Pseudonimo: differenze tra le versioni

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A differenza del [[soprannome di famiglia]], spesso giustapposto al nome anagrafico (ad esempio per distinguere i vari rami di una stessa famiglia ed evitare in tal modo casi di [[omonimia]]), lo pseudonimo viene utilizzato in alternativa a quello. Diverse [[Legislazione|legislazioni]] hanno pertanto emanato norme finalizzate a dare valenza pubblica agli pseudonimi: nella [[Repubblica Italiana]], qualora lo pseudonimo sia utilizzato in maniera tale da avere acquisito l'importanza del nome, e cioè da rendere la persona riconoscibile pubblicamente, è tutelato al pari del nome anagrafico ai sensi dell'articolo 9 del [[Codice civile italiano|codice civile]].<ref>[http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-i/art9.html Dispositivo dell'art. 9 Codice Civile]</ref>
L'uso dello pseudonimo, come dell'[[anonimato]], tutela un autore grazie alla legge sul [[diritto d'autore italiano|diritto d'autore]], in maniera diversa rispetto all'utilizzo del nome proprio. La stessa tutela accordata al nome viene quindi estesa anche allo pseudonimo (o nome d’arted'arte), cioè all’appellativoall'appellativo che un soggetto utilizza per farsi identificare in un dato contesto professionale (artistico, cinematografico o letterario). Il nome d’arted'arte è tutelato solo se ha raggiunto una capacità identificativa del soggetto pari al nome, cioè se il personaggio può essere agevolmente e diffusamente individuato anche solo attraverso il proprio pseudonimo (ad esempio Totò).
 
Fino al [[XIX secolo]], l'uso dello pseudonimo fu diffuso soprattutto in ambito teatrale e letterario. Nel corso del [[XX secolo]], esso ha trovato ampio utilizzo nelle attività sportive e dello spettacolo. Negli [[sport motoristici]], ad esempio, era frequente il ricorso agli pseudonimi, soprattutto per permettere a rampolli di nobili famiglie di partecipare alle competizioni senza mettere in gioco il buon nome del casato.
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== Sostituzione di persona ==
La legislazione italiana considera un [[reato]] l'assunzione di una falsa identità. Questo vale anche su Internet<ref>[http://www.altalex.com/index.php?idnot=62715 Sostituzione di persone: reato si integra anche via chat]</ref>, dove la tutela della privacy deve essere esclusivamente omissiva e non può comportare in nessun caso l’assunzionel'assunzione di false identità.
{{Citazione|Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altruiall'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno|Art. 494 del Codice Penale}}<ref>[[s:Codice penale/Libro II/Titolo VII|Codice penale/Libro II/Titolo VII]]</ref>
 
== Note ==