Prestito vitalizio ipotecario: differenze tra le versioni

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|titolo = Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria}}</ref>, che stabilisce che: "Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti."
 
Il 6 maggio 2015 è entrata in vigore la legge n. 44 del 2 aprile 2015<ref>[http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/04/21/15G00057/sg Legge 2 aprile 2015, n. 44, Gazzetta Ufficiale] in materia di ''“Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario”''</ref>, che disciplina il prestito vitalizio ipotecario sostituendo il comma 12 dell’articolodell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge n. 203/2005. Tra le modifiche apportate vi è, in primis, l’abbassamentol'abbassamento del requisito anagrafico per ottenere un prestito vitalizio, abbassando l'età minima richiesta dai 65 anni agli attuali 60 anni.
 
==Funzionamento==
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Qualora non ci fossero eredi, o questi non procedessero al rimborso, il finanziamento viene estinto con la vendita dell'immobile, ma sempre allo scadere dei 12 mesi dalla data di scadenza del finanziamento.
 
La Legge attuale prevede tre casi di rimborso integrale, ossia in un’unicaun'unica soluzione, del prestito vitalizio ipotecario, e cioè:
* Al decesso del proprietario intestatario del finanziamento, salva la possibilità per gli eredi di intervenire per estinguere il debito e acquisire per successione la proprietà dell'immobile.
* Al &nbsp;trasferimento, in parte o in tutto, della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia.
* Quando vengono compiuti atti che riducono significativamente il valore dell’immobiledell'immobile, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vanno a gravare sull'immobile stesso.
Qualora, a distanza di 12 mesi dal verificarsi di una di queste tre condizioni, il finanziamento non venisse rimborsato, la banca o l’istitutol'istituto finanziario che elargisce il finanziamento, può vendere l’immobilel'immobile al valore di mercato, valore che si decurta del 15% per ogni dodici mesi, sino al momento della vendita.
 
Per lo più sono ammesse tutte le tipologie di immobili, ma il prestito viene normalmente rifiutato in presenza di immobili di bassa rivendibilità o in presenza di rischi ambientali. Il prestito vitalizio ipotecario non viene quindi generalmente concesso a fronte di: