Equo processo: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
FrescoBot (discussione | contributi)
m Bot: eliminazione carattere invisibile soft hypen U+00AD e modifiche minori
m ortografia
Riga 23:
;Art. 6, paragrafo 1
*Diritto ad avere giustizia pubblicamente e in un tempo ragionevole: «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole...»
*Tribunale precostituito per legge (c.d.cosiddetto ''[[giudice naturale]]'' e divieto di tribunali speciali), indipendente e imparziale: «...da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.»
*Pubblicità delle udienze e della sentenza; limitazioni alla pubblicità delle udienze: «La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.»