Amianto: differenze tra le versioni

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Divieto d'uso in Italia: Corretto informazione errata, in quanto con la legge 257/92, in Italia è bandita anche la vendita di amianto.
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== Divieto d'uso in Italia ==
La produzione e lavorazione dell'amianto è fuori legge in [[Italia]] dal [[1992]], ma noncompresa la vendita<ref>[http://www.ispesl.it/dml/leo/download/CatalogoSettorReNaM_III_Rapporto.pdf Catalogo dell'uso di amianto in comparti produttivi, macchinari, impianti.]</ref>. La [[legge ordinaria|legge]] n. 257 del 1992,<ref>Pubblicata in Suppl. Ord. n. 64 alla [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana|Gazz. Uff.]] n. 87, Serie Generale, Parte Prima del 13.4.92.</ref> oltre a stabilire termini e procedure per la dismissione delle attività inerenti all'estrazione e la lavorazione dell'asbesto, è stata la prima ad occuparsi anche dei lavoratori esposti all'amianto. All'art. 13 essa ha introdotto diversi benefici consistenti sostanzialmente in una rivalutazione contributiva del 50% ai fini [[pensione di anzianità|pensionistici]] dei periodi lavorativi comportanti un'esposizione al minerale nocivo. In particolare, tale beneficio è stato previsto: per i lavoratori di cave e miniere di amianto, a prescindere dalla durata dell'esposizione (comma 6); per i lavoratori che abbiano contratto una [[malattia professionale]] asbesto-correlata in riferimento al periodo di comprovata esposizione (comma 7); per tutti i lavoratori che siano stati esposti per un periodo superiore ai 10 anni (comma 8).
[[File:Eternit 5.jpg|thumb|Un capanno con tetto di [[Eternit]]]]
In seguito alla normativa indicata, nel [[1995]] venne stabilita una procedura amministrativa che vedeva coinvolto l'[[INAIL]] per l'accertamento dei presupposti di legge per il riconoscimento dei predetti benefici previdenziali. In particolare, l'INAIL procedeva all'accertamento dei rischi presso lo stabilimento del datore di lavoro tramite professionisti interni inquadrati nella CONTARP (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione); sulla base degli accertamenti di esposizione e dei curricula professionali dei lavoratori, venivano quindi rilasciati agli stessi gli attestati dell'eventuale periodo di avvenuta esposizione all'amianto. Tale procedura è stata sostanzialmente confermata con [[decreto interministeriale]] del 27 ottobre [[2004]], adottato ai sensi dell'art. 47 della legge n. 326 del [[2003]], che ha anche ridotto la rivalutazione contributiva al 25%, e stabilito che il beneficio è utile solo ai fini della misura della pensione e non più, quindi, anche per la maturazione del diritto. Prima degli [[Anni 1980|anni ottanta]], tuttavia, i curricula non erano archiviabili in formato digitale, e nel settore marittimo il cambio di bandiera di molte compagnie è stato causa di difficoltà nel recuperare gli attestati di servizio; inoltre, con la rottamazione delle navi finivano al macero anche gli archivi.{{citazione necessaria}}