Crisi da sovraindebitamento: differenze tra le versioni
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Con il termine “sovraindebitamento” si intende il perdurante squilibrio tra il patrimonio liquidabile e le obbligazioni contratte, tali da impedire all’imprenditore di adempiere alle stesse attraverso mezzi ordinari.
L’istituto della crisi da sovraindebitamento è stata inserita, nell’ordinamento giuridico italiano, mediante decreto legge n.179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.221 del 7 dicembre 2012.
Il legislatore, con l’introduzione della disciplina del 2012, ha voluto offrire ai debitori in buonafede, che non avessero i requisiti stabiliti dall’art.1 [[Legge fallimentare|l.f.]] , l’utilizzo di un mezzo alternativo per soddisfare i debiti sorti, attraverso un accordo o un piano del consumatore: la procedura in questione, rientrante nel Capo II denominato “procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento” della l. 221/2017, è volta a disincentivare l’esercizio di azioni di esecuzione individuali da parte dei creditori.
Il creditore sarà predisposto maggiormente all’accettazione dell’accordo ovvero del piano del consumatore in quanto a quest’ultimo è garantita una soddisfazione, seppur parziale, del credito vantato in un lasso di tempo ridotto rispetto all’azione individuale; il debitore, invece, trarrà come vantaggio lo stralcio di una parte di debiti, non più esigibili da parte dei creditori.
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La dottrina prima e in seguito il legislatore attraverso la conversione con modifica del decreto, hanno distinto i debitori in due categorie: il debitore civile, detto “consumatore”, e il debitore non fallibile. Il debitore consumatore è definito ex art. 6 della l. 221/2012 come la persona fisica che ha assunto obbligazioni totalmente estranee rispetto all’attività imprenditoriale o professionale che eventualmente svolge. All’interno del decreto legge non era consentito al debitore consumatore, al contrario di quanto previsto nelle procedure concorsuali stabilite dalla legge fallimentare (riconduci alle voci che hanno fatto gli altri), di ottenere, attraverso il consenso della maggioranza, l’esdebitazione di tutti i debiti: gli effetti del piano del consumatore era limitato ai soli creditori aderenti, mentre i creditori che non aderivano, dovevano essere integralmente soddisfatti. Con la conversione in legge con modifica il legislatore ha incentivato i debitori a trovare accordi con i propri creditori, offrendo una tutela, con il consenso del giudice, dopo la presentazione della proposta.
Rientrano invece nella categoria degli imprenditori non fallibili:
* gli [[Imprenditore commerciale|imprenditori commerciali]] esclusi dal fallimento in seguito alla mancanza dei requisiti dimensionali ex art. 1 l.f.;
* i [[Piccolo imprenditore|piccoli imprenditori]] ai sensi dell’art. 2083 c.c.;
* gli [[Imprenditore agricolo|imprenditori agricoli]] ex art. 2135 c.c.;
* i soci di [[società di persone]], assoggettabili al fallimento della società di estensione ai sensi dell’art. 147 l.f.;
* gli enti non commerciali;
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'''3) Organismi di Composizione della crisi'''
L’O.C.C. è definito dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto n. 202 del 20141 come: “articolazione interna di uno degli [[Ente pubblico|enti pubblici]] individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento”.
Il legislatore ha precisato la natura eminentemente pubblicistica dell’O.C.C. e, in riferimento a quanto previsto dall’articolo 15 della legge n. 3/2012, sottolineando le indispensabili condizioni di indipendenza e professionalità, non potendo lo stesso organismo fare preferenze tra classi di creditori, sia nella redazione del piano che nella certificazione della sua fattibilità, fungendo nella successiva fase esecutiva anche da compositore di conflitti.
Si precisa che la costituzione ed il funzionamento degli O.C.C. non debbano rappresentare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È necessario sottolineare che ai sensi dell’art. 15, comma 9, legge n. 3/2012 i compiti e le funzioni attribuiti agli O.C.C. possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti, in possesso dei requisiti fissati dall’art. 28 l.f., ovvero da un notaio nominati dal [[Presidente del tribunale|Presidente del Tribunale]] o dl Giudice delegato.
Le funzioni dell’O.C.C. impongono che lo stesso assuma ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso, inoltre compie contemporaneamente attività di consulente legale e finanziario del debitore, ausiliario del Giudice e di garanzia nei confronti dei terzi in generale e dei creditori in particolare.
Gli O.C.C., ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge e previa autorizzazione del Giudice, possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche (es. PRA, Carichi pendenti, Equitalia, Enti locali, ecc.).2
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