Crisi da sovraindebitamento: differenze tra le versioni
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== ''CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO'' ==
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Con il termine “sovraindebitamento” si intende il perdurante squilibrio tra il patrimonio liquidabile e le obbligazioni contratte, tali da impedire all’imprenditore di adempiere alle stesse attraverso mezzi ordinari.
L’istituto della crisi da sovraindebitamento è stata inserita, nell’ordinamento giuridico italiano, mediante decreto legge n.179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.221 del 7 dicembre 2012.
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Il creditore sarà predisposto maggiormente all’accettazione dell’accordo ovvero del piano del consumatore in quanto a quest’ultimo è garantita una soddisfazione, seppur parziale, del credito vantato in un lasso di tempo ridotto rispetto all’azione individuale; il debitore, invece, trarrà come vantaggio lo stralcio di una parte di debiti, non più esigibili da parte dei creditori.
'''2)
La dottrina prima e in seguito il legislatore attraverso la conversione con modifica del decreto, hanno distinto i debitori in due categorie: il debitore civile, detto “consumatore”, e il debitore non fallibile. Il debitore consumatore è definito ex art. 6 della l. 221/2012 come la persona fisica che ha assunto obbligazioni totalmente estranee rispetto all’attività imprenditoriale o professionale che eventualmente svolge. All’interno del decreto legge non era consentito al debitore consumatore, al contrario di quanto previsto nelle procedure concorsuali stabilite dalla legge fallimentare (riconduci alle voci che hanno fatto gli altri), di ottenere, attraverso il consenso della maggioranza, l’esdebitazione di tutti i debiti: gli effetti del piano del consumatore era limitato ai soli creditori aderenti, mentre i creditori che non aderivano, dovevano essere integralmente soddisfatti. Con la conversione in legge con modifica il legislatore ha incentivato i debitori a trovare accordi con i propri creditori, offrendo una tutela, con il consenso del giudice, dopo la presentazione della proposta.
Rientrano invece nella categoria degli imprenditori non fallibili:
- gli imprenditori commerciali esclusi dal fallimento in seguito alla mancanza dei requisiti dimensionali ex art. 1 l.f.;
- i piccoli imprenditori ai sensi dell’art. 2083 c.c.;
- gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c.;
- i soci di società di persone, assoggettabili al fallimento della società di estensione ai sensi dell’art. 147 l.f.;
- gli enti non commerciali;
La differenza tra debitore consumatore e debitore non fallibile ha come fine l’individuazione dei procedimenti alternativi da applicare: come si vedrà di seguito, l’accordo di composizione è un percorso di risoluzione della crisi da sovraindebitamento destinata a tutti i debitori, mentre è riservata al debitore consumatore, il piano cosiddetto “del consumatore” (4.2.).
'''3)
L’O.C.C. è definito dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto n. 202 del 20141 come: “articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento”.
Il legislatore ha precisato la natura eminentemente pubblicistica dell’O.C.C. e, in riferimento a quanto previsto dall’articolo 15 della legge n. 3/2012, sottolineando le indispensabili condizioni di indipendenza e professionalità, non potendo lo stesso organismo fare preferenze tra classi di creditori, sia nella redazione del piano che nella certificazione della sua fattibilità, fungendo nella successiva fase esecutiva anche da compositore di conflitti.
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4) Fasi strutturali del procedimento
'''4.1.) Condizioni di ammissibilità'''
Condizioni di ammissibilità della proposta che il debitore ovvero consumatore può inoltrare ai creditori sono: ▼
- La non assoggettabilità a procedura concorsuale del debitore; ▼
▲Condizioni di ammissibilità della proposta che il debitore ovvero consumatore può inoltrare ai creditori sono:
▲- La non assoggettabilità a procedura concorsuale del debitore;
- Il non aver fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento nei cinque anni precedenti.
- Il debitore non deve aver subito provvedimento di revoca, annullamento, risoluzione dell’accordo, ovvero revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti di omologazione del piano.
Si riconosce inoltre una specifica condizione di ammissibilità per il consumatore al quale è richiesto di produrre documentazione idonea a ricostruire in modo specifico ancorché analitico la sua situazione economica nonché patrimoniale per il giudizio di 4.2.) Accordo di composizione della crisi e Piano del consumatore
Il contenuto dell’accordo è disciplinato dall’articolo 8 della L.3/2012 ed è necessario riconoscere che i creditori possono anche essere pagati mediante la cessione dei crediti, ovvero facendo ricorso alla garanzia dei terzi nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano.
