Possesso: differenze tra le versioni
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== Le dottrine "psichiche" ==
Secondo la più diffusa definizione il possesso è la signoria materiale, conforme al contenuto del diritto di proprietà (o altro diritto reale) ed accompagnata dall’''animus possidendi'' . Si ritiene, di converso, che la detenzione condivida col possesso il ''corpus possessionis'', sebbene
Una persona può tanto essere pieno possessore (coincidenza di ''corpus'' ed ''animus''), quanto possessore mediato (conserva l'''animus'', ma il ''corpus'' compete ad un altro soggetto il quale ne è detentore, in adempimento di un suo obbligo, oppure in base ad un rapporto di cortesia). Per esempio, rispetto a un [[appartamento]] dato in locazione, il locatario ([[inquilino]]) è detentore, mentre il locatore (proprietario) è e resta possessore.
== Le dottrine oggettivistiche ==
La ricostruzione ora ricordata è però contestata da un'ampia parte della dottrina. Secondo alcuni autori il possesso e la [[detenzione]] si distinguono solo in virtù del titolo che fonda la situazione di dominio. L'''animus'' osservano, non sarebbe altro che la "soggettivizzazione" delle ragioni oggettive che giustificano il dominio sul bene. Questa tesi risale a R.[[Jhering]].
Questo autore, nella sua monografia sul possesso, contestò con forza il [[Friedrich Carl von Savigny|Savigny]]. Egli ravvisò il fondamento della protezione del possesso
== Il possesso quale fattispecie a qualificazione plurima ==
Di recente in dottrina è stato proposto di stimare il possesso quale fattispecie a qualificazione plurima. Si è suggerito di elevare
D'altra parte ogni qual volta incontriamo qualcuno, che entriamo in relazione con un soggetto e con la sua sfera di dominio, noi tendiamo a rispettare il suo rapporto con gli oggetti di cui dispone (salvo, come si preciserà in seguito, che il dominio non sveli, di per sé, un altro significato) come se quel soggetto ne fosse il proprietario; per ognuno di noi, estraneo alla fonte che ha consentito
Una simile ricostruzione prescinde,
Secondo questa dottrina il possesso può essere definito come ''
Il possessore mediato è tale solo avverso colui che esercita il potere di fatto, salvi i casi in cui non manifesti a terzi il suo possesso.
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=== Tutela del possesso ===
{{Vedi anche|Azioni a difesa del possesso}}
Il possessore può agire in giudizio a difesa del suo possesso con le [[azioni possessorie]], senza avere
Le finalità della tutela possessoria sono:
* Rafforzare la tutela del titolare del diritto reale
* Mantenere la pace sociale evitando azioni di autotutela da parte del titolare del diritto reale
Le azioni strettamente possessorie sono due,
Vi sono poi due azioni che possono essere esercitate non soltanto dal possessore in quanto tale, ma anche dal proprietario in quanto tale: la [[denuncia di nuova opera]] e la [[denuncia di danno temuto]].
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ved.Art.1168 c.c.
La persona che sia stata privata, in modo violento, cioè senza la sua volontà o in modo clandestino, cioè occulto, del possesso di una cosa, può ottenere che il [[giudice]] ordini a chi se ne sia impossessato di restituirgliela immediatamente.
Per ottenere ciò, il possessore spogliato deve dare la prova che egli era possessore prima dello spoglio, cioè che esercitava i poteri di fatto sulla cosa; che lo spoglio è stato compiuto dalla persona contro la quale
Lo spoglio è violento se è fatto contro la [[volontà]] del possessore, anche se non si ricorre alla [[violenza]] ed è considerato occulto o clandestino se il possessore non è a conoscenza dello spoglio.
La reintegrazione deve essere richiesta entro un anno dallo spoglio.
La possibilità di reintegrazione è concessa anche al detentore
==== Azione di manutenzione ====
{{Vedi anche|Azione di manutenzione}}
La persona che viene disturbata, molestata nel suo possesso di un [[bene immobile]] o di
=== Le azioni di nunciazione (o quasi possessorie) ===
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==== Denuncia di nuova opera ====
La persona che teme di ricevere un [[danno]] alla cosa in suo possesso od oggetto del suo diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, a causa di una nuova opera che
Il provvedimento non può essere chiesto se la nuova opera è terminata o è passato più di un anno dal suo inizio (articolo 1171 del Codice Civile).
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==== Il risarcimento per lesione del possesso ====
La [[giurisprudenza]] e parte della [[dottrina (diritto)|dottrina]] ritengono che le azioni possessorie possano essere accompagnate dalla richiesta per il risarcimento dei danni (cd. risarcimento per la lesione del possesso). L'orientamento non è però da tutti condiviso. Si veda ad esempio, questa pronuncia:
"In tema di lesione possessoria, il danno del soggetto spogliato non è in ''re ipsa'', ma sorge solo in quanto si accompagni a una lesione del diritto, da riconoscersi in sede petitoria. Altrimenti, siccome il possesso è tutelato
==== Regole sul rapporto tra processo possessorio e processo petitorio ====
Le [[azioni possessorie]] garantiscono al possessore una tutela efficiente, in quanto semplice e rapida. Innanzitutto, infatti, egli non ha
Prima finalità: La finalità principale delle azione possessorie è quella di rafforzare la tutela del titolare del [[diritto reale]]. Tutto ciò si fonda sul presupposto razionale secondo cui colui che utilizza una cosa a proprio profitto è, molto probabilmente, anche titolare di un diritto reale su quella cosa.
