Funzione sociale: differenze tra le versioni

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L'articolo 45 così inizia: ''La Repubblica riconosce la funzione sociale della [[società cooperativa|cooperazione]] a carattere di [[scopo mutualistico|mutualità]] e senza fini di [[speculazione]] privata.''
 
L’elementoL'elemento distintivo e unificante di ogni tipo di cooperativa - a prescindere dal settore di attività - si riassume nel fatto che, mentre il fine ultimo delle [[società di capitali]] diverse dalle coop è la realizzazione del [[scopo di lucro|lucro]] e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le cooperative hanno invece uno scopo mutualistico, che consiste – a seconda del tipo di cooperativa - nell’assicurarenell'assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero [[mercato]].
 
Ma la Costituzione riconosce anche una ''funzione sociale'' alle cooperative ''a carattere di mutualità'' e non lucrative.
 
Tale concetto è legato alla capacità della cooperazione di contribuire a realizzare altri principi costituzionali fondamentali, quali la possibilità per i lavoratori di partecipare «all’organizzazioneall'organizzazione economica del Paese» (art. 3 della Costituzione).
 
Ed è altresì legato all'obbligo - imposto alle cooperative - di destinare il 3% degli utili di esercizio a Fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione, grazie ai quali si crea nuova impresa e nuova occupazione.