Discussione:Inceneritore: differenze tra le versioni
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Il termine "termovalorizzatore" non è corretto né comune: è utilizzato solo dalle amministrazioni e dai gestori degli inceneritori, sconsiglierei quindi di utilizzarlo.
== Sul recupero energetico ==
La pagina attuale recita:
''Negli impianti più moderni, il calore sviluppato durante la combustione dei rifiuti viene recuperato e utilizzato per produrre vapore, poi utilizzato per la produzione di energia elettrica o come vettore di calore (ad esempio per il teleriscaldamento). Questi impianti con tecnologie per il recupero vengono indicati col nome di inceneritori con recupero energetico''
Ebbene, il recupero energetico non è una prerogativa degli impianti più moderni (anche se bisogna intendersi su cosa significa "moderni"), ma soprattutto non è un'opzione facoltativa, come lascerebbe intendere l'affermazione.
Infatti già dall'anno 1997 la normativa (Decreto 503/97, Allegato 1, Lettera L) imponeva il recupero di energia (http://www.nonsoloaria.com/Leggi%20aria/DM%20503%2019-11-97.pdf). Imposizione ribadita dal Decreto n. 133/05 (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05133dl.htm, Art. 4).
Si suggerisce pertanto la modifica dell'affermazione come segue:
"Tutti gli impianti attualmente in funzione in Italia prevedono il recupero del calore sviluppato durante la combustione dei rifiuti (Fonte: Rapporto ISPRA sul recupero energetico, http://www.utilitalia.it/openAttachment.aspx?IDFILE=639ff407-ca57-4ca3-abe2-cf0ac27c9ae6), cosa peraltro imposta dalle normative in materia già a partire dal 1997. Il calore viene utilizzato per produrre vapore, poi utilizzato per la produzione di energia elettrica o come vettore diretto di calore (ad esempio per il teleriscaldamento)"
Ulteriore elemento da rettificare riguarda il contenuto della seguente affermazione:
''mentre l'incenerimento (anche se con recupero energetico) costituisce semplice smaltimento ed è dunque da preferirsi alla semplice discarica di rifiuti indifferenziati.
''
Infatti, ai sensi dell'Allegato II della Direttiva 2008/98/CE (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098&from=IT), l'incenerimento dei rifiuti indifferenziati può essere classificato come attività di recupero energetico (R1) oppure di smaltimento (D10), in funzione del livello di efficienza di recupero di energia effettivamente conseguito.
Si suggerisce pertanto la modifica dell'intero paragrafo come segue, rimuovendo inoltre la disquisizione terminologica tra incenerimento e termovalorizzazione, che non rappresenta certo un elemento rilevante, né fondato dal punto di vista tecnico-scientifico:
"Ai sensi della gerarchia di gestione dei rifiuti, definita dalla Direttiva 2008/98/CE, l'incenerimento con recupero energetico ad alta efficienza si colloca al quarto livello di priorità dopo prevenzione, preparazione per il riutilizzo e recupero di materia, mentre precede lo smaltimento finale in discarica controllata. Fermo restando che, secondo la medesima Direttiva, tale gerarchia può essere rivista per specifici flussi di rifiuti"
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