Crisi da sovraindebitamento: differenze tra le versioni

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L’esecuzione dell’accordo ovvero del piano, può essere soggetto a sospensione, nel caso in cui la sua esecuzione comporterebbe un grave pregiudizio nei confronti dei creditori o quando appaia manifestatamente ingiusta . La norma stabilisce, inoltre, la possibilità, da parte del giudice, con l’ausilio dell’organo di composizione della crisi, di modificare l’accordo ovvero il piano nel caso in cui venga considerata impossibile l’esecuzione; la disciplina del sovraindebitamento non contempla, infatti, da parte del debitore, la risoluzione dell’accordo.
 
== L'''5) Impugnazioneimpugnazione e risoluzione dell’accordo''' ==
 
=== '''5.1.) L’impugnazione''' ===
La disciplina dell’[[Impugnazione (processo civile italiano)|impugnazione]] e risoluzione dell’accordo è stabilita ex art. 14 della L. 3/2012: l’unica azione cui può essere sottoposto l’accordo è l’annullamento, come si evince dal comma 1 del medesimo articolo. Competente a decidere in merito alla questione è il Tribunale del luogo in cui il debitore, persona fisica, abbia la residenza ovvero la sede dell’impresa non fallibile.
Al fine di ottenere l’annullamento o la risoluzione dell’accordo, può agire ogni creditore anche se, di fatto, tale opzione appare limitata ai soli creditori che abbiano aderito all’accordo poiché i creditori non aderenti non avrebbero alcun interesse ad agire, essendo il loro crediti totalmente soddisfatti come previsto obbligatoriamente dall’ accordo.<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Fabiani|titolo=(d.l. 212/2011) La gestione del sovraindebitamento del debitore “non fallibile”|rivista=ilcaso.it|volume=sez II|numero=278/2012}}</ref>
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L’annullamento dell’accordo comporta il venir meno dell’efficacia “erga omnes” dello stesso, ossia rispetto a tutti i creditori nella sua globalità e non nel rapporto tra il singolo creditore che ha agito e il debitore.<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Panzani|titolo=Composizione delle crisi da sovraindebitamento|rivista=Il Nuovo dir. soc.|volume=n.1|numero=p.10}}</ref>
 
=== '''5.2.) La risoluzione''' ===
La risoluzione dell’accordo è stabilita dall’art.14 comma 2 della novella n.3/2012. Il primo presupposto per la risoluzione è il mancato adempimento da parte del proponente delle obbligazioni; il primo presupposto si discosta rispetto quanto previsto dalla disciplina del concordato preventivo poiché quest’ultimo non è risolvibile nel caso in cui il denunciato inadempimento sia di scarsa rilevanza, come si evince dall’art.186 comma 2 della legge fallimentare. Il secondo caso di risoluzione dell’accordo è dato dalla mancata costituzione di garanzie promesse mentre l’ultima causa di [[Risoluzione del contratto|risoluzione]] è l’impossibilità dell’esecuzione dell’accordo per causa non imputabile al debitore.
 
== '''6) La riforma Rordorf''' ==
Nell'ambito della riforma Rordorf, uno degli aspetti salienti che necessitava di essere affrontato afferisce il comportamento del creditore in relazione all’efficienza causale spiegata sulla situazione di sovraindebitamento.
L’art. 9 lett. l) d.d.l. C. 3671-bis prevede, infatti, quale principio della legge delega quello di: “prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all’aggravamento della situazione di indebitamento”. Ciò detto è utile notare come codesto aspetto si ponga in linea con il considerando n. 26 della [[Direttiva dell'Unione europea|direttiva]] 2008/48/CE (relativa ai contratti di credito ai consumatori)prevede che: “In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminare valutazione del merito creditizio, e gli Stati membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionare i creditori qualora ciò si verificasse.”