| immagine_gruppi_2 = Senato della Repubblica - XVII legislatura (Italia).svg
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Il '''[[Parlamento]] della [[Repubblica Italiana]]''' è l'[[Organi costituzionali|organo costituzionale]] che, all'interno del [[sistema politico della Repubblica Italiana|sistema politico italiano]], è titolare della [[funzione legislativa]] o [[potere legislativo]] e del controllo politico sul [[governo]]. È un [[Bicameralismo|parlamento bicamerale]] composto da due [[camera (politica)|camere]]: la [[Camera dei deputati]] ([[camera bassa]]) e il [[Senato della Repubblica]] ([[camera alta]]), ciascuna con gli stessi doveri e poteri assegnatigli dalla [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]. Tuttavia, poiché il [[Presidente del Senato della Repubblica|presidente del Senato]] può ricoprire il ruolo di [[Presidente supplente della Repubblica Italiana|presidente supplente]] quando il [[Presidente della Repubblica Italiana|presidente della Repubblica]] deve essere sostituito, il Senato è tradizionalmente considerato la ''camera alta.''.
==Storia==
{{vedi anche|Storia del parlamentarismo italiano}}
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;"
! Data
! Costituzione
! [[Camera alta|Camera Alta]]
! [[Camera bassa|Camera Bassa]]
|-
| [[1848]]-[[1861]]<ref>Come [[Parlamento del Regno di Sardegna]]</ref>
|rowspan=3| [[Statuto Albertino]]
|rowspan=1| [[Senato Subalpino]]
| [[Camera dei deputati del Regno di Sardegna|Camera dei deputati]]
|-
| [[1861]]-[[1939]]
|rowspan=2| [[Senato del Regno d'Italia|Senato del Regno]]<ref>Legalmente il Senato regio fu soppresso solo nel 1947, anche se non era più operativo dal 1943</ref>
| [[Camera dei deputati del Regno d'Italia|Camera dei deputati]]
|-
| [[1939]]-[[1943]]
| [[Camera dei fasci e delle corporazioni]]
|-
| [[1943]]-[[1945]]
|rowspan=3| [[Periodo costituzionale transitorio]]
|colspan=2|
|-
| [[1945]]-[[1946]]
|colspan=2| [[Consulta Nazionale]]
|-
| [[1946]]-[[1948]]
|colspan=2| [[Assemblea Costituente della Repubblica Italiana|Assemblea Costituente]]
|-
| [[1948]]-
| [[Costituzione della Repubblica Italiana]]
| [[Senato della Repubblica]]
| [[Camera dei deputati]]
|}
[[File:Palazzo Montecitorio Rom 2009.jpg|upright=1.2|thumb|Il [[Palazzo Montecitorio]] ospita la [[Camera dei deputati]] della [[Repubblica Italiana]], uno dei due rami del parlamento.]]
Per ciò che, in particolare, concerne l'insindacabilità, essa consiste nell'irresponsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare per le opinioni espresse dai membri delle Camere nell'esercizio delle loro funzioni. Particolarmente controversa è l'interpretazione concernente questa disposizione: quando un'opinione è espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari? Il contenzioso costituzionale al riguardo ha dato modo alla Corte costituzionale di precisare la distinzione tra attività politica e attività istituzionale del parlamentare e, anche con riguardo a quest'ultima, tra attività insindacabile e attività sindacabile in quanto lesiva di altri principi o diritti costituzionali.
L'inviolabilità, invece, rappresenta il residuo derivante dalla riforma operata con legge costituzionale n. 3 del 1993, che ha cancellato il precedente istituto dell'[[autorizzazione a procedere]] nel caso di condanna con sentenza definitiva.
Infine, a norma dell'art. 69, «i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge»: ribaltando l'opposto principio enunciato dallo [[Statuto albertino]], si afferma la necessità (e irrinunciabilità) dell'indennità, da intendersi strettamente collegata con l'art. 3 (principio di eguaglianza) e con il sopra richiamato art. 67 (divieto di mandato imperativo).
== Il Parlamento in seduta comune ==
Nei casi previsti dalla [[Costituzione italiana]], il Parlamento si riunisce in seduta comunec. Come avverte l'articolo 55 comma 2 della carta fondamentale, l'ipotesi sancita da questo articolo è tassativa e non suscettibile di modifica o di applicazione per via analogica.
Questo organico si riunisce presso gli uffici della Camera dei deputati a [[Palazzo Montecitorio]], ed è presieduto dal [[presidente della Camera]] con il proprio ufficio di presidenza ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#funArt. 63 art. 63 Cost.]]). Del resto, quando si trattò di scrivere l'articolo 55 della Costituzione, nonostante la prima idea di una terza Camera giuridicamente indistinta dalle altre due (idea in seguito scartata), i costituenti diedero il potere al solo presidente della Camera di presiedere il Parlamento in seduta comune per stabilire equilibrio con il [[Presidente del Senato della Repubblica|presidente del Senato]], che sostituisce il presidente della Repubblica nel caso questi non possa adempiere alle sue funzioni.
