Governo della Repubblica Italiana: differenze tra le versioni

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Nel caso in cui il governo rassegni le proprie dimissioni al [[presidente della Repubblica Italiana|presidente della Repubblica]] (dimissioni che possono essere respinte e che quando vengono accettate sono accolte con riserva), lo stesso governo dimissionario rimane comunque in carica.
 
L’attivitàL'attività del governo dimissionario è circoscritta all'ordinaria amministrazione: il governo dimissionario può compiere gli atti di esecuzione delle leggi vigenti, ma deve astenersi da tutti quegli atti discrezionali e politici che, in quanto tali, possono e devono essere rinviati alla gestione del successivo governo.
 
La nozione di ordinaria amministrazione ha comunque confini molto elastici e a volte il governo stesso si pone degli autolimiti, talora contenuti in direttive del presidente del Consiglio.
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Il governo dimissionario rimane in carica fin tanto che il successivo nuovo governo non presti giuramento (la procedura prevede che l'incaricato di formare il nuovo governo possa rinunciare all'incarico oppure sciogliere la riserva accettando l'incarico); in questo caso viene nominato il presidente del Consiglio con la firma e la controfirma dei decreti di nomina del capo del governo e dei ministri; la procedura prevede tre tipi di decreti: quello di accettazione delle dimissioni del governo uscente (controfirmato dal presidente del Consiglio nominato); quello di nomina del presidente del Consiglio (controfirmato dal presidente del Consiglio nominato, per attestare l'accettazione); quello di nomina dei singoli ministri (controfirmato dal presidente del Consiglio). Entro dieci giorni dal decreto di nomina il nuovo governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
 
La formalizzazione dell'apertura della [[crisi di governo]] determina l’arrestol'arresto, alla [[Camera dei Deputati|Camera]] e al [[Senato della Repubblica|Senato]] di ogni attività parlamentare legata al rapporto con l'esecutivo: possono essere esaminati i soli progetti di legge connessi ad adempimenti costituzionalmente dovuti, ovvero urgenti e indifferibili. Si tratta, in particolare dei disegni di legge di conversione di decreti-legge; dei disegni di legge di sanatoria degli effetti di decreti-legge non convertiti; dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e il disegno di legge comunitaria, quando dalla loro mancata tempestiva approvazione possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari.
[[File:Flag of prime minister of Italy.svg|thumb|Stendardo distintivo del presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|200px]]