Certezza del diritto: differenze tra le versioni
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La '''certezza del diritto''' è il principio in base al quale il [[diritto]] deve ricevere una applicazione prevedibile.
== Sotto il profilo sanzionatorio ==
▲In altri termini, a fronte di una violazione di una [[norma (diritto)|norma]] deve seguire l'applicazione della sanzione che la norma stessa ha stabilito per la sua violazione.<br />
In ambito penale, sono pertanto necessari: imperatività e coattività del diritto attraverso norme non prive di un sistema sanzionatorio (che non è oggetto di interpretazione, ma applicabile solo laddove esplicitamente previsto), certezza dell'avvio e conclusione dell'azione giudicante entro un termine inferiore a quelli di prescrizione dei reati, certezza dell'esecuzione della pena detentiva (non sostituibile con una sanzione pecuniaria, con un ricorso specifico e circoscritto agli sconti di pena e alle cosiddette ''pene alternative''). [[Indulto]], [[Condono]] e [[Amnistia]] sono istituti giuridici in contrasto col principio della certezza del diritto e della certezza della pena.
== Sotto il profilo della tecnica di redazione della norma ==
Il principio della certezza del diritto, in realtà, ha sempre avuto un forte contenuto retorico: il diritto è strutturalmente incerto in quanto, di un [[testo]] scritto<ref>«Nella giurisprudenza della [[Corte europea dei diritti dell'uomo]], l'obbligo che una certa misura sia “prevista per legge” è stato sempre interpretato non soltanto sotto il profilo formale, ma anche sotto forma di “accessibilità” e “prevedibilità” del precetto. È chiaro che questo non può pregiudicare l'esistenza delle cosiddette “clausole generali”, consentite in considerazione del fatto che la casistica è in via di principio di impossibile esaustività (e vieppiù nella materia disciplinare, dove i comportamenti e le attività incompatibili non possono essere definiti “con precisione assoluta": cfr. opinione dissidente del giudice Baka); ed è altrettanto chiaro che la possibilità di più d'una interpretazione della norma non è solo per questo indice della sua imprevedibilità, disponendo l'ordinamento di strumenti interpretativi tali da poter offrire indicazioni sull'esercizio della facoltà d'apprezzamento del giudice (cfr. sentenza 24 marzo 1998, caso Olsson contro Svezia, §§ 62-63, ove si menzionano espressamente, a tal fine, i lavori preparatori)»: F. Buonomo, ''La legittimità dell'associazionismo di tipo massonico alla luce della Convenzione europea dei diritti dell'uomo'', Diritto e Giustizia: 6/9/2001.</ref>, ben raramente sono possibili [[interpretazione|interpretazioni]] univoche; la stessa [[sociologia giuridica]] chiaramente evidenzia come i conflitti interpretativi rappresentano quanto di più comune è possibile trovare nel mondo del diritto, dato che ad es. si va di fronte al [[giudice]] quotidianamente proprio per avere una pronuncia che dirima un caso dubbio.
La certezza del diritto, pertanto, potrà essere un principio reale ed effettivo solo in quei settori giuridici che non risultino particolarmente controversi; ove controversie ci siano, la certezza del diritto potrà essere un obiettivo cui tendere, ma non un risultato raggiunto.
== Sotto il profilo dell'intangibilità del giudicato ==
Per la [[Corte europea dei diritti umani]], lo Stato di diritto presuppone il rispetto del principio della definitività dei giudizi<ref>Hanno in proposito dichiarato la violazione dell'articolo 6 par. 1 CEDU: ECHR, Brumărescu v. Romania [GC], no. 28342/95, § 61, ECHR 1999-VII; Ryabykh v. Russia, no. 52854/99, §§ 51-56, ECHR 2003-IX; Roşca v. Moldova, no. 6267/02, § 24, 22 March 2005; ECHR, 12 gennaio 2006, caso Kehaya ed altri v. Bulgaria (nn. 47797/99 e 68698/01), § 51 ss.; ECHR, 13 novembre 2007, caso Driza v. Albania, § 69; ECHR, 4 June 2013, caso Gridan ed altri v. Romania (nn. 28237/03, 24386/04, 46124/07 e 33488/10), § 14 ss.</ref>.
== Note ==
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