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{{vedi anche|Codice dell'amministrazione digitale}}
La regola del dato aperto per principio fu introdotta nel [[Codice dell'Amministrazione Digitale]] nel 2012 dal comma 2 dell'articolo 9 del cosiddetto ''Decreto Crescita 2.0''<ref>{{cita news|titolo=Decreto Crescita 2.0: il testo coordinato in Gazzetta Ufficiale|sito=Altalex|data=27 giugno 2014|url=http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/06/27/decreto-crescita-2-0-il-testo-coordinato-in-gazzetta-ufficiale|accesso=2016-11-08}}</ref> (Decreto Legge n. 179/2012)<ref>{{Cita legge italiana|tipo=decreto legge|anno=2012|mese=10|giorno=18|numero=179|titolo=Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese|articolo=9|originale=SI|data=|cid=|nolink=}}</ref>, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221<ref>{{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=2012|mese=12|giorno=17|numero=221|titolo=Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.|articolo=|originale=|data=|cid=|nolink=}}</ref>:
{{Citazione|I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una [[licenza d'uso|licenza]] di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del [[Direttiva relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico|decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36]]<ref>{{Cita legge italiana|tipo=DLGS|anno=2006|mese=01|giorno=24|numero=36|titolo=Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico|articolo=2|originale=|data=|cid=|nolink=}}</ref>, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente [[Codice dell'Amministrazione Digitale|Codice]]. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.|Nuova formulazione dell'articolo 52, comma 2 del [[Codice dell'Amministrazione Digitale]]}}
 
In seguito all'entrata in vigore (18 marzo 2013) di tale disposizione, i dati e i documenti pubblicati online dalle pubbliche amministrazioni - senza una esplicita licenza d’uso che ne definisca le possibilità e i limiti di riutilizzo – sono da intendersi come [[dati aperti]].
 
Per quanto sopra, in caso di omissione della Pubblica Amministrazione nell'apporre una [[licenza (informatica)|licenza d'uso]]<ref>L'art. 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 36/2006 definisce la "licenza standard per il riutilizzo" come "''il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico"</ref>, i [[atto amministrativo|documenti amministrativi]]<ref>L'art. 22 della Legge 241/1990 definisce il "documentoodocumento amministrativo" come: "''ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale''"</ref> e i dati pubblicati on-line sul proprio sito sono considerati di [[pubblico dominio]] ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del [[Codice dell'Amministrazione Digitale]].
 
==Note==