Statuto dei diritti del contribuente: differenze tra le versioni
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{{F|leggi|arg2=diritto tributario|novembre 2012}}
Le disposizioni sono contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212
== Principi ==
Alcuni principi fondamentali contenuti nella legge sono:
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* il principio ''no taxation without representation''
▲*non-retroattività: contemplata nel [[diritto penale]], anche al contenzioso tributario è esteso il principio per il quale ''l'efficacia di una norma tributaria decorre successivamente'' alla sua approvazione e pubblicazione.
* la statuizione di termini perentori a pena di nullità per la notifica, la [[prescrizione]] e la produzione di documenti (minimo 30 gg)
▲*''no taxation without representation'': non si possono estendere [[tributi]] esistenti o imporre nuovi tributi per decreto, senza una votazione parlamentare (art. 4).
* la limitazione dell'[[onere della prova]]
▲* termini perentori a pena di nullità per la notifica, [[prescrizione]] e produzione di documenti (minimo 30 gg).
* il principio di correttezza e [[buona fede]]
▲*limitazione dell'[[onere della prova]]: è nulla ogni norma che obbliga il contribuente a tenere prova dei pagamenti per un periodo superiore a dieci anni (art. 8, comma 3); l'amministrazione tributaria non può chiedere al cittadino di produrre documenti o informazioni di cui sono già in possesso altri organi della pubblica amministrazione; deve concedere almeno 30 giorni per produrre qualsiasi documentazione.
▲* principio di correttezza e [[buona fede]]: non possono essere irrogate [[sanzioni]] se non in presenza di violazioni sostanziali, ossia se non esiste debito di imposta; se i ritardi dipendono da errori dell'amministrazione oppure da un oggettiva incertezza della [[legge]].
== Contenuto ==
All'art. 1, comma 1 viene disposto
Così come avviene nel [[diritto penale]], lo statuto prevede la ''non retroattività della norma''. Viene affermato un principio fondamentale che attiene la prescrizione dei termini. L'ultimo comma dell'art. 3 avverte che
L'
La conoscenza degli atti e della semplificazione normativa è
Fondamentale risulta essere l'art. 7 che prevede la chiarezza e la motivazione degli atti di accertamento pena la nullità dell'atto stesso. È confermato il principio che se un atto ne richiama un altro, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama; in alternativa, è possibile riprodurre il contenuto essenziale dell'atto richiamato all'interno dell'atto che effettua il richiamo.
È disciplinata la tutela dell'integrità patrimoniale
Con l'art. 11 viene introdotta una nuova disciplina dell'[[interpello]]. È data la possibilità a ciascun contribuente di inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che deve rispondere entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
L'art. 12 disciplina minuziosamente i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. Dal tempo massimo di permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, che non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio, ai tempi e modo di accesso, che devono avvenire durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. È concessa la possibilità che su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili possa essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
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{{senza fonte|L'Ordine dei Commercialisti ha proposto a più riprese di elevare lo Statuto dei diritti del contribuente a legge costituzionale. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito questa ipotesi, richiamando lo Statuto come una fonte del diritto primaria per i principi sanciti, rispetto a norme tributarie ordinarie.}}
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==Voci correlate==
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