In dottrina ci sono dibattiti circa la possibilità che le Camere in seduta comune possano darsi autonome norme regolamentari. La maggior parte della dottrina è di opinione favorevole, supportata anche dal regolamento del Senato (art. 65) che esplicitamente prevede tale ipotesi.<ref>''Paolo Caretti e Ugo De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, Giappichelli Editore, pag. 239.'' Nel medesimo capitolo, gli autori sottolineano come l'Assemblea costituente avesse discusso la possibilità di fornire a tale organo dei poteri più ampi. Tale proposta fu accantonata in un'ottica di mantenimento della passata struttura bicamerale.</ref>
Il Parlamento in seduta comune si riunisce:
#con la partecipazione dei rappresentanti delle [[Regione d'Italia|regioni]], per l'elezione del presidente della Repubblica. È richiesta la maggioranza dei due terzi nei primi tre scrutini, la maggioranza assoluta nei successivi ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 83|art. 83 Cost.]]);
#per assistere al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione del presidente della Repubblica ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 91|art. 91 Cost.]]);
#per l'elezione di otto membri del [[Consiglio superiore della magistratura]] ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 104|art. 104 Cost.]]) Il quorum richiesto è la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea nei primi due scrutini, la maggioranza dei tre quinti dei soli votanti nei successivi;<ref>art. 22 legge 24 marzo 1958, n. 195</ref>
#per la messa in stato di accusa del presidente della Repubblica, a maggioranza assoluta ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 90|art. 90 Cost.]]);
#per l'elezione di un terzo dei membri della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]] ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 135|art. 135 Cost.]]). Il ''quorum'' è la maggioranza dei due terzi nei primi tre scrutini, la maggioranza dei tre quinti nei successivi<ref>art.3 legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2</ref>;
#per la compilazione di un elenco di 45 cittadini fra i quali estrarne a sorte sedici, che integreranno la Corte costituzionale nei giudizi d'accusa contro il presidente della Repubblica (il quorum richiesto è il medesimo di quello previsto per l'elezione dei giudici costituzionali) ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 135|art. 135 Cost.]]).
== Bicameralismo perfetto ==
Il sistema parlamentare italiano si caratterizza per il [[bicameralismo perfetto]]: nessuna camera può vantare una competenza che non sia anche dell'altra camera.
Dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente<ref>D. Argondizzo, ''Il sistema elettorale del Senato italiano nel dibattito all'Assemblea Costituente'', in «Quaderni dell'Osservatorio Elettorale», Regione Toscana - Giunta Regionale, n. 62, 2009; anche in «Astrid Rassegna», n. 114 (9/2010).</ref> si evince che una delle possibili spiegazioni del bicameralismo era quella secondo cui il Senato avrebbe potuto svolgere la funzione di "camera di raffreddamento" presente in altri ordinamenti<ref>[[Costantino Mortati]], ''Le forme di governo. Lezioni'', Padova, Cedam, 1973: si fa l'esempio del Senato USA, ''chambré de rèflexion'' contro scelte avventate dell'altra Camera e, soprattutto, della Presidenza degli Stati Uniti.</ref>.
== Numero di parlamentari ==
Il principio di base su cui è stato determinato il numero dei parlamentari è la proporzione fra cittadini e parlamentari. Fra il 1948 e il 1963 il numero era mobile, mentre era fisso il rapporto con la popolazione: un deputato ogni 80.000 abitanti e un senatore ogni 200.000.
La [[legge costituzionale]] n. 2 del 1963 ha fissato il numero di parlamentari. La Camera dei deputati comprende 630 deputati eletti da tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni, mentre sono eleggibili tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 25 anni. I senatori sono 315, sono eletti dai cittadini che abbiano compiuto almeno 25 anni, mentre sono eleggibili tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 40 anni (art. 56 e 57 della Costituzione). Il numero totale dei senatori in carica è dato dalla somma di quelli eletti e dei [[Senatore a vita (diritto italiano)|senatori a vita]].
Questi dati possono essere confrontati con gli altri paesi europei, tenendo debito conto delle differenze strutturali dell'apparato politico e delle differenze di popolazione. Nel 2011, ad esempio, l'Italia risulta al secondo posto in [[Europa]] per quantità assoluta di parlamentari, superata solo dal [[Regno Unito]], con 650 ''commoners'' della [[Camera dei comuni (Regno Unito)|camera bassa]] e 827 ''lords'' della [[Camera dei lord|camera alta]] (molti dei quali lo sono per titolo o diritto). Tendenzialmente gli stati numericamente più piccoli hanno più rappresentanti in proporzione agli elettori. Nel 2011, l'Italia era al sest'ultimo posto con 1,6 parlamentari per 100.000 abitanti. Agli estremi, tra gli stati con più di un milione di abitanti, vi sono l'[[Parlamento estone|Estonia]] con 7,5 e la [[Parlamento tedesco|Germania]] con 0,8 parlamentari per 100.000 abitanti.<ref>[http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/Note%20brevi/Nota%20breve_26.pdf Nota breve del Senato sul numero dei parlamentari]</ref>
Nel 2011 la Commissione affari costituzionali del Senato ha cominciato l'esame di 6 [[disegni di legge]] costituzionale, proposti tra il 2008 e il 2011 che modificano gli articoli 56 e 57 della Costituzione, riducendo il numero di deputati e senatori. Le proposte di riduzione sono legate anche a valutazioni non positive sull'efficienza del sistema italiano, in termini di compensi, capacità di produrre leggi applicabili e in tempi ragionevoli, effettiva partecipazione alle attività camerali.
