Transizione di genere: differenze tra le versioni

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==L'iter legale oggi==
La legge 164 del 14 Aprile 1982 non prevede un regolamento di applicazione, quindi -ad oggi- la procedura giudiziaria è frutto di un'interpretazione tendenzialmente condivisa, che lascia comunque ampi vuoti. La legge non descrive una "normalità" acclarata nè una "diversità" certa da correggere, non si esprime in modo rigoroso e restrittivo, quindi dà luogo alla possibilità di non uniformarsi del tutto agli [[stereotipi di genere]].
 
*La persona [[transessuale]] deve presentare un'istanza al tribunale[[Tribunale]] della zona dove di residenza
(si preferisce allegare una perizia tecnica favorevole da un perito di parte accreditato presso il tribunaleTribunale stesso)
*Il tribunaleTribunale nel caso lo ritenga necessario nomina un [[CTU (consulente tecnico d'Ufficio)]] (ad es. se non si è presentata una perizia autonomamente o nel caso sia prassi consolidata in quella sede)
*Con la [[sentenza]] positiva del tribunale ci si può rivolgere alle strutture ospedaliere per richiedere gli interventi chirurgici ([[penectomia]], [[orchiectomia]] ed eventualmente [[vaginoplastica]] per le trans [[MtF]]; [[mastectomia]], [[isterectomia]] ed eventualmente [[falloplastica]] o [[clitoridoplastica]] per i trans [[FtM]]).
*Dopo essersi sottoposti agli interventi demolitivi bisogna nuovamente rivolgersi al tribunaleTribunale per il cambiamento di stato anagrafico
 
==Gli interventi fisici==