Patria potestas: differenze tra le versioni

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Dal punto di vista giuridico la ''patria potestas'' infatti implicava che solo il ''[[pater familias]]'' potesse essere titolare di rapporti patrimoniali, quindi alienare od acquisire beni: in termini moderni, solo il ''pater'' era un soggetto di diritti (per quanto riguarda il profilo privatistico), possedendo solamente egli la [[capacità giuridica]].
 
L'appartenenza alla famiglia, e quindi la posizione gerarchicamente inferiore al ''pater'', comportava la piena sottomissione a questi, ma d'altra parte concedeva le aspettative successorie ed eventualmente i vantaggi dell'appartenenza ad un gruppo. I poteri del ''pater'' erano teoricamente illimitati e tuttavia moderati nel tempo da un [[controllo sociale]] e dai mutamenti dei rapporti endofamiliari, veroverso una concezione più umanista, incentrata attorno alla [[pietà (sentimento)|pietas]].
 
In particolare, fu dall'[[Impero romano|epoca imperiale]] che i sovrani tesero ad avocare allo stato le misure più duramente repressive: [[Costantino I|Costantino]] oltre ad aver affermato che il diritto di vita e di morte (''[[ius vitae ac necis]]'') appartiene al passato<ref>C.Th. 4.8.6</ref>, emanò una [[constitutio]] che equiparava l'uccisione del figlio al crimine del [[parricidio]]<ref>C.Th. 9.15.1</ref>; è inoltre dello stesso periodo la condanna a morte per l'uccisione degli infanti, tranne che per i nati deformi<ref>C.Th. 9.14.1</ref>.