== Prerogative delle Camere ==
{{Approfondimento
|allineamento = destra
|larghezza = 300px
|titolo = Giurisdizione domestica
|contenuto = Secondo l'istituto dell'[[Giurisdizione#Autodichìa|autodichìa]], le controversie relative allo stato giuridico ed economico dei dipendenti, nonché per i rapporti con i terzi fornitori e appaltatori, sono riservate agli organi di giustizia interni al Parlamento<ref>[http://infosannio.wordpress.com/2013/11/22/autodichia-la-zona-franca-dello-stato-nello-stato-ecco-dove-non-entrano-i-giudici/#comment-46374 Autodichia, la “zona franca” dello Stato nello Stato: ecco dove non entrano i giudici | infosannio<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref>. Secondo le Camere<ref>Con la formula "la materia (…) è ricompresa nell’autonomia normativa (autodichia) delle Camere”: v. http://www.notiziefree.it/vitalizi-ai-senatori-condannati-botta-e-risposta-mirabelli-grasso-1339.html. "È la cosiddetta «autodichia» che non riguarda solo Palazzo Madama, ma anche Camera, Quirinale, Corte Costituzionale, Banca d’Italia. Per loro, a meno di non approvare una riforma della Carta, ogni decisione è rimessa all’autonomia degli enti": così [http://www.lastampa.it/2015/08/26/economia/la-strategia-del-governo-sconto-dallue-per-miliardi-m288qBlKaErKKy4h99UdzL/pagina.html Alessandro Barbera, ''La strategia del governo: sconto dall’Ue per 16 miliardi'', La Stampa 26/08/2015], riferisce il contesto delle parole spese sull'argomento dallo stesso presidente del consiglio Renzi.</ref>, l'autodichia rifletterebbe una autonomia normativa degli organi costituzionali<ref>Si tratta della cosiddetta autocrinìa, cioè sottrazione degli organi costituzionali alla legge ordinaria, sottrazione della quale l'autodichia sarebbe l'espressione processuale: v. [http://www.filodiritto.com/articoli/2014/05/lartificiale-specialita-dellautodichia/ Marco Maria Carlo Coviello, ''L’artificiale specialità dell’autodichia'', in Filodiritto, 27 maggio 2014]</ref>: in altri termini, laddove la legge non sia espressamente richiamata da decisioni degli organi interni, competenti a disciplinare un qualsiasi aspetto della vita delle Camere, a essa sarebbe inibito di disciplinare automaticamente aspetti importanti come il rapporto di lavoro dei dipendenti, la regolamentazione delle forniture e dei lavori degli appaltatori ed in generale i rapporti con i terzi<ref>Una via intermedia è quella evidenziata da Testa-Gerardi, Parlamento zona franca, Rubbettino, 2013, capitolo II, che citano gli atti preparatori esplicativi della formula “nell’ambito della loro autonomia, adeguano i rispettivi ordinamenti interni ai principi della presente legge”, contenuta nelle più recenti leggi italiane quando scelgono di rivolgersi agli organi costituzionali: si tratta di una formula che avrebbe l'effetto di ridimensionare la clausola che conclude la promulgazione delle leggi dello Stato (“A chiunque è fatto obbligo di osservare e fare osservare…”), lasciando alle Camere di decidere i modi di attuazione di precetti che, per tutte le altre amministrazioni, sono vincolanti nel se e nel come.</ref>.
Un'ulteriore conseguenza sarebbe quella secondo cui la disciplina retributiva dei dipendenti sfuggirebbe – laddove non espressamente richiamata dalla regolamentazione interna, soggetta peraltro ad apposite procedure di negoziazione sindacale – alla normativa di diritto comune dei “[[Salary cap|tetti retributivi]]” imposti (a partire dal secondo governo Prodi (2006-2008) e dal governo Monti (2012), fino al decreto n. 66/2014 del governo Renzi) per la generalità del pubblico impiego e per i contratti individuali con società partecipate pubbliche<ref>[http://www.economist.com/news/europe/21611154-parliamentary-workers-are-facing-cut-their-generous-pay-high-class-errand-boys ''High-class errand boys'', Economist, 9 Aug. 2014]: ''The justification for all this is a word, ‘autodichia’, the doctrine that says parliament should have total freedom to manage itself so it does not come under pressure from the government,” says Sergio Rizzo, co-author of “La Casta”''. V. anche [http://www.sivempveneto.it/vedi-tutte/22940-alle-camere-privilegi-ormai-intollerabili-ma-a-sforbiciare-devono-essere-anche-le-regioni-quella-vecchia-impalcatura-di-qbeneficiq-va-smantellata Sergio Rizzo, ''Alle Camere privilegi ormai intollerabili. Ma a sforbiciare devono essere anche le Regioni. Quella vecchia impalcatura di "benefici" va smantellata'', Corsera 26 luglio 2014]; Marro, Corsera 28 giugno 2014; [http://www.lumsanews.it/2014/06/13/la-camera-delle-meraviglie/ Raffaele Sardella, ''La Camera delle meraviglie'', 13 giugno 2014]; [http://www.corriere.it/economia/16_settembre_19/corrierelive-perotti-riforme-renzi-superficiali-fatte-fretta-01a8ba22-7e68-11e6-b738-f3f4294a9e26.shtml Valentina Santarpia, ''Perotti: «Riforme di Renzi superficiali e fatte in fretta»'', #Corrierelive, 19 settembre 2016].</ref>.
