Ente (diritto): differenze tra le versioni

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Il termine '''ente''' (dal [[lingua latina|latino]] ''ens'', participio presente del verbo ''esse'', 'essere') nel linguaggio [[diritto|giuridico]] viene utilizzato talora come sinonimo di [[persona giuridica]], altre volte con un significato più ampio.
 
== Significato concettuale ==
Nel linguaggio giuridico moderno si preferisce dare al termine ente un significato più ampio di quello di persona giuridica, riferendosi in generale a un'organizzazione di persone o di beni che assume una qualche rilevanza per l'ordinamento giuridico. L'organizzazione di persone o di beni è il cosiddetto elemento materiale della persona giuridica, necessario ma non sufficiente per la sua esistenza, dovendo anche sussistere il cosiddetto elemento formale, ossia il ''riconoscimento''. Peraltro, anche un'organizzazione priva di tale elemento formale può essere presa in considerazione dall'ordinamento, che gli può in particolare attribuire una certa ''[[autonomia patrimoniale]]'', ossia una separazione, anche se non completa, tra il patrimonio a essa riferibile e quello di altri [[soggetti del diritto]].
 
In quest'ultima accezione possono essere fatti rientrare nel concetto di ente:
* le persone giuridiche;
* le organizzazioni private che non hanno ottenuto il riconoscimento e quindi non sono persone giuridiche (i cosiddetti ''[[ente di fatto|enti di fatto]]'');
* le organizzazioni pubbliche, prive di personalità giuridica e parti di un ente pubblico più ampio, alle quali l'ordinamento riconosce una certa autonomia.
 
Quando l'ordinamento attribuisce a enti, pur privi di personalità giuridica, un certo grado di autonomia patrimoniale essi, secondo una diffusa teoria, possono comunque essere considerati soggetti di diritto.
 
== Utilizzo ==