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{{vedi anche|Codice dell'amministrazione digitale}}
La regola del dato aperto per principio fu introdotta nel [[Codice dell'Amministrazione Digitale]] nel 2012 dal comma 2 dell'articolo 9 del cosiddetto ''Decreto Crescita 2.0''<ref>{{cita news|titolo=Decreto Crescita 2.0: il testo coordinato in Gazzetta Ufficiale|sito=Altalex|data=27 giugno 2014|url=http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/06/27/decreto-crescita-2-0-il-testo-coordinato-in-gazzetta-ufficiale|accesso=2016-11-08}}</ref> (Decreto Legge n. 179/2012)<ref>{{Cita legge italiana|tipo=decreto legge|anno=2012|mese=10|giorno=18|numero=179|titolo=Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese|articolo=9|originale=SI|data=|cid=|nolink=}}</ref>, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221<ref>{{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=2012|mese=12|giorno=17|numero=221|titolo=Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.|articolo=|originale=|data=|cid=|nolink=}}</ref>:
{{Citazione|I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una [[licenza d'uso|licenza]] di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente [[Codice dell'Amministrazione Digitale|Codice]]. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.|Nuova formulazione dell'articolo 52, comma 2 del [[Codice dell'Amministrazione Digitale]]}}
 
In seguito all'entrata in vigore (18 marzo 2013) di tale disposizione, i dati e i documenti pubblicati online dalle pubbliche amministrazioni - senza una esplicita licenza d’uso che ne definisca le possibilità e i limiti di riutilizzo – sono da intendersi come [[dati aperti]].
 
Per quanto sopra, in caso di omissione della Pubblica Amministrazione nell'apporre una [[licenza (informatica)|licenza d'uso]], i documenti amministrativi<ref>L'art. 22 della Legge 241/1990 definisce il "documentoo amministrativo" come: "''ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale''"</ref> e i dati pubblicati on-line sul proprio sito sono considerati di [[pubblico dominio]] ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del [[Codice dell'Amministrazione Digitale]].
 
==Note==