Dopo la sentenza n. 120 del 2014 della Corte costituzionale, la concezione “geografica”<ref>Così definita dal senatore [[Alberto Maritati]] nella relazione al primo [http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00427881.pdf disegno di legge] che ha cercato di abolire la giurisdizione domestica.</ref> di tale sottrazione all'ordinamento "esterno" – fino ad allora comunemente riferita a tutto ciò che le fonti interne (regolamento parlamentare maggiore e atti da esso previsti) ritenessero di deferire agli organi interni – è in via di abbandono, avendo la sentenza ricordato (sia pure entro i limiti della modalità prescelta dalla Cassazione per investirla) che “negli ordinamenti costituzionali a noi più vicini, come Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, l'autodichia sui rapporti di lavoro con i dipendenti e sui rapporti con i terzi non è più prevista”<ref>Sull’affermazione di un diverso modo di concepire l’autodichia degli organi costituzionali, secondo una nozione funzionalista, v. dichiarazione di voto del senatore [[Enrico Buemi]] in sede di esame dell’emendamento 39.21 ai disegni di legge costituzionale nn. 1429 e connessi in [http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=00800679&part=doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_tidddvdsbisdede3921addl&parse=no&stampa=si&toc=no Legislatura 17ª – Senato della Repubblica - Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 302 del 07/08/2014 - allegato A] .</ref>. In dottrina è stato anche avanzato il monito - nel deciderne i futuri confini - a non dimenticare la natura procedurale dell'autodichia<ref>[https://www.academia.edu/17472174/Intervento_conclusivo_alla_presentazione_del_28_ottobre_2015_in_Ara_Coeli Giampiero Buonomo, ''Intervento conclusivo della presentazione pubblica'' in piazza dell'Aracoeli, 28 ottobre 2015]</ref>.
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Le Camere del Parlamento italiano godono di particolari prerogative, a garanzia della propria autonomia rispetto agli altri poteri dello Stato:
*Autonomia regolamentare: ogni Camera redige e approva autonomamente un regolamento che sovrintende ai propri lavori.
*Autonomia finanziaria: le Camere decidono autonomamente l'ammontare delle risorse necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni. La stessa giurisprudenza costituzionale ne ha fornito una legittimazione, quanto meno in ordine alla sottrazione dalla giurisdizione contabile della Corte dei conti, attraverso il riconoscimento di una consuetudine costituzionale che ne costituirebbe il fondamento (sent. n. 129/1981).
*Autonomia amministrativa: ogni Camera provvede all'organizzazione dei propri uffici amministrativi e all'assunzione dei propri dipendenti di ruolo esclusivamente con concorso pubblico nazionale.
*Inviolabilità della sede: le forze dell'ordine possono accedere all'interno delle sedi del Parlamento solo su decisione dei senatori e deputati questori e mai armati, il che non inibisce, secondo alcuni<ref>v. annuncio del 6 novembre 2014 del sen. [[Enrico Buemi]] in ordine ad un esposto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma "per i provvedimenti di competenza relativi ai fatti che si sono verificati nella seduta pomeridiana del 5 novembre 2014" nell'aula del Senato: ((http://www.avantionline.it/2014/11/esposto-di-buemi-contro-il-senatori-grillini/#.VF0OO77OS0Q))</ref>, la possibilità di perseguire fatti di reato che fuoriescono dalla esclusiva capacità qualificatoria del regolamento parlamentare.
== Organizzazione interna del Parlamento ==
{{vedi anche|Key position}}
La disciplina dell'organizzazione del Parlamento e delle Camere è dettata, innanzitutto, dalla Costituzione e dai [[regolamento parlamentare|regolamenti parlamentari]] (a favore dei quali esiste una riserva prevista dalla stessa Carta costituzionale).
[[Organo (diritto)|Organi necessari]] (in quanto previsti direttamente dal testo costituzionale) sono il [[presidente (parlamento)|presidente]], l'ufficio di presidenza e le [[commissione parlamentare|commissioni (permanenti)]]. A questi si affiancano altri [[Organo (diritto)|organi]] previsti dai regolamenti (gruppi, proiezione parlamentare dei partiti, e [[giunta|giunte]], con funzioni tecniche; ma anche la [[conferenza dei capigruppo]], cui spetta la competenza di fissare il programma e il calendario dei lavori), da deliberazioni delle Camere o da leggi (che assumono spesso la forma di commissione, monocamerale o bicamerale).
L'ufficio di presidenza della Camera e il consiglio di presidenza del Senato rappresentano tutti i gruppi parlamentari. Hanno compiti amministrativi e compiti che riguardano la disciplina interna e l'organizzazione. In riferimento alle funzioni amministrative interne, l'ufficio e il consiglio di presidenza godono del potere regolamentare e decidono sui ricorsi contro gli atti dell'amministrazione della Camera (art. 12 r.c. e r.s.)<ref>Si tratta di disposizioni che fondano regolamenti minori, i quali sono stati impugnati per conflitto di attribuzioni dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione: v. [http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=lIRs9x7D-EHJu2kUn4vF5A__.ntc-as2-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-19&atto.codiceRedazionale=15C00280 Corte costituzionale, Ricorso per conflitto di attribuzione 16 luglio 2015 n. 1].</ref>.
In virtù del principio di rappresentatività, sono le stesse Camere a giudicare dei titoli di ammissione dei loro membri (con decisione assunta dall'assemblea su proposta della giunta per le elezioni). Sempre per lo stesso principio, perché possano esprimere legittimamente una decisione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del collegio ([[quorum#Tipi di quorum|quorum strutturale]]<ref>Secondo l'articolo 64, comma 3 della Costituzione, ogni seduta e ogni deliberazione di ciascuna Camera e del Parlamento, non è valida se non è presente la maggioranza dei componenti. Ciò significa che il numero legale della seduta si raggiunge con la partecipazione alla stessa della metà più uno degli appartenenti alla Camera o al Senato.</ref>, che si presume esistente salvo verifica), e la decisione stessa si assume approvata quando gode del voto favorevole della maggioranza dei voti espressi ([[quorum#Tipi di quorum|quorum funzionale]]<ref>Secondo l'articolo 64 comma 3 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]], ogni deliberazione di ciascuna Camera e del Parlamento, per essere valida deve essere votata dalla metà più uno dei presenti, ossia deve ottenere una maggioranza semplice, salvo che la Costituzione in particolari casi o materie non indichi che sia necessario raggiungere una maggioranza qualificata. Per il calcolo del quorum per le deliberazioni, i regolamenti interni delle due Camere applicano due diversi sistemi: alla Camera, il comma 1 dell'articolo 48 del regolamento prevede che "le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti" mentre il comma 2 sancisce "sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario" gli astenuti dunque non sono computati ai fini del numero legale; diversamente, al Senato, l'art. 107 del regolamento del senato prevede che "ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori che partecipano alla votazione" pertanto gli astenuti sono inseriti tra i voti per il calcolo del quorum.</ref>; con diverse norme, alla [[Camera dei deputati|Camera]] e al [[Senato della Repubblica|Senato]], circa il computo degli astenuti). Gli astenuti al Senato vengono considerati votanti, mentre alla Camera no.
