[[File:Antonello da Messina 010.jpg|200px|thumb|''Gregorio I'', dipinto di [[Antonello da Messina]]]]
La considerazione della deformità muta teoricamente del tutto con l'avvento del [[Cristianesimo]] doveche fin dall'inizio della predicazione evangelica i deformi non vengonoconsidera più consideratii deformi in base al concetto di inutilità o ripugnanza anche se permangono nei loro confronti discriminazioni di ordine culturale. Quando il governo imperiale dei [[Flavi]] e degli [[Antonini]] attua una riforma della scuola promuovendo la diffusione della cultura, la legge romana dichiara l'ineducabilità di chi è colpito da disabilità, deformità o malattie, sventure che i cristiani associano alle conseguenze del peccato tanto che un papa santo come [[Gregorio Magno]] è convinto che «un’anima sana non troverà mai albergo in una dimora malata.» <ref>Gian Antonio Stella, ''Corriere della Sera '', 17 febbraio 2012</ref>
La dottrina cristiana vede nella deformità un grave impedimento all'[[ordinazione sacerdotale]] in base al testo biblico del [[Levitico]] che enumera i difetti fisici che vietano la celebrazione dei sacrifici ai disabili e ai deformi: al cieco, allo zoppo, a chi ha il viso deforme, al gobbo, al nano, a chi ha fratture al piede o alla mano, a chi ha una macchia nell'occhio, a chi generi ripugnanza per malattie sopravvenute, come la [[scabbia]] o parti infette purulente <ref>''Lv'' 21, 16-20</ref>. I primi concili paleocristiani inoltre associano al concetto di deformità a quello di irregolarità <ref>Canone IX del Concilo di Nicea del 325</ref> riferendosi alla ''Regula Apostoli'' di [[San Paolo]] che enumera le deformità come causa di impedimento al sacerdozio <ref>Paolo, ''I Tim.'', 3, 1-11</ref>. Il tutto viene poi codificato nel 1140 da [[Graziano (giurista)|Graziano]] nel ''[[Decretum Gratiani|Decretum]]'' <ref>''Enciclopedia Italiana Treccani'' alla voce "Decretum Gratiani"</ref> che distinguerà le caratteristiche che differenziano i laici dai chierici che potranno appartenere all<nowiki>'</nowiki> ''ordo clericalis'' solo se in possesso di requisiti non solo spirituali ma che anche di quelli che rispettino quell'integrità fisica in mancanza della quale l'"irregolare" per ''defectu corporis'' sarà escluso dal clericato e dai [[beneficio ecclesiastico|benefici ecclesiastici]]. <ref>G.Oesterlé, "Irregularités" in ''Dictionaire de droit canonique'', VI, Paris 1957, coll.42-66</ref>