Pubblico ministero: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 9:
Va detto che l'esercizio dell'azione penale, oltre che al pubblico ministero, può essere attribuito dall'ordinamento alla persona offesa dal [[reato]], nel proprio interesse, oppure a chiunque, nell'interesse della collettività cui appartiene (azione popolare). Tuttavia, l'azione privata e quella popolare, presenti negli ordinamenti del passato, in molti ordinamenti attuali sono scomparse (così è in [[Italia]]) e, laddove sono rimaste, hanno di solito un ruolo marginale, supplettivo o integrativo rispetto all'azione del pubblico ministero.
 
Una variabile importante è rappresentata dall'obbligatorietà o discrezionalità dell'azione penale. Negli ordinamenti dove, come in Italia, vige il ''principio di obbligatorietà'' il pubblico ministero deve esercitare l'azione penale ogniqualvolta abbia notizia di un reato; laddove, invece, vige il ''principo di opportunità'', come negli ordinamenti di [[common law]] ma anche in vari ordinamenti di [[civil law]], il pubblico ministero decide se perseguire o meno un reato, secondo la sua valutazione e le scelte di politica criminale. Va peraltro notato che negli ordinamenti reali possono riscontrarsi commistioni tra i due principi. Inoltre, anche dove l'azione penale è obbligatoria è lasciato, nei fatti, un certo magine di discrezionalità al pubblico ministero, il quale è sì tenuto a perseguire tutti i reati ma può scegliere di dedicare più o meno impegno o risorse all'uno piuttosto che all'altro.
 
Una conseguenza del principio di opportunità è la possibilità per il pubblico ministero di concludere un accordo con l'imputato (il cosiddetto ''plea bargaining'' degli ordinamenti di common law) attraverso il quale le parti decidono l'esito della controversia in modo stragiudiziale, estinguendo il processo (di solito pattuiscono una riduzione di pena o la rinuncia ad alcuni dei capi d'imputazione in cambio della collaborazione da parte dell'imputato alle indagini o della sua rinuncia al processo).