In ipotesi tassativamente indicate dalla Costituzione (e accomunate dall'espressione di una funzione parlamentare diversa da quella di [[funzione di indirizzo politico|indirizzo politico]], e genericamente qualificabile come [[funzione di garanzia|garanzia]]), si richiedono [[maggioranza qualificata|maggioranze qualificate]], ossia superiori alla maggioranza dei votanti.
Dal principio di rappresentatività (e dal [[principio di sovranità popolare]]) deriva inoltre la pubblicità delle sedute. Delle sedute dell'assemblea, infatti, è redatto resoconto sommario e stenografico, e sono attrezzate apposite tribune per ospitare il pubblico. Delle sedute delle commissioni, invece, è redatto solo un resoconto sommario (pubblicato sul [[Bollettino delle giunte e delle commissioni]]), ed è possibile seguire lo svolgimento dei loro lavori mediante un sistema audiovisivo a circuito chiuso. Al contrario, il [[processo verbale|verbale di seduta]] è documento riservato (la cui visione fu negata, nel [[1959]], anche alla Corte costituzionale). Tuttavia, resta sempre pubblico - viene letto all'inizio della successiva seduta - il processo verbale di ogni riunione, che viene redatto, salvo diversa esplicita disposizione, anche per le sedute segrete, delle quali non si redigono i resoconti; l'organo che si riunisce in maniera segreta può comunque deliberare che non vi sia processo verbale.
In seguito alla legge costituzionale n. 2 del 1963, entrambe le Camere sono elette per un [[mandato elettorale|mandato]] di cinque anni (periodo denominato con il termine [[Legislature della Repubblica Italiana|legislatura]]), e non possono essere prorogate se non in caso di [[guerra]]. Possono invece essere anticipatamente sciolte dal [[presidente della Repubblica]] (ma non negli ultimi sei mesi del suo mandato, a meno che questi non coincidano - in tutto o in parte - con gli ultimi sei mesi della legislatura), sentiti i rispettivi presidenti (la prassi sviluppatasi vede lo scioglimento come uno strumento da utilizzarsi solo ove non sia possibile instaurare un rapporto fiduciario tra il Parlamento e il [[governo della Repubblica Italiana|governo]]).
Le Camere restano in carica fino alla prima riunione delle nuove Camere per evitare un possibile [[vuoto legislativo]] (istituto della ''[[legislatura|prorogatio]]'', da non confondere con la [[proroga]]). La prima riunione delle nuove Camere deve avvenire entro i 20 giorni successivi alle elezioni, che, a loro volta, devono svolgersi entro 70 giorni dalla fine della [[legislatura]].
== Le funzioni del Parlamento ==
Alle due Camere spettano la funzione legislativa, di revisione costituzionale, di indirizzo, di controllo e di informazione nonché altre funzioni normalmente esercitate da altri poteri: ovvero la funzione giurisdizionale e la funzione amministrativa.
=== Funzione legislativa ===
{{Vedi anche|Iter legis}}
L'''iter legis'', ossia il procedimento che porta alla formazione di una legge, è così schematizzabile:
<center>iniziativa → istruttoria → esame → approvazione (articolo per articolo e finale) → promulgazione → pubblicazione.</center>
L'iniziativa spetta al [[governo]], ai singoli parlamentari (che devono presentare la proposta di legge alla loro Camera d'appartenenza), ai cittadini (che devono presentare una proposta formulata in articoli e accompagnata dalle firme di 50.000 elettori), ai singoli [[Consiglio regionale (Italia)|Consigli regionali]] e al C.N.E.L. ([[Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro]]).
L'iniziativa, una volta pervenuta a una delle due Camere, deve essere assegnata a una commissione competente per materia perché svolga una preliminare attività istruttoria (avvalendosi anche dei pareri formulati da altre commissioni, e in particolare dalle cosiddette «commissioni filtro»).
A questo punto, il procedimento può seguire due strade diverse. Nel '''procedimento normale''' la commissione competente si riunisce in sede referente e, formulata una relazione e nominato un relatore, trasmette la competenza alla formulazione e all'approvazione del testo all'assemblea. Il tutto deve avvenire in non più di 4 mesi alla Camera e di 2 mesi al Senato.
Una volta approdato in una Camera, avviene la discussione generale, a cui segue l'esame (e il voto) articolo per articolo, le dichiarazioni di voto e in ultimo la votazione generale, che normalmente avviene e in modo palese (il voto segreto è previsto per materie che implicano scelte dettate dalla coscienza individuale). Se il progetto ottiene la votazione positiva di una Camera, passa all'altro ramo del parlamento che la deve votare senza ulteriori modifiche.
In caso di modifiche, il testo ritorna all'altra Camera che lo deve riapprovare. Se il testo ripete questo procedimento più volte si parla di "[[navette]]" o palleggiamento.
