Utente:Nicola Romani/Sabbiera: differenze tra le versioni
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== Conferenza internazionale e convenzione dell'Aja del 1907 ==
{{q|Il disegno di legge per l'approvazione di sette Convenzioni firmate dall'Italia all'Aja nel 1907 fu presentato nella sessione 1909-1913 alla Camera dei deputati, che l'approvò nella seduta del 30 aprile 1913. Presentato al Senato del Regno il 3 giugno 1913, decadde per la soppraggiunta chiusura della sessione. Fu ripresentato al Senato il 7 giugno 1914, estendendolo a tutte le 13 Convenzioni firmate; ma nemmeno questa volta potè aversene l'approvazione. Durante il conflitto con la Turchia, l'Italia dichiarò che intendeva attenersi alle disposizioni contenute nelle Convenzioni del 1907 (V. Circ. Min. Guerra 10042, segret. Gen., Divis. Stato Maggiore, 16 ottobre 1911).
Nel ''Giornale Militare Ufficiale'' Min. guerra, anno 1912, la circ. 575 del 18 dicembre 1912 (Segret. Gen., Divis. Stato Maggiore) comunicava inoltre l'avvenuta pubblicazione, in sostituzione di quella del 1907, di una nuova edizione della «''Raccolta delle convenzioni internazionali che riguardano la guerra terrestre''» ([<u>proseguo da altro libro "''Norme umanitarie e istruzioni militari'', a pagina 56"</u>]: ...sostituita nel 1912 con la pubblicazione di eguale titolo n. 16 del Segretariato generale del Ministero della guerra, approvata con decreto ministeriale, che comprende, oltre alle Convenzioni ed alle Dichiarazioni firmate all'Aja il 29 luglio 1899 e ratificate con regio decreto 9 dicembre 1900 n. 504, anche gli atti della II Conferenza internazionale della pace, firmati dall'Italia all'Aja il 18 ottobre 1907 e non ratificati (ad eccezione della X Convenzione: v. regio decreto 15 dicembre 1936 n. 2233, ratif. 15 febbraio 1937.). La pubblicazione in parola, a pag. 49, avvertiva che per il non eseguito deposito delle ratifiche, le Convenzioni dell'Aja del 1907 non erano in vigore per l'Italia, aggiungendo testualmente: « ''Il Governo del Re ha tuttavia espresso il desiderio che le disposizioni fossero tenute presenti ed osservate dalle regie autorità militari e marittime'' ».]
|in Alfredo Ascoli, Carlo Longo, Eliseo Antonio Porro, su: ''Rivista di diritto civile'', volume 22, Pagina 391 - anno 1930}}
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