Eutanasia: differenze tra le versioni
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* dal punto di vista giuridico, morale e religioso vi è chi tende a considerare l'''eutanasia attiva'' una fattispecie assimilabile all'[[omicidio]]. Anche dal punto di vista della deontologia medica qualche complicazione concettuale sorge dalla non semplice riconducibilità dell'eutanasia attiva ai concetti fondanti della medicina, [[diagnosi]] e [[terapia]];
* riguardo all'''eutanasia passiva'' vi è chi pone in evidenza la sostanziale diversità - nel modo "naturale" con cui avviene la morte - rispetto all'eutanasia attiva (bisogna anche aggiungere, per completezza di trattazione, che molti tendono a non considerare "eutanasia" quella passiva, consistendo tale pratica - in gran parte dei casi - solo nell'astensione a praticare terapie nel pieno diritto - sancito dalla legge italiana - da parte del malato di rifiutarle);
* vi sono differenze di approccio sull'argomento tra gli ambiti ''religioso e morale'', da un lato, e quello ''giuridico'' dall'altro. In realtà, le posizioni bioetiche ufficiali della [[Chiesa cattolica]] sono contrarie all'eutanasia ''attiva diretta'' e la differenziano da quella ''passiva'' intesa come possibile interruzione dell'accanimento terapeutico<ref>[http://www.girodivite.it/L-eutanasia-secondo-la-chiesa.html L'eutanasia secondo la chiesa Cattolica]</ref>, tenendo comunque distinta quest'ultima fattispecie dall'alimentazione e idratazione che secondo la Chiesa vanno sempre garantite, in quanto tendenti a soddisfare semplici bisogni fisiologici come la fame e la sete. Nella giurisprudenza e nel codice di deontologia medica i due casi devono essere considerati in modo nettamente diverso: la legge italiana, infatti, proibisce ad un medico di compiere terapie senza il consenso del paziente, quindi ulteriori limiti e divieti si possono porre solo sull'eutanasia attiva, mentre non
* anche il dibattito sul cosiddetto "suicidio assistito" non è esente da distinguo o assimilazioni: mentre, ad esempio, esso viene considerato da taluni analogo all'eutanasia passiva (in quanto mezzo per procurare la morte), esso è una forma "intermedia" che nondimeno mantiene una sostanziale differenza rispetto all'eutanasia attiva, in quanto non prevede, da parte del soggetto ''assistente'', alcuna partecipazione diretta alle azioni che conducono alla morte del richiedente (anche qui varrà la pena di ricordare che, comunque, la fattispecie di assistenza a un suicidio può configurarsi come reato a sé stante, come spiegato più avanti);
* appare largamente condivisa comunque una discriminante fra la situazione di persone che chiedono l'eutanasia in quanto [[malato terminale|malati terminali]], e quelle che invece, pur non essendo prossime alla [[morte]], la richiedono la pratica per porre fine a sofferenze insostenibili di vario tipo e non sufficientemente trattabili da alcuna [[terapia del dolore]];
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