Questa procedura è obbligatoria per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare [[trattato internazionale|trattati internazionali]], di approvazione di [[Bilancio dello Stato|bilanci]] e [[consuntivo|consuntivi]] ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 72|art. 72 Cost.]]). In tutte le altre ipotesi, si potrà avere una '''procedura speciale''' (o '''procedura legislativa decentrata'''): la commissione permanente potrà riunirsi in sede redigente (sarà di competenza dell'assemblea, cioè, la sola approvazione finale) oppure deliberante o legislativa (l'intero ''iter'' parlamentare si svolge in seno alla commissione), fatta salva in entrambi i casi la possibilità per 1/10 dei membri della Camera che sta procedendo, 1/5 dei membri della commissione o per il [[governo]] di chiedere il ritorno alla procedura normale.
Procedure particolari sono previste per la conversione di [[decreto legge|decreti legge]], la [[legge annuale comunitaria]], i documenti appartenenti alla manovra finanziaria annuale - la [[legge di bilancio]], la relativa legge di stabilità (la ex legge finanziaria) e disegni di legge collegati<ref>((https://www.academia.edu/2462641/Esame_parlamentare_dei_documenti_finanziari_in_sessione_di_bilancio))</ref> - la [[legge annuale di semplificazione]] e altre leggi di cui si decide l'urgenza.
Approvato lo stesso testo in entrambi i rami del Parlamento, questo verrà trasmesso al [[presidente della Repubblica Italiana|presidente della Repubblica]], perché entro un mese provveda alla [[promulgazione]], salva la possibilità di chiedere alle Camere, con messaggio motivato, una nuova [[deliberazione]] (ipotesi nella quale la promulgazione è atto dovuto). Una volta promulgata, la legge sarà quindi pubblicata - a cura del [[Ministero della giustizia|ministro della giustizia]] - sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo il periodo di ''[[vacatio legis]]'' (15 giorni, a meno che non sia altrimenti stabilito).
====Procedura legislativa costituzionale====
La rigidità della costituzione è garantita dalla predisposizione di organi e misure di controllo attraverso i quali si apportano le modifiche che il tempo o i cambiamenti socio-politici rendono indispensabili. In questo consiste la funzione di revisione costituzionale.
Questo processo (secondo l'art. 138 della costituzione italiana) si articola in due possibili fasi: la prima in cui le camere procedono a una votazione parlamentare attraverso una doppia delibera; se in entrambe le camere la votazione positiva è superiore ai 2/3 la revisione è passata e viene direttamente mandata al presidente della repubblica per la promulgazione, in caso si raggiungesse una maggioranza assoluta ma non superiore ai 2/3 si prevede che alcuni soggetti, 1/5 dei componenti di ciascuna camera, 5 consigli regionali, e 500 000 elettori, possono richiedere di sottoporre a votazione elettorale il testo votato in parlamento. Tale referendum definito costituzionale può essere esercitato nei 3 mesi successivi alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale ai fini notiziari del testo della deliberazione legislativa.
Il primo ''[[referendum]]'' di questo tipo si è tenuto il 7 ottobre [[2001]], e ha registrato la conferma - da parte del corpo elettorale - della legge costituzionale n. 3 del 2001.
Inoltre doppia delibera da parte delle camere avviene attraverso un esame incrociato, cioè una volta approvata in prima lettura da una camera, la legge viene trasmessa all'altra senza la seconda deliberazione della prima; in seconda lettura difatti si procede con solo una votazione finale senza la possibilità di introdurre emendamenti.
L'art. 139 della costituzione stabilisce l'unico vero limite espresso nell'esercizio del potere di revisione costituzionale e consiste nella forma repubblicana dello Stato.
Sussistono inoltre altri limiti considerati impliciti cioè non vengono modificati gli articoli che contengono i princìpi supremi dello Stato nonché i valori su cui si fonda la costituzione italiana (sovranità popolare, unità e indivisibilità dello Stato.)
=== Funzione di controllo e indirizzo politico ===
Il parlamento, oltre alla [[funzione legislativa]], esercita anche [[funzione di controllo|funzioni di controllo]] sul [[governo]] e [[funzione di indirizzo politico|funzioni di indirizzo politico]].
La funzione di controllo si esplica in interpellanze e interrogazioni. Le interrogazioni consistono in una domanda scritta dove si chiede al governo se un determinato fatto sia vero, se ne è a conoscenza e se saranno presi provvedimenti, la risposta può essere data dal ministro (relativo a quell'argomento), dal presidente del consiglio o da un sottosegretario per scritto o oralmente durante l'assemblea. L'interrogante può replicare per dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta. Infine, nelle interpellanze il fatto è dato per noto, si chiedono i motivi della condotta del governo e gli intendimenti futuri, il tutto avviene per iscritto. Se l'interpellante non è soddisfatto della risposta, può presentare una mozione e promuovere una discussione.
La funzione di indirizzo politico, invece, si concreta nel rapporto fiduciario che deve sussistere tra Parlamento e [[Governo]], oggettivizzato nella [[mozione di fiducia]], nella [[questione di fiducia]] e nella [[mozione di sfiducia]] (che può essere rivolta all'intero governo oppure anche a un singolo [[ministro]]).
Altri strumenti di indirizzo politico sono le [[mozione|mozioni]], le [[risoluzione (Parlamento)|risoluzioni]] e gli [[ordine del giorno|ordini del giorno]] di istruzione al governo.
Una profonda integrazione tra funzione legislativa, funzione di controllo e funzione di indirizzo si registra, infine, negli atti che vengono svolti nella cosiddetta [[sessione di bilancio]], e che vanno dall'approvazione DPEF del [[documento di programmazione economica e finanziaria]] all'approvazione della [[legge finanziaria]] e dei bilanci.
