Interpello: differenze tra le versioni

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L''''interpello''', (nelsecondo il diritto anglosassone denominato ''ruling'')italiano, è un'[[istanza]] che il contribuente rivolge all'Amministrazioneamministrazione finanziaria italiana, affinché quest'ultima dia una valutazione preventiva ad un'operazione economica ancora ''[[in fieri]]''.
 
L'ordinamento tributario italiano prevede diversidiverse tipi di interpellitipologie.
 
== Ambito di applicazione ==
Il diritto di interpello cosiddetto ''ordinario'', previsto dall'art. 11 dello [[Statuto dei diritti del contribuente]] (legge 27 luglio 2000 n. 212), consiste nella facoltà, da parte di ciascun [[contribuente]], di porre quesiti alla Direzione regionale dell'[[Agenzia delle Entrate]], se vi sono ''obiettive condizioni di incertezza'' nella [[norma (diritto)|normativa]] fiscale relativamente a ''casi concreti e personali''.
Le istanze di interpello presentate da un contribuente possono essere relative ai seguenti tributi di competenza dell'[[Agenzia delle Entrate]]:
 
L'amministrazione finanziaria è tenuta a dare risposta entro 120 giorni. In caso di mancata risposta, l'interpretazione della norma tributaria prospettata dal contribuente è da considerarsi corretta (in virtù del [[silenzio amministrativo|silenzio assenso]]), e a condizione che l'istanza sia ammissibile e che sia questa che la stessa soluzione prospettata siano state esposte in modo chiaro e univoco.
 
L'interpello generale (o ordinario) trova il suo regolamento attuativo nel D.M. 26 aprile [[2001]], n. 209.
 
L'interpello cosiddetto ''speciale'' è stato istituito dall'art. 21, [[legge|L.]] 413/[[1991]]. È un interpello che può avere per oggetto soltanto determinate operazioni (trasformazioni, fusioni, ecc.), considerate potenzialmente [[evasione ed elusione fiscale|elusive]].
 
L'interpello cosiddetto ''disapplicativo'' è previsto dall'art. 37-bis, d.p.r. 600/1973. Mediante tale interpello, il contribuente può chiedere la disapplicazione di una norma antielusiva speciale.
 
==Ambito dell'interpello==
Le istanze di interpello presentate da un contribuente possono essere relative ai seguenti tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate:
*[[Imposta sul valore aggiunto|IVA]]
*[[Imposta sul reddito delle società|IRES]]
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I tributi di competenza di altri enti diversi dall'Agenzia delle Entrate devono essere presentati direttamente a questi, e pertanto:
 
Devono essere presentate all'[[Agenzia delle Dogane]] le istanze di interpello riguardanti le [[Accisa|Accise]], ai [[Comune italiano|comuni]] quelle riguardanti l'[[IMU]], alle [[Regioni d'Italia|Regioni]] quelle riguardanti i tributi regionali, ed alle [[Provincia|Province]] quelle riguardanti i tributi provinciali, al [[Pubblico Registro Automobilistico]] (PRA) per le iscrizioni di ipoteche sui beni mobili registrati, richieste in ritardo e cioè dopo un anno dalla data di autentica dell'atto costitutivo (art. 2 R.D. n. 436/27).
 
==Modalità di presentazione dell'interpello==
L'istanza di interpello può essere compilata su carta libera, e deve contenere i seguenti elementi, in assenza dei quali è dichiarata inammissibile:
 
*Datidati anagrafici del contribuente.;
*Descrizione dettagliata del caso oggetto dell'interpello, e sul quale vi sono fondati motivi di incertezza.
 
*Data e sottoscrizione dell'istanza da parte del contribuente.
*Descrizionedescrizione dettagliata del caso oggetto dell'interpello, e sul quale vi sono fondati motivi di incertezza.;
 
*Datadata e sottoscrizione dell'istanza da parte del contribuente.
 
== Tipologie ==
=== Interpello ordinario ===
L'interpelloIl generalediritto (odi interpello cosiddetto ''ordinario)'', previsto dall'art. 11 dello [[statuto dei diritti del contribuente]], trova il suo regolamento attuativo nel D.M. 26 aprile [[2001]], n. 209.
 
Il diritto di interpello cosiddetto ''ordinario'', previsto dall'art. 11 dello [[Statuto dei diritti del contribuente]] (legge 27 luglio 2000 n. 212), consisteConsiste nella facoltà, da parte di ciascun [[contribuente]], di porre quesiti alla Direzione regionale dell'[[Agenzia delle Entrate]], se vi sono ''obiettive condizioni di incertezza'' nella [[norma (diritto)|normativa]] fiscale relativamente a ''casi concreti e personali''.
 
L'amministrazione finanziaria è tenuta a dare risposta entro 120 giorni. In caso di mancata risposta, l'interpretazione della norma tributaria prospettata dal contribuente è da considerarsi corretta (in virtù del [[silenzio amministrativo|silenzio assenso]]), e a condizione che l'istanza sia ammissibile e che sia questa che la stessa soluzione prospettata siano state esposte in modo chiaro e univoco.
 
=== Interprllo speciale ===
L'interpello cosiddetto ''speciale'' è stato istituito dall'art. 21, [[della legge|L 30 dicembre 1991, n.]] 413/[[1991]]. È un interpello che può avere per oggetto soltanto determinate operazioni (trasformazioni, fusioni, ecc.), considerate potenzialmente [[evasione ed elusione fiscale|elusive]].
 
=== Interpello disapplicativo ===
L'interpello cosiddetto ''disapplicativo'' è previsto dall'art. 37-bis, d.p.r. 600/29 settembre 1973, n. 600. Mediante tale interpello, il contribuente può chiedere la disapplicazione di una norma antielusiva speciale.
 
==Voci correlate==
* [[Agenzia delle entrate]]
* [[Statuto del contribuente]]
 
==Collegamenti esterni==
*{{cita web|http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Interpello/|Agenzia delle Entrate}}
 
{{Portale|diritto|italia}}
 
[[Categoria:Scienza delle finanze]]