Fermo tecnico: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
Link |
||
Riga 1:
{{O|diritto|mese=febbraio 2007|firma='''[[Utente:Jacklab72|<font color="#009933">JCKLB</font>]]<small><font color="#999999">72</font></small><sup>[[Discussioni utente:Jacklab72|<font color="#FF0000">in pillole</font>]] </sup>''' 16:55, 6 feb 2007 (CET)}}
{{W|diritto|agosto 2006|<i>[[Utente:Massimiliano Lincetto|Aeternus]]</i><b>[[Discussioni utente:Massimiliano Lincetto|∞]]</b> 15:20, 28 ago 2006 (CEST)}}
Sostanzialmente il fermo tecnico è il danno derivante dal non utilizzo del veicolo per tutto il periodo di ricovero del mezzo incidentato. Tale fermo comporta chiari effetti nell'utente che, a causa non ad esso addebitabile, si trova a dover rinunciare all'uso dell'auto o del veicolo per un determinato periodo, incidendo tutto ciò nella organizzazione degli impegni, della vita professionale e del tempo libero dello stesso.
Il risarcimento del fermo tecnico è calcolato tenendo presente le voci di danno cosi detto emergente, come il mancato godimento del bollo, dell'assicurazione obbligatoria e della benzina, oltre ad una somma forfetaria risarcitoria, discrezionale secondo la più recente giurisprudenza, calcolata per giorno di lavorazione e di privazione del mezzo, Cass. Civ. 13 luglio 2004, n. 12908 e, anche, Cass. Civ. 14 dicembre 2002, n. 17963.
Riga 12:
c)euro x al giorno sulla base del valore del mezzo, sulla base della cilindrata, modello e classe, calcolato sul costo di noleggio di ipotetico veicolo avante tali caratteristiche.
==Collegamenti esterni
[http://www.ania.it Ania]▼
▲www.ania.it
sito dell'Isvap
|