=== Funzione di inchiesta ===
A norma dell'[[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 82|art. 82 della Costituzione]], «ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi». Il Parlamento, ossia, per adempiere alla sua funzione di organo attraverso il quale si esercita in forma ordinaria la [[sovranità popolare]], può adottare penetranti strumenti conoscitivi e coercitivi (gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria) per sottoporre all'esame proprio - e di conseguenza del popolo sovrano - fatti e argomenti su cui sia particolarmente viva l'attenzione sociale.
=== Funzione di revisione costituzionale ===
La rigidità della costituzione è garantita da determinati organi e misure di controllo i quali attraverso "iter precisi" apportano le modifiche che il passare del tempo o i vari cambiamenti socio-politici rendono necessari. L'organo competente alla revisione costituzionale è proprio il Parlamento che attraverso una doppia delibera da parte di ciascuna camera entro tre mesi può approvare tale modifica. La delibera si effettua con un esame incrociato della legge, cioè viene prima approvata dalla prima camera e poi passa all'altra senza la seconda delibera della prima. Successivamente a distanza non minore di tre mesi deve essere deliberata la seconda votazione della prima camera e anche dell'altra. Questo particolare iter viene naturalmente bloccato se nel passare le deliberazioni non ottengono almeno una maggioranza assoluta. Nel caso alla fine di questo procedimento si fosse raggiunta una maggioranza superiore ai 2/3 la legge passa al presidente della Repubblica, che ha la facoltà di promulgarla. Nel caso raggiungesse una maggioranza assoluta ma inferiore ai 2/3 l'atto può essere impugnato da 1/5 dei componenti di ciascuna camera, oppure da 5 consigli regionali, 500.000 elettori e può essere richiesto un referendum costituzionale. Questo deve svolgersi in una domenica tra 50 e 60gg dopo. La differenza da quello abrogativo è principalmente l'atto di cui si tratta, che al posto di essere una legge già in vigore in questo caso è una legge costituzionale o di revisione; altra differenza è che nel suo iter di passaggio non ci sarà un controllo esercitato dalla corte costituzionale; un'altra differenza inoltre è che non c'è un quorum prestabilito quindi anche le forze politiche di minoranza potrebbero raggiungere più consensi.
== Il processo decisionale nel Parlamento della Prima Repubblica ==
{{Vedi anche|Centralità del Parlamento}}
==Record dei parlamentari==
*[[Giulio Andreotti]] ([[1919]]-[[2013]]) è stato il parlamentare più anziano e in carica da più tempo, infatti è stato sempre eletto deputato dalla [[I legislatura della Repubblica Italiana|I]] per tutte le [[legislature della Repubblica Italiana]], fino al [[1992]], quando è stato nominato [[senatore a vita (diritto italiano)|senatore a vita]].
*[[Giorgio Napolitano]] è attualmente il parlamentare in carica da più anni, essendo stato eletto deputato già nel [[1953]]. Nel [[2005]] è stato anche nominato [[Senatore a vita (diritto italiano)|senatore a vita]]. Tra il [[2006]] e il [[2013]] è stato invece [[Presidente della Repubblica Italiana|Presidente della Repubblica]].
*[[Luca Boneschi]] ([[1939]]-[[2016]]) è stato il parlamentare in carica per meno tempo, infatti eletto il 12 maggio [[1982]] nella [[VIII legislatura della Repubblica Italiana|VIII legislatura]] si è dimesso il giorno dopo l'elezione.
*[[Enzo Lattuca]] (nato nel [[1988]]), è il deputato eletto più giovane, essendo stato eletto nella [[XVII legislatura della Repubblica Italiana|XVII legislatura]] nel [[2013]] a 25 anni.
*[[Sergio Zavoli]] (nato nel [[1923]]), è il parlamentare più anziano alla data di elezione, essendo stato per la quarta volta nella [[XVII legislatura della Repubblica Italiana|XVII legislatura]] nel [[2013]] a 89 anni.
*[[Giuseppe Alessi (politico)|Giuseppe Alessi]] ([[1905]]-[[2009]]) è stato il deputato della [[Repubblica Italiana]] che è vissuto più a lungo, infatti è morto a 103 anni d'età, ed è il secondo parlamentare italiano che è vissuto più a lungo, superato solo dal senatore del regno [[Giovanni Battista Borea d'Olmo]] (1831-1936), che morì pochi giorni dopo aver compiuto 105 anni.
===Parlamentari italiani centenari===
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!N.
