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Ad aggravare la situazione, hanno contribuito, in tempi recenti, le chiamate provenienti dai call-center (c.d. "telemarketing selvaggio"), che hanno portato i vecchi abbonati a richiedere la cancellazione del proprio nominativo. Le numerazioni attivate a partire dal 2005, invece, vengono inserite in elenco soltanto previa autorizzazione del titolare della linea mediante la compilazione facoltativa del modello di "Informativa e di richiesta di consenso" (c.d. ''Questionario DBU'') adottato dal Garante Privacy con il provvedimento del 15 luglio 2004<ref>{{Cita web|url=http://www.privacy.it/garanteprovv20040715.html|titolo=Provvedimento del 15 luglio 2004 relativo ai nuovi elenchi telefonici|sito=www.privacy.it|accesso=2017-01-20}}</ref> e successivamente modificato con il Provvedimento del 24 febbraio 2011<ref>{{Cita web|url=http://www.privacy.it/garanteprovv201102241.html|titolo=Modelli di informativa e di richiesta di consenso al trattamento dei dati personali relativi agli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile - 24 febbraio 2011|sito=www.privacy.it|accesso=2017-01-20}}</ref>.
 
Da questo fenomeno si sono verificate due conseguenze: gli elenchi sono diventati sempre più incompleti e il problema delle chiamate commerciali è rimasto irrisolto. Il consenso commerciale, infatti, rimane inviarato anche dopo la cancellazione e può essere negato chiedendo direttamente al promotore, ooppure iscrivendosi al [http://www.registrodelleopposizioni.it/ Registro delle Opposizioni], che tuttavia è riservato agli iscritti in elenco.<ref>{{Cita news|url=http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-08-18/telemarketing-ecco-come-difendersi-telefonate-call-center-111832.shtml?uuid=ADWz566&refresh_ce=1|titolo=Telemarketing, ecco come difendersi dalle telefonate dei call center|pubblicazione=Il Sole 24 ORE|accesso=2017-01-07}}</ref>
 
Nel 2015, il Garante della Privacy, ha stabilito che anche le numerazioni non in elenco non possono essere contattate a fini promozionali: nell'eventualità, il promotore deve dimostrare di aver acquisito lo specifico consenso, libero e informato, dal titolare della linea.<ref>{{Cita news|url=http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-11-26/telemarketing-vietato-contattare-numeri-riservati-senza-consenso--110544.shtml?uuid=ACRurjhB|titolo=Telemarketing: vietato contattare numeri riservati senza consenso|pubblicazione=Il Sole 24 ORE|accesso=2017-01-07}}</ref>