Presidente della Repubblica Italiana: differenze tra le versioni
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[[File:Presidential flag of Italy.svg|thumb|[[Stendardo presidenziale italiano|Stendardo del Presidente della Repubblica]]
Il '''Presidente della Repubblica Italiana''', nel [[sistema politico della Repubblica Italiana|sistema politico italiano]], è il [[capo dello Stato]] italiano e rappresenta l'[[unità nazionale]], come stabilito dalla [[Costituzione italiana]] entrata in vigore il 1º gennaio [[1948]].
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Ai sensi dell'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 83|articolo 83]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]], «Il Presidente della Repubblica è eletto dal [[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamento]] in [[Parlamento della Repubblica Italiana#Il Parlamento in seduta comune|seduta comune]] dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni [[Regioni d'Italia|Regione]] eletti dal [[Consiglio regionale (Italia)|Consiglio regionale]] in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La [[Valle d'Aosta]] ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».
I requisiti di eleggibilità, contenuti nel primo comma dell'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 84|articolo 84]] della Costituzione, sono:<ref name=bin185>Bin e Pitruzzella, op., cit., p. 185.</ref>
* l'avere [[cittadinanza italiana]]
* aver compiuto i 50 anni d'età
* godere dei [[diritti civili]] e [[diritti politici|politici]]
La Costituzione prevede inoltre l'incompatibilità con qualsiasi altra carica.<ref name=bin185/>
L'elezione del Presidente della Repubblica avviene su iniziativa del [[Presidente della Camera dei deputati]] e la [[Camera dei deputati]] è la sede per la votazione. Il Presidente della Camera convoca la seduta comune trenta giorni prima della scadenza naturale del mandato in corso. Nel caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del Presidente in carica, il Presidente della Camera convoca la seduta comune entro quindici giorni. Nel caso le Camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione del Presidente della Repubblica avrà luogo entro il quindicesimo giorno a partire dalla riunione delle nuove Camere. Nel frattempo sono [[Prorogatio|prorogati]] i poteri del presidente in carica.<ref name=autogenerato1>[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 85|Articolo 85 della costituzione Italiana]]</ref>
La previsione di una [[maggioranza qualificata]] per i primi tre scrutini e di una [[maggioranza assoluta]] per gli scrutini successivi serve ad evitare che la carica sia ostaggio della maggioranza politica. La carica rinvia infatti ad un ruolo indipendente dall'indirizzo della maggioranza politica<ref name=bin186/> ed un mutamento dei ''quorum'' deliberativi
Il presidente assume l'esercizio delle proprie funzioni solo dopo aver prestato giuramento al Parlamento in seduta comune (ma senza i delegati regionali), al quale si rivolge, per prassi, tramite un messaggio presidenziale.<ref name=bin186/>
Il mandato dura sette anni a partire dalla data del giuramento.<ref name=bin186/>
La [[Costituzione Italiana]] non prevede un limite al numero di mandati per quanto concerne la carica di presidente della Repubblica. Il primo caso di rielezione del presidente uscente è datato 20 aprile [[2013]] con l'[[Elezione del Presidente della Repubblica Italiana del 2013|elezione]] di [[Giorgio Napolitano]].<ref name="corriere2013">{{cita news|url=http://www.corriere.it/politica/speciali/2013/elezioni-presidente-repubblica/notizie/20aprile-elezione-presidente_5c4ab4e0-a98b-11e2-8070-0e94b2f2d724.shtml|titolo=Napolitano, bis storico: è presidente|editore=''[[Corriere della Sera]]''|autore=Laura Cuppini, Alessia Rastelli|data=19 aprile 2013|accesso=19 aprile 2013}}</ref>
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* decadenza, per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità.
I poteri del presidente sono prorogati nel caso le camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi al loro scioglimento; vengono prorogati fino all'elezione che dovrà aver luogo entro quindici giorni dall'insediamento delle nuove Camere.<ref name=autogenerato1 />
=== Presidente supplente ===
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#* rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (potere non più esercitabile se le Camere approvano nuovamente) [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 74|(art.74)]];
#* emanare i [[decreto-legge|decreti-legge]], i [[decreto legislativo|decreti legislativi]] e i [[regolamento|regolamenti]] adottati dal governo [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 87|(art.87)]];
#* indire i [[referendum]] [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 87|(art.87)]] e nei casi opportuni, al termine della votazione, dichiarare l'abrogazione della legge a esso sottoposta;<ref>[http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;352$art45 art.37 legge 365/1970]</ref>
# in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:
#* nominare il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 92|(art.92)]]. Secondo la prassi costituzionale, la nomina avviene in seguito ad opportune consultazioni con i presidenti delle Camere, i capi dei gruppi parlamentari, i presidenti emeriti della Repubblica e le delegazioni politiche;
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Nella prassi ogni presidente ha interpretato in modo diverso il proprio ruolo e la propria sfera di influenza, con maggiore o minore attivismo; in generale la potenziale rilevanza delle prerogative a essi conferite è emersa soprattutto nei momenti di crisi dei partiti e delle maggioranze di governo, rimanendo più in ombra nelle fasi di stabilità politica.
