Interpello: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Sistemazione in sezioni
Estremi normativi
Riga 16:
I tributi di competenza di altri enti diversi dall'Agenzia delle Entrate devono essere presentati direttamente a questi, e pertanto:
 
Devono essere presentate all'[[Agenzia delle Dogane]] le istanze di interpello riguardanti le [[Accisa|Accise]], ai [[Comune italiano|comuni]] quelle riguardanti l'[[IMU]], alle [[Regioni d'Italia|Regioni]] quelle riguardanti i tributi regionali, ed alle [[Provincia|Province]] quelle riguardanti i tributi provinciali, al [[Pubblico Registro Automobilistico]] (PRA) per le iscrizioni di ipoteche sui beni mobili registrati, richieste in ritardo e cioè dopo un anno dalla data di autentica dell'atto costitutivo (art. 2 R.D. 15 marzo 1927, n. 436/27).
 
== Modalità di presentazione ==
L'istanza di interpello può essere compilata su carta libera, e deve contenere i seguenti elementi, in assenza dei quali è dichiarata inammissibile:
 
Riga 29:
== Tipologie ==
=== Interpello ordinario ===
Il diritto di interpello cosiddetto ''ordinario'', previsto dall'art. 11 dello [[statuto dei diritti del contribuente]], trova il suo regolamento attuativo nel D.M.decreto del [[Minustero dell'Exonomia e delle Finanze]] 26 aprile [[2001]], n. 209.
 
Consiste nella facoltà, da parte di ciascun [[contribuente]], di porre quesiti alla Direzione regionale dell'[[Agenzia delle Entrate]], se vi sono ''obiettive condizioni di incertezza'' nella [[norma (diritto)|normativa]] fiscale relativamente a ''casi concreti e personali''.