Crimine: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Botcrux (discussione | contributi)
m apostrofo tipografico
Riga 10:
Il diritto romano originario non conosceva la distinzione tra reato e [[illecito civile]]: solo nel periodo repubblicano, infatti, la figura del ''[[delitto#Delitto civile|delictum]]'', l'illecito civile, si differenziò dal ''crimen'' (al plurale ''crimina''), il reato. Inizialmente la competenza ad accertare e punire i ''crimina'' spettava al popolo riunito nei [[comizi centuriati]], in seguito fu attribuita a speciali [[giuria|giurie]], le ''[[Quaestio perpetua de repetundis|quaestiones perpetuae]]'' che, in epoca imperiale, furono via via soppiantate dalla ''[[cognitio extra ordinem]]''.
 
I ''crimina'' potevano essere puniti con la morte, l'''interdictio aqua et igni'' (che comportava l’allontanamentol'allontanamento perpetuo dal territorio romano), i [[lavoro forzato|lavori forzati]] (''[[damnatio ad metalla]]'' e ''damnatio in opus publicum''), la [[confisca]] totale o parziale del [[patrimonio]] (''publicatio bonorum'') oppure, nei casi meno gravi, con una [[pena pecuniaria]].
 
==Ordinamenti contemporanei==
La classificazione tripartita dei reati in ''crimini'', ''delitti'' e ''contravvenzioni'' risale alle codificazioni [[Napoleone|napoleoniche]] e, più precisamente, al ''Code d’instructiond'instruction criminelle'' del [[1808]] e al ''Code penal'' del [[1810]]; è stata poi adottata da molti altri ordinamenti di civil law, tra i quali quello italiano con il codice penale del [[1865]]. Il criterio di classificazione è basato sulla [[pena]]: le pene vengono distinte in ''criminali'', ''correzionali'' e ''di polizia'' e i reati puniti con le medesime vengono classificati rispettivamente come crimini, delitti e contravvenzioni. In seguito, però, taluni ordinamenti hanno eliminato la categoria dei crimini, facendola confluire in quella dei delitti (così nei codici penali vigenti di [[Italia]], [[Spagna]] e [[Paesi Bassi]]). In [[Francia]] e altri ordinamenti che hanno mantenuto la categoria (come il [[Belgio]]) la competenza a giudicare i crimini spetta alla [[corte d'assise]].
 
Nell'ordinamento italiano, poiché la categoria non è stata ripresa né dal [[Codice Zanardelli]] del [[1889]] né dal [[codice penale italiano|codice penale vigente]], il termine "crimine" non ha più un significato giuridico, ma è rimasto nel linguaggio corrente per indicare genericamente un grave reato.