!Immagine
!Nome
!Data di nascita
!Data di morte
!Anni e giorni
!Legislature
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|[[File:Giovanni Battista Borea d'Olmo.gif|100px]]
|[[Giovanni Battista Borea d'Olmo]]
|11 ottobre [[1831]]
|19 ottobre [[1936]]
|{{Età e giorni|1831|10|11|1936|10|19}}
|[[XXVI legislatura del Regno d'Italia|XXVI]], [[XXVII legislatura del Regno d'Italia]]
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|2
|[[File:Giuseppe Alessi.jpg|100px]]
|[[Giuseppe Alessi (politico)|Giuseppe Alessi]]
|29 ottobre [[1905]]
|13 luglio [[2009]]
|{{Età e giorni|1905|10|29|2009|7|13}}
|[[IV legislatura della Repubblica Italiana|IV]], [[V legislatura della Repubblica Italiana]]
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|3
|[[File:Rita Levi Montalcini.jpg|100px]]
|[[Rita Levi-Montalcini]]
|22 aprile [[1909]]
|30 dicembre [[2012]]
|{{Età e giorni|1909|4|22|2012|12|30}}
|[[XIV legislatura della Repubblica Italiana|XIV]], [[XV legislatura della Repubblica Italiana|XV]], [[XVI legislatura della Repubblica Italiana]]
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|4
|[[File:EduardoDiGiovanni.jpg|100px]]
|[[Eduardo Di Giovanni]]
|7 novembre [[1875]]
|16 marzo [[1979]]
|{{Età e giorni|1875|11|7|1979|3|16}}
|[[XXV legislatura del Regno d'Italia|XXV]], [[XXVI legislatura del Regno d'Italia]], [[I legislatura della Repubblica Italiana]]
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|5
|[[File:Ettore Conti.jpg|100px]]
|[[Ettore Conti di Verampio]]
|24 aprile [[1871]]
|13 dicembre [[1972]]
|{{Età e giorni|1871|4|24|1972|12|13}}
|[[XXIV legislatura del Regno d'Italia|XXIV]], [[XXV legislatura del Regno d'Italia|XXV]], [[XXVI legislatura del Regno d'Italia|XXVI]], [[XXVII legislatura del Regno d'Italia|XXII]], [[XXVIII legislatura del Regno d'Italia|XXVIII]], [[XXIX legislatura del Regno d'Italia|XXIX]], [[XXX legislatura del Regno d'Italia]]
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|6
|[[File:Pietro Sponziello.jpg|100px]]
|[[Pietro Sponziello]]
|6 marzo [[1912]]
|16 agosto [[2013]]
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|[[II legislatura della Repubblica Italiana|II]], [[III legislatura della Repubblica Italiana|III]], [[IV legislatura della Repubblica Italiana|IV]], [[V legislatura della Repubblica Italiana|V]], [[VI legislatura della Repubblica Italiana|VI]], [[VII legislatura della Repubblica Italiana]]
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|[[Giorgina Arian Levi]]
|15 agosto [[1910]]
|3 settembre [[2011]]
|{{Età e giorni|1910|8|15|2011|9|3}}
|[[IV legislatura della Repubblica Italiana|IV]], [[V legislatura della Repubblica Italiana]]
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|8
|[[File:PietroIngrao.jpg|100px]]
|[[Pietro Ingrao]]
|30 marzo [[1915]]
|27 settembre [[2015]]
|{{Età e giorni|1915|3|30|2015|9|27}}
|[[I legislatura della Repubblica Italiana|I]], [[II legislatura della Repubblica Italiana|II]], [[III legislatura della Repubblica Italiana|III]], [[IV legislatura della Repubblica Italiana|IV]], [[V legislatura della Repubblica Italiana|V]], [[VI legislatura della Repubblica Italiana|VI]], [[VII legislatura della Repubblica Italiana|VII]], [[VIII legislatura della Repubblica Italiana|VIII]], [[IX legislatura della Repubblica Italiana|IX]], [[X legislatura della Repubblica Italiana]]
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|[[File:Giovanni roberti.jpg|100px]]
|[[Giovanni Roberti]]
|3 febbraio [[1909]]
|18 gennaio [[2010]]
|{{Età e giorni|1909|2|3|2010|1|18}}
|[[I legislatura della Repubblica Italiana|I]], [[II legislatura della Repubblica Italiana|II]], [[III legislatura della Repubblica Italiana|III]], [[IV legislatura della Repubblica Italiana|IV]], [[V legislatura della Repubblica Italiana|V]], [[VI legislatura della Repubblica Italiana|VI]], [[VII legislatura della Repubblica Italiana]]
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|10
|[[File:Giovanni Bersani.jpg|100px]]
|[[Giovanni Bersani]]
|22 luglio [[1914]]
|24 dicembre [[2014]]
|{{Età e giorni|1914|7|22|2014|12|24}}
|[[I legislatura della Repubblica Italiana|I]], [[II legislatura della Repubblica Italiana|II]], [[III legislatura della Repubblica Italiana|III]], [[IV legislatura della Repubblica Italiana|IV]], [[V legislatura della Repubblica Italiana|V]], [[VI legislatura della Repubblica Italiana|VI]], [[VII legislatura della Repubblica Italiana]]
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|[[File:Silver - replace this image male.svg|100px]]
|[[Antonio Guarino]]
|16 maggio [[1914]]
|2 ottobre [[2014]]
|{{Età e giorni|1914|5|16|2014|10|2}}
|[[VII legislatura della Repubblica Italiana]]
|}
==Riferimenti normativi==
* [[s:Italia, Repubblica - Costituzione|Costituzione della Repubblica Italiana]]
==Note==
<references/>
==Bibliografia==
* Camera dei deputati – Servizio studi (a cura di), ''Manuale della legislazione'', 2 vol., Roma, 2003.
* Giliberto Capano / Marco Giuliani (a cura di), ''Parlamento e processo legislativo in Italia'', Bologna, 2001.
* Paolo Caretti e Ugo De Siervo, ''Istituzioni di diritto pubblico'', Torino, Giappichelli Editore, 1996. ISBN 88-348-6210-4.
* Gian Franco Ciaurro, Mario Pacelli, Anton Paolo Tanda, ''Le camere del parlamento: strutture, funzioni, apparati, regolamenti'', Roma, Colombo, 1986.
* Silvano Labriola, (a cura di), ''Il Parlamento repubblicano (1948-1998)'', Milano, 1999.
* Vincenzo Longi, ''Elementi di diritto e procedura parlamentare'', Milano, 1994.
* Manzella, Andrea, ''Il parlamento'', terza edizione, Bologna, 2003.
* Maria Luisa Mazzoni Honorati, ''Diritto Parlamentare