Tuttavia non sempre questo accade, perché talvolta il possessore possiede senza diritto. Nel procedimento possessorio di regola non è possibile accertare se il possessore è titolare del diritto reale corrispondente, oppure se non lo è quindi esercita abusivamente il potere di fatto sulla cosa.
Seconda finalità: evitare che il titolare del diritto compia azioni di [[autotutela]], cioè si faccia giustizia da sé, e indurlo a rivolgersi
La sentenza della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|corte costituzionale]] del 3 febbraio 1992 ha introdotto delle eccezioni: quando la decisione del giudizio possessorio avrebbe
In tali situazioni il titolare del diritto, autore dello [[Azione di spoglio|spoglio]], può agire per ottenere il riconoscimento del suo diritto, in via petitoria, anche prima della decisione del giudizio possessorio.
Vi sono due casi eccezionali indicati dalla corte costituzionale:
a)
b)
=== Il possesso quale fonte dell'acquisto della proprietà ===
Il possessore può acquistare il diritto reale corrispondente, quando non ne sia già titolare, grazie alla regola “possesso vale titolo”(chi ha un bene lo si presume proprietario) e
Le finalità degli effetti sostanziali del possesso sono: a) favorire la circolazione dei beni; b) tutelare il possessore senza titolo che utilizza effettivamente il bene. Infine i divisati effetti sostanziali avvantaggiano anche colui che, pur fondando il suo acquisto su una completa catena di acquisti derivativi, voglia provare la bontà del suo acquisto, e ciò in quanto nella ricostruzione di quella catena non deve proseguire oltre laddove incontri gli elementi sufficienti a fondare un acquisto a titolo originario.
==== Usucapione ====
L'[[usucapione]] (dal latino uso-capere, prendere con
La durata del periodo di tempo necessario per usucapire varia secondo la categoria del bene, la situazione soggettiva del possessore, l'esistenza o meno di un titolo idoneo, l'esistenza o meno della trascrizione:
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==== Possesso vale titolo ====
Con la formula possesso vale titolo (''en fait de meubles, possession vaut titre'') si usa sintetizzare una regola (cfr art. 1153 c.c.), secondo la quale il possessore di una cosa mobile ne acquista la proprietà per effetto del possesso immediatamente, cioè nel momento stesso in cui ne riceve in consegna e inizia a possederla, purché egli sia in buona fede e la consegna avvenga in forza di un "titolo astrattamente idoneo". Titolo idoneo è ad esempio il contratto di compravendita, in quanto ha
In caso di conflitto fra più acquirenti dello stesso bene mobile, la regola ora esposta vale anche per dirimere il conflitto: acquista la proprietà quello tra gli acquirenti che per primo ha conseguito in buona fede il possesso della cosa. Ne consegue che essendo l'art. 1155 c.c. una mera applicazione dell'art. 1153 c.c. laddove prevalga il secondo acquirente, il suo acquisto sarà a titolo originario. Si ricordi che, al contrario, per i beni immobili acquista la proprietà il soggetto che trascrive per primo e che giusta l'irrilevanza degli atti incompatibili con quello trascritto, l'acquisto del trascrivente più solerte rimane a titolo derivativo.
== Regole generali sul possesso ==
Secondo
* Si presume, salvo prova contraria, che il possessore attuale, se abbia posseduto in un tempo più remoto, abbia posseduto anche nel tempo intermedio. Ad es. se ho una borsa a gennaio e l'ho ancora ad agosto si presume che nel tempo trascorso io abbia avuto la borsa.
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* Il possessore attuale può unire il periodo di tempo del suo possesso con il periodo di tempo del possesso del suo dante causa, al fine di conseguirne gli effetti positivi.
* Il possesso è di buona fede e non bisogna dimostrarla in quanto la buona fede è presunta. Quando si acquista un bene, lo sia acquista in buona fede, che non deve essere dimostrata. La mala fede avviene quando si è consapevoli di non avere un diritto, ma volontariamente si occupa un bene.
* Chi ottiene la disponibilità materiale di una cosa come detentore non può successivamente trasformarsi in possessore soltanto per sua volontà, è necessario, invece, che vi siano atti o fatti di rilievo esterno, rilevabili e accertabili in modo oggettivo: il titolo in forza del quale egli detiene, cioè,
* Una norma simile è stabilita per il possessore a titolo di un diritto reale su cosa altrui: egli non può per sua volontà, diventare possessore a titolo di proprietà, senza atti o fatti di rilievo esterno, rilevabili e accertabili in modo oggettivo
* Non è possessore chi esercita un potere di fatto, su di una cosa altrui, al quale non corrisponde alcun diritto reale, grazie soltanto alla tolleranza.
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