Contumacia: differenze tra le versioni

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{{Nota disambigua|l'omonimo termine medico|quarantena}}
{{F|procedure giudiziarie|ottobre 2011}}
La '''contumacia''', nel [[diritto]] e specialmente nel [[diritto processuale penale|diritto processuale (penale]] e [[diritto processuale civile|civile)]], indica la condizione di chi – pur avendo l'onere di costituirsi dinanzi al [[giudice]] che esamina un [[processo (diritto)|processo]] che lo riguardi – omette di farlo.
 
Seppure il significato di più diffusa accezione vi includa l'intenzione dell'interessato di non presentarsi, la contumacia in realtà non descrive in sé il grado di volontarietà della mancata comparizione in aula, ma si limita a constatare la mancata costituzione del soggetto, potendosi avere contumacia anche in difetto di [[notifica]] ed essendosi verificati numerosi casi nei quali il convenuto/imputato non fosse presente perché non al corrente dell'apertura del procedimento a suo carico, situazione che vizia di fatto la regolarità del [[contraddittorio]].