Crisi da sovraindebitamento: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 4:
 
Con il termine “sovraindebitamento” si intende il perdurante squilibrio tra il patrimonio liquidabile e le obbligazioni contratte, tali da impedire all’imprenditore di adempiere alle stesse attraverso mezzi ordinari.
L’istituto della crisi da sovraindebitamento è stata inserita, nell’ordinamento giuridico italiano, mediante decreto legge n.179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.221 del 7 dicembre 2012.<ref>{{Cita libro|autore=L. Guglielmucci,|titolo=Diritto Fallimentare|anno=2014|editore=Giappichelli Editore|città=Torino|p=p.347|pp=|ISBN=}}</ref>
Il legislatore, con l’introduzione della disciplina del 2012, ha voluto offrire ai debitori in buonafede, che non avessero i requisiti stabiliti dall’art.1 [[Legge fallimentare|l.f.]] , l’utilizzo di un mezzo alternativo per soddisfare i debiti sorti, attraverso un accordo o un piano del consumatore: la procedura in questione, rientrante nel Capo II denominato “procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento” della l. 221/2017, è volta a disincentivare l’esercizio di azioni di esecuzione individuali da parte dei creditori.
Il creditore sarà predisposto maggiormente all’accettazione dell’accordo ovvero del piano del consumatore in quanto a quest’ultimo è garantita una soddisfazione, seppur parziale, del credito vantato in un lasso di tempo ridotto rispetto all’azione individuale; il debitore, invece, trarrà come vantaggio lo stralcio di una parte di debiti, non più esigibili da parte dei creditori.<ref>{{Cita pubblicazione|autore=F. DI Marzio|titolo=La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento|rivista=Il Civilista “|volume=Speciale Riforma 2013|numero=}}</ref>
 
'''2) Il debitore consumatore e il debitore non fallibile'''
Riga 29:
Il legislatore ha precisato la natura eminentemente pubblicistica dell’O.C.C. e, in riferimento a quanto previsto dall’articolo 15 della legge n. 3/2012, sottolineando le indispensabili condizioni di indipendenza e professionalità, non potendo lo stesso organismo fare preferenze tra classi di creditori, sia nella redazione del piano che nella certificazione della sua fattibilità, fungendo nella successiva fase esecutiva anche da compositore di conflitti.
Si precisa che la costituzione ed il funzionamento degli O.C.C. non debbano rappresentare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È necessario sottolineare che ai sensi dell’art. 15, comma 9, legge n. 3/2012 i compiti e le funzioni attribuiti agli O.C.C. possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti, in possesso dei requisiti fissati dall’art. 28 l.f., ovvero da un notaio nominati dal [[Presidente del tribunale|Presidente del Tribunale]] o del Giudice delegato.
<ref>{{Cita libro|autore=Mazzagardi|titolo=Linee guida O.C.C. CAMERA DI COMMERCIO E DI OPERATORI CONTABILI|anno=Luglio 2015|editore=odcec.ct.it|città=Roma|p=|pp=19-20|ISBN=}}</ref>Le funzioni dell’O.C.C. impongono che lo stesso assuma ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso, inoltre compie contemporaneamente attività di consulente legale e finanziario del debitore, ausiliario del Giudice e di garanzia nei confronti dei terzi in generale e dei creditori in particolare.
Gli O.C.C., ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge e previa autorizzazione del Giudice, possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche (es. PRA, Carichi pendenti, Equitalia, Enti locali, ecc.).2
Si è però a più riprese palesata l’ipotesi di un conflitto di interessi nello svolgimento delle funzioni a cui è preposto l’O.C.C., a norma del decreto n. 202/2014 e più precisamente all’articolo 4, comma 5 del summenzionato decreto, va riscontrato che si è prevista un’adeguata formazione da parte dei professionisti che intendono aderire all’O.C.C. (Gestori della crisi) e, per altro verso, si è prevista l’ipotesi dell’affidamento dell’incarico congiunto ad un Collegio di Gestori, così come previsto dall’articolo 2 dello stesso decreto.Ogni O.C.C. ha l’onere di istituire un elenco dei Gestori della crisi, che va comunicato al competente Ministero, unitamente ad un registro informatico degli affari con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo della procedura, ai dati identificativi del debitore, al Gestore della crisi designato, all’esito del procedimento. Non manca l’obbligo, altresì, del trattamento dei dati raccolti nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003).<ref>{{Cita libro|autore=Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,|titolo=Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento e O.C.C.,|anno=2015|editore=|città=Roma|p=|pp=30 e ss.|ISBN=}}</ref>
Ogni O.C.C. ha l’onere di istituire un elenco dei Gestori della crisi, che va comunicato al competente Ministero, unitamente ad un registro informatico degli affari con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo della procedura, ai dati identificativi del debitore, al Gestore della crisi designato, all’esito del procedimento. Non manca l’obbligo, altresì, del trattamento dei dati raccolti nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003).
 
