Richiesta di archiviazione: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
mNessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 3:
La fase delle [[indagini preliminari]] ha un esito vincolato: o il [[pubblico ministero]] esercita l'[[azione penale]] attraverso uno dei modi previsti dalla legge oppure richiede l'archiviazione delle indagini al [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]]. Il controllo sull'archiviazione è attività a garanzia dell'obbligo dell'esercizio dell'[[azione penale]] previsto dall'articolo 112 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]].
 
L'organo competente alla richiesta è dunque il [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]], che decide sulla richiesta del [[Pubblico ministero (ordinamento italiano)|P.M.]] ''[[de plano]]'' o in apposita udienza.<ref>{{Cita libro|autore=Fabio Varone|titolo=Casi e modi dell'archiviazione|url=https://books.google.it/books?id=HMPwCgAAQBAJ&pg=PP7&dq=archiviazione&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwi21vfO-vTMAhXKOBQKHbyuAKQQ6AEIODAC#v=onepage&q=archiviazione&f=false|anno=2015|editore=[[Giuffrè]]|città=Milano|p=|pp=|ISBN=978-88-1-421057-0}}</ref><ref name=":1">{{Cita libro|autore=Paolo Tonini|titolo=Manuale di Procedura Penale|url=https://books.google.it/books?id=Zhw4jgEACAAJ&dq=paolo+tonini&hl=it&sa=X&redir_esc=y|edizione=15ª edizione|anno=2015|editore=[[Giuffrè]]|città=Firenze|p=|pp=592 ss.|ISBN=978-88-1-42001-68}}</ref>
 
== Disciplina normativa ==
Riga 10:
La richiesta di archiviazione da parte del p.m. è definita dall'art. 408 del [[Codice di procedura penale italiano|codice del procedura penale]]:
{{Citazione|1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione.}}
Tale richiesta si può basare su presupposti «di fatto» o presupposti «di diritto».<ref name=":1" />
 
==== Presupposti di fatto ====
Riga 51:
==== Il giudice decide ''de plano'' o in udienza ====
Se la [[persona offesa]] non presenta «opposizione» alla richiesta di archiviazione, il [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]] ha due strade:
* se intende accogliere subito la richiesta del [[Pubblico ministero (ordinamento italiano)|P.M.]] emette [[Decreto (diritto processuale italiano)|decreto]] di archiviazione ''[[de plano]]'' (ossia senza convocare un'udienza).
* se non intende accogliere subito la richiesta del [[Pubblico ministero (ordinamento italiano)|P.M.]] allora convocherà un'apposita udienza per decidere, a cui potranno partecipare sia il [[Pubblico ministero (ordinamento italiano)|P.M.]], sia l'indagato, sia la [[persona offesa]].
Se la persona offesa presenta «opposizione» alla richiesta di archiviazione, il GIP è obbligato a disporre un'apposita udienza in cui deciderà sulla richiesta del [[Pubblico ministero (ordinamento italiano)|P.M.]] di archiviare le indagini.<ref name=":1" />
 
==== Il procedimento nei confrontiL'udienza di persone ignotearchiviazione ====
In sintesi il [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]] convoca l'udienza di archiviazione quando non ritiene di dover pronunciare ''[[de plano]]'' [[Decreto (diritto processuale italiano)|decreto]] di archiviazione oppure quando la [[persona offesa]] ha presentato «opposizione» alla richiesta di archiviazione, presentata dal [[Pubblico ministero (ordinamento italiano)|pubblico ministero]].
 
L'udienza ha lo scopo di permettere alla persona offesa di spiegare le ragioni dell'«opposizione» o – in mancanza di questa – di permettere all'indagato e al suo [[Avvocato (Italia)|difensore]] di interloquire formalmente con il [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]] per chiedere la conferma dell'archiviazione.
 
L'udienza di archiviazione può avere tre conclusioni differenti.<ref name=":1" />
 
===== A) Ordinanza di archiviazione =====
Il [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]] – al termine del contraddittorio – ritiene che sussistano i presupposti per confermare la richiesta del [[Pubblico ministero (ordinamento italiano)|P.M.]] ed emette dunque [[Ordinanza (diritto processuale italiano)|ordinanza]] di archiviazione. L'ordinanza è [[Impugnazione (processo penale italiano)|impugnabile]] con [[Ricorso per cassazione (processo penale)|ricorso per cassazione]] soltanto nei casi di [[Nullità (diritto processuale penale)|nullità]] degli avvisi alle parti oppure di omessa audizione degli interessati.<ref name=":1" />
 
===== B) Il GIP dispone ulteriori indagini =====
Il [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]] – al termine del contraddittorio – ritiene necessarie «ulteriori indagini» nei confronti dell'indagato ed emette dunque ordinanza di integrazione delle indagini, indicando al [[Pubblico ministero (ordinamento italiano)|P.M.]] il termine per completarle.<ref name=":1" /><ref group="nota">Il pubblico ministero – compiute le «ulteriori indagini» nel termine indicato dal GIP – potrebbe valutare diversamente i fatti e chiedere il [[rinvio a giudizio]] per l'indagato. Ma egli potrebbe anche ripresentare la richiesta di archiviazione, se sostiene che i nuovi elementi raccolti non sono comunque «idonei a sostenere l'accusa in giudizio». A seguito di una nuova richiesta di archiviazione si procede nella solita modalità: il [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]] procede ''[[de plano]]'' o – se non ritiene di accogliere subito la (nuova) richiesta o in caso di «opposizione» della [[persona offesa]] – dispone udienza.</ref>
 
Secondo la giurisprudenza delle [[sezioni unite]] della [[Corte suprema di cassazione|Corte di cassazione]], il [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]] può disporre anche l'iscrizione coatta nel [[registro delle notizie di reato]] di soggetti mai prima indagati e per i quali il [[Pubblico ministero (ordinamento italiano)|P.M.]] non abbia formulato alcuna richiesta e chiedere per loro «ulteriori indagini».<ref name=":1" />
 
===== C) Il GIP dispone l'imputazione coatta =====
Il [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]] – al termine del contraddittorio – ritiene che dalle indagini siano emersi elementi, nei confronti dell'indagato, tali da sostenere un'accusa in giudizio. In tal caso emette ordinanza di imputazione coatta, imponendo al [[Pubblico ministero (ordinamento italiano)|P.M.]] di formulare un'imputazione «entro dieci giorni».<ref name=":1" /><ref group="nota">Il giudice non può imporre al [[Pubblico ministero (ordinamento italiano)|P.M.]] di chiedere il [[rinvio a giudizio]] nè di formulare una determinata [[Imputato|imputazione]]. Il pubblico ministero deve scegliere l'imputazione che ritiene conforme alla legge, anche se è vincolato comunque a formularne una, entro dieci giorni.</ref>
 
=== Il procedimento nei confronti di persone ignote ===
 
== La riapertura delle indagini ==