Il debitore formula ai creditori (di regola) una proposta di accordo che può prevedere:
c) la dilazione del debito ridotto per effetto della remissione parziale (moratoria con esdebitazione parziale)1.▼
b) la remissione (o esdebitazione) parziale dei debiti (c.d. accordo remissorio o esdebitativo);
▲c) la dilazione del debito ridotto per effetto della remissione parziale (moratoria con esdebitazione parziale)
Nel ventaglio di contenuti della proposta del debitore nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento se ne riscontrano tanti e diversi, passando da una mera moratoria dei pagamenti ad una generalizzata remissione parziale dei debiti.
I creditori prelatizi non sono destinatari della proposta di accordo sempreché non rinuncino alla prelazione, per cui vanno pagati in misura integrale.
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È da sottolineare che se l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile per cause imputabili al debitore, l’accordo può essere risolto per inadempimento o annullato ove si ha conseguente conversione in liquidazione su istanza di un creditore o del debitore stesso.
Il piano di omologazione, che è interessato dagli artt. 12 bis e 12 ter della L. 3/2012, è concentrato in un’unica udienza, all’esito della quale, il tribunale deve assumere una decisione fondata su un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore, basato a sua volta sulla ragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni assunte e sulla mancanza di colpa nella determinazione del sovraindebitamento.
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Il termine per proporre ricorso è di sei mesi dalla scoperta della causa e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza fissata per l’ultimo adempimento previsto.
'''4.4.) Esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore'''
▲ La legge disciplina, all’art.13 della novella del 2012, le modalità di esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore. Il procedimento di esecuzione del piano del consumatore ovvero dell’accordo si introduce con la nomina del liquidatore da parte del giudice, con proposta da parte dell’organismo di composizione della crisi, che dispone dei beni sottoposti da pignoramento per la soddisfazione dei crediti; sono da considerarsi impignorabili, secondo l’art.545 c.p.c. i crediti aventi natura strettamente personale come sussidi di maternità, assegni alimentari etc. Con la supervisione dell’organo di composizione della crisi, che vigila sull’esatto adempimento dell’accordo ovvero del piano del consumatore e che risolve i problemi derivanti dalla loro esecuzione, il giudice, verificata la conformità dell’atto dispositivo all’accordo o del piano del consumatore, sentito il liquidatore, autorizza lo svincolo delle somme e cancella la trascrizione del pagamento.
L’esecuzione dell’accordo ovvero del piano, può essere soggetto a sospensione, nel caso in cui la sua esecuzione comporterebbe un grave pregiudizio nei confronti dei creditori o quando appaia manifestatamente ingiusta . La norma stabilisce, inoltre, la possibilità, da parte del giudice, con l’ausilio dell’organo di composizione della crisi, di modificare l’accordo ovvero il piano nel caso in cui venga considerata impossibile l’esecuzione; la disciplina del sovraindebitamento non contempla, infatti, da parte del debitore, la risoluzione dell’accordo.
'''5) Impugnazione e risoluzione dell’accordo'''
'''5.1) L’impugnazione'''
La disciplina dell’impugnazione e risoluzione dell’accordo è stabilita ex art. 14 della L. 3/2012: l’unica azione cui può essere sottoposto l’accordo è l’annullamento, come si evince dal comma 1 del medesimo articolo. Competente a decidere in merito alla questione è il Tribunale del luogo in cui il debitore, persona fisica, abbia la residenza ovvero la sede dell’impresa non fallibile.
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L’annullamento dell’accordo comporta il venir meno dell’efficacia “erga omnes” dello stesso, ossia rispetto a tutti i creditori nella sua globalità e non nel rapporto tra il singolo creditore che ha agito e il debitore.
'''5.1) La risoluzione'''
La risoluzione dell’accordo è stabilita dall’art.14 comma 2 della novella n.3/2012. Il primo presupposto per la risoluzione è il mancato adempimento da parte del proponente delle obbligazioni; il primo presupposto si discosta rispetto quanto previsto dalla disciplina del concordato preventivo poiché quest’ultimo non è risolvibile nel caso in cui il denunciato inadempimento sia di scarsa rilevanza, come si evince dall’art.186 comma 2 della legge fallimentare. Il secondo caso di risoluzione dell’accordo è dato dalla mancata costituzione di garanzie promesse mentre l’ultima causa di risoluzione è l’impossibilità dell’esecuzione dell’accordo per causa non imputabile al debitore.
'''6) La riforma Rordorf'''
Nell'ambito della riforma Rordorf, uno degli aspetti salienti che necessitava di essere affrontato afferisce il comportamento del creditore in relazione all’efficienza causale spiegata sulla situazione di sovraindebitamento.
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