Equo processo: differenze tra le versioni
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;Art. 6, paragrafo 1
*Diritto ad avere giustizia pubblicamente e in un tempo ragionevole: «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole...»
*Tribunale precostituito per legge (
*Pubblicità delle udienze e della sentenza; limitazioni alla pubblicità delle udienze: «La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.»
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