Crimine: differenze tra le versioni
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Il diritto romano originario non conosceva la distinzione tra reato e [[illecito civile]]: solo nel periodo repubblicano, infatti, la figura del ''[[delitto#Delitto civile|delictum]]'', l'illecito civile, si differenziò dal ''crimen'' (al plurale ''crimina''), il reato. Inizialmente la competenza ad accertare e punire i ''crimina'' spettava al popolo riunito nei [[comizi centuriati]], in seguito fu attribuita a speciali [[giuria|giurie]], le ''[[Quaestio perpetua de repetundis|quaestiones perpetuae]]'' che, in epoca imperiale, furono via via soppiantate dalla ''[[cognitio extra ordinem]]''.
I ''crimina'' potevano essere puniti con la morte, l'''interdictio aqua et igni'' (che comportava
==Ordinamenti contemporanei==
La classificazione tripartita dei reati in ''crimini'', ''delitti'' e ''contravvenzioni'' risale alle codificazioni [[Napoleone|napoleoniche]] e, più precisamente, al ''Code
Nell'ordinamento italiano, poiché la categoria non è stata ripresa né dal [[Codice Zanardelli]] del [[1889]] né dal [[codice penale italiano|codice penale vigente]], il termine "crimine" non ha più un significato giuridico, ma è rimasto nel linguaggio corrente per indicare genericamente un grave reato.
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