Funzione sociale: differenze tra le versioni
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L'articolo 45 così inizia: ''La Repubblica riconosce la funzione sociale della [[società cooperativa|cooperazione]] a carattere di [[scopo mutualistico|mutualità]] e senza fini di [[speculazione]] privata.''
Ma la Costituzione riconosce anche una ''funzione sociale'' alle cooperative ''a carattere di mutualità'' e non lucrative.
Tale concetto è legato alla capacità della cooperazione di contribuire a realizzare altri principi costituzionali fondamentali, quali la possibilità per i lavoratori di partecipare «
Ed è altresì legato all'obbligo - imposto alle cooperative - di destinare il 3% degli utili di esercizio a Fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione, grazie ai quali si crea nuova impresa e nuova occupazione.
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