Possesso: differenze tra le versioni

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In [[diritto]] si definisce '''possesso''' un potere di fatto su una [[bene (diritto)|cosa]], che si manifesta in una attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di [[diritti reali]] sulla cosa stessa. Essa non è sempre corrispondente, ''tout court,'' all'esercizio di [[proprietà (diritto)|proprietà]]. Il possesso è regolato nel [[codice civile]] italiano dagli artt. 1140-1170 c.c., il primo enuncia:
 
Art.1140 - ''Possesso'' - 1. Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro [[diritto reale]].
2. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.
 
Esempio: il soggetto titolare di un diritto di passaggio a titolo di [[Servitù (diritto)|servitù]], lo esercita attraversando con regolarità il fondo servente; questa azione di attraversamento indica che essa ha pure il possesso della servitù. Allo stesso modo il possessore - ad immagine della proprietà - di un'auto ne fa uso in modo esclusivo, paga la tassa di possesso, ne cura la manutenzione e così via.
Il nucleo fondante del possesso (salvo il concorso di altri elementi in ragione della tesi accolta) consiste, dunque, nello svolgimento, rispetto ad una cosa, di comportamenti propri e peculiari del titolare di un diritto reale, senza che abbia rilievo la titolarità effettiva del diritto stesso (questa concorre all'identificazione della buona o mala fede del possessore, ma non alla qualificazione del possesso in quanto tale).