In stretta connessione con quest'approccio "interventista" è emersa anche la critica, inusitata in passato, alla natura ''super partes'' del Capo dello Stato, negata da chi vi ha visto comunque l'espressione di un'esperienza politica riconosciuta (e premiata) dalla maggioranza che l'ha votato. A tale critica ha risposto il presidente [[Giorgio Napolitano]], affermando anzitutto che "quella del Capo dello Stato, potere neutro al di sopra delle parti e fuori della mischia politica, non è una finzione, è la garanzia di moderazione e di unità nazionale posta consapevolmente nella nostra Costituzione come in altre dell'Occidente democratico". Ciò non va confuso con l'estrazione politica di provenienza, come ha precisato lo stesso Napolitano: "Tutti i miei predecessori - a cominciare, nel primo settennato, da Luigi Einaudi - avevano ciascuno la propria storia politica: sapevano, venendo eletti Capo dello Stato, di doverla e poterla non nascondere, ma trascendere. Così come ci sono stati presidenti della Repubblica eletti in Parlamento da una maggioranza che coincideva con quella di governo, talvolta ristretta o ristrettissima, o da una maggioranza eterogenea, e contingente. Ma nessuno di loro se ne è fatto condizionare".<ref>Testimonianza del presidente Napolitano alla cerimonia in occasione del centenario della nascita di Norberto Bobbio, Torino, 15/10/2009, consultabile sul [http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=1662 sito del Quirinale]: quanto a se stesso, Napolitano ha dichiarato che dal contesto politico di provenienza "mi sono via via distaccato quanto più ero chiamato ad assumere ruoli non di parte, a farmi carico dei problemi delle istituzioni che regolano la nostra vita democratica, i diritti e i doveri dei cittadini. L'approccio partigiano, naturale in chi fa politica, è qualcosa di cui ci si spoglia in nome di una visione più ampia".</ref>
== Responsabilità ==
[[File:Guidoni Bandiera Presidenza Repubblica.jpg|thumb|Stendardo del presidente della Repubblica portato in orbita dall'astronauta [[Umberto Guidoni]] - 2001]]
Al fine di garantire la sua autonomia e libertà, è riconosciuta al presidente della Repubblica la non-responsabilità per qualsiasi atto compiuto nell'esercizio delle sue funzioni. Le uniche eccezioni a questo principio si configurano nel caso che abbia commesso due reati esplicitamente stabiliti dalla Costituzione: l'[[alto tradimento]] (cioè l'intesa con Stati nemici) o l'
In tali casi il presidente viene messo in stato di accusa dal Parlamento riunito in seduta comune con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato e da quelli della Camera competenti per le autorizzazioni a procedere. Una volta deliberata la messa in stato d'accusa, la Corte Costituzionale (integrata da 16 membri esterni) ha la facoltà di sospenderlo in via cautelare.
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* 228 nel 2010
È previsto un congelamento degli stanziamenti annuali al livello del [[2010]] (228 milioni di euro) per il triennio [[2011]]-[[2013]].<ref>[http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=11144 Comunicato<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref>
Diversamente dal [[Regno Unito]] e dagli [[Stati Uniti d'America|USA]], il bilancio della Presidenza non viene pubblicato su [[internet]] o sulla carta stampata. È peraltro noto che il bilancio della Presidenza della Repubblica Italiana include 90 milioni di euro di trattamenti pensionistici del personale in quiescenza, a differenza delle analoghe istituzioni degli altri Paesi che ricomprendendo quelle spese nel generale sistema pensionistico.<ref>http://www.firstonline.info/a/2015/01/14/tutti-i-numeri-del-quirinale/138f196e-56cd-4d22-83e8-b1376736f1bd Spese pensionistiche della Presidenza</ref>
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=== Residenze ufficiali ===
{{vedi anche|Residenze ufficiali del presidente della Repubblica Italiana}}
[[File:RomaPalazzoQuirinale.JPG|thumb|Il [[palazzo del Quirinale]], la residenza ufficiale del presidente della Repubblica
Formalmente la residenza ufficiale del presidente della Repubblica Italiana è il [[palazzo del Quirinale]], tuttavia non tutti i presidenti scelsero di abitare in questo luogo usandolo più che altro come ufficio. Infatti [[Giovanni Gronchi]] fu il primo presidente che nel [[1955]] non si trasferì stabilmente con la famiglia nel palazzo del Quirinale come anche [[Sandro Pertini]] nel [[1978]]. La tradizione di abitare al Quirinale è stata ripresa dal presidente Scalfaro a metà del suo mandato ed è poi proseguita con i suoi successori.
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