'''4) Fasi strutturali del procedimento'''
Riga 45 ⟶ 44:
Si riconosce inoltre una specifica condizione di ammissibilità per il consumatore al quale è richiesto di produrre documentazione idonea a ricostruire in modo specifico ancorché analitico la sua situazione economica nonché patrimoniale per il giudizio di merito da assumere in sede di omologazione del piano.
 
'''4.2.) Accordo di composizione della crisi e Piano del consumatore'''
 
Il contenuto dell’accordo è disciplinato dall’articolo 8 della L.3/2012 ed è necessario riconoscere che i creditori possono anche essere pagati mediante la cessione dei crediti, ovvero facendo ricorso alla garanzia dei terzi nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano.
Riga 82 ⟶ 81:
 
La disciplina dell’[[Impugnazione (processo civile italiano)|impugnazione]] e risoluzione dell’accordo è stabilita ex art. 14 della L. 3/2012: l’unica azione cui può essere sottoposto l’accordo è l’annullamento, come si evince dal comma 1 del medesimo articolo. Competente a decidere in merito alla questione è il Tribunale del luogo in cui il debitore, persona fisica, abbia la residenza ovvero la sede dell’impresa non fallibile.
Al fine di ottenere l’annullamento o la risoluzione dell’accordo, può agire ogni creditore anche se, di fatto, tale opzione appare limitata ai soli creditori che abbiano aderito all’accordo poiché i creditori non aderenti non avrebbero alcun interesse ad agire, essendo il loro crediti totalmente soddisfatti come previsto obbligatoriamente dall’ accordo.<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Fabiani|titolo=(d.l. 212/2011) La gestione del sovraindebitamento del debitore “non fallibile”|rivista=ilcaso.it|volume=sez II|numero=278/2012}}</ref>
L’azione di impugnazione si realizza nelle ipotesi in cui siano stati dolosamente, o con colpa grave, aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero simulate attività inesistenti; al fine di comprendere fino a che punto sia da considerare ammissibile l’azione di annullamento, si riporta la risoluzione della questione a fonti giurisprudenzali.
La giurisprudenza, analizzando gli atti dolosi e colposi diretti all’attivo e al passivo del patrimonio, si espressa, nella fattispecie di concordato preventivo, istituto simile al sovraindebitamento, dichiarando che l’annullamento dell’accordo è possibile solo se vi è una dolosa esagerazione del passivo, o di una dissimulazione di parte dell’attivo, tali da integrare un falsa rappresentazione della realtà . Per quanto riguarda l’azione di annullamento, il termine per il ricorso è di sei mesi dalla scoperta del vizio e non oltre i due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento.
L’annullamento dell’accordo comporta il venir meno dell’efficacia “erga omnes” dello stesso, ossia rispetto a tutti i creditori nella sua globalità e non nel rapporto tra il singolo creditore che ha agito e il debitore.<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Panzani|titolo=Composizione delle crisi da sovraindebitamento|rivista=Il Nuovo dir. soc.|volume=n.1|numero=p.10}}</ref>
'''5.1) La risoluzione'''