001.
 
Fatte le somme, l’energy manager ideale è una figura che deve avere solide basi di energetica, valutazione degli investimenti e legislazione e mercati, unite possibilmente a doti comunicative; un mix non banale e conseguibile solo nel tempo, attraverso l’esperienza e un aggiornamento continuo.
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* Realizzazione di diagnosi energetiche e di studi di fattibilità (in prima persona o con l’ausilio di soggetti terzi);
* Proposte di intervento e studi di fattibilità (monitoraggio, riduzione sprechi, programmi di sensibilizzazione ai dipendenti, investimenti in efficienza e rinnovabili);
*         Monitoraggio della normativa e accesso agli incentivi;
* Verifica dei risultati conseguiti e programmi di comunicazione degli stessi.
Queste attività si possono integrare con quelle previste all'interno di un sistema di gestione dell'energia [[UNI CEI EN ISO 50001:2011|ISO 50001]]. In tale contesto l'energy manager si può configurare come responsabile della direzione o, in alcuni casi, come responsabile del gruppo di gestione dell'energia (energy team). Un sistema di gestione dell'energia consente all'energy manager di dispiegare al massimo le proprie potenzialità, in quanto la sua azione viene ad inquadrarsi in una politica aziendale chiara, con obiettivi e target specifici e definiti, e con un piano di azione dettagliato e che assicura la collaborazione delle diverse funzioni aziendali (aspetto fondamentale per un tema trasversale quale quello energetico).
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Una domanda in aumento, con la crescita del numero di [[Esperto in gestione dell'energia|EGE]] certificati, è relativa alla differenza fra questa figura e l'energy manager. Conviene precisare che l'energy manager è un ruolo, mentre l'EGE è una qualifica rilasciata a un esperto in energy management. L'EGE è stato introdotto per fornire al mercato dei servizi energetici un percorso di certificazione di parte terza che consenta di offrire garanzie in merito alle competenze e all'esperienza degli esperti in gestione dell'energia.
 
Ciò premesso, la figura dell’energy manager e quella dell’esperto in gestione dell’energia  possono coincidere, come descritto di seguito  ''(1),''  ma può verificarsi anche il caso in cui un energy manager non sia un EGE  ''(2)''  e il caso in cui un EGE non sia energy manager  ''(3)''.
 
''1)''  Un  energy manager può essere  al contempo un EGE. È una condizione auspicabile in diversi casi, in quanto in  generale un energy manager  dovrebbe avere  requisiti tali da soddisfare quanto richiesto dalla norma UNI CEI 11339, indipendentemente dal fatto che intenda certificarsi o meno. Ci sono comunque delle situazioni, specie nelle grandi organizzazioni, in cui l’energy manager è bene che sia un manager di alto livello per poter così incidere in modo efficace sulle scelte aziendali. In tali casi le caratteristiche dell’EGE è più probabile che le abbiano i collaboratori.
 
''2)''  Un  energy manager può non essere un EGE. Ai fini dell’adempimento all’art. 19 della  Legge 10/91  non sono previsti obblighi  su corsi da seguire, esami da sostenere, certificazioni da ottenere.  Un energy manager può essere nominato a prescindere dal fatto che abbia o meno le caratteristiche previste dal  D.Lgs. 115/08  e dalla norma UNI CEI 11339.
 
Dal luglio 2016 i soggetti con energy manager nominato che vorranno accedere al meccanismo dei certificati bianchi, o continuare a beneficiarne se già attivi, dovranno far sì che l’energy manager nominato sia un soggetto certificato da parte terza ai sensi della norma UNI CEI 11339, come previsto dall’art. 12 del  D.Lgs. 102/14.  Inoltre un energy manager  di una grande impresa o di un’impresa energivora che sia al contempo EGE (obbligatoriamente certificato dal luglio 2016)  avrà  la possibilità di condurre direttamente le diagnosi previste dall’art. 8 del  D.Lgs. 102/14.
 
''3)''  Un  EGE può non essere un energy manager, in quanto  l’aderenza ai  requisiti previsti dallo  schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009  può essere rispettata  anche al di fuori della nomina dell’energy manager. È ad esempio il caso di un  libero professionista che abbia condotto studi di fattibilità e  diagnosi e seguito direttamente richieste di incentivi per interventi connessi all’uso razionale dell’energia, o quello ad esempio di un tecnico esperto di efficientamento e manutenzione in un particolare settore (civile o industriale) che abbia  seguito direttamente la  realizzazione di interventi di efficientamento energetico e fonti rinnovabili e proceduto alla manutenzione ottimale degli stessi.
 
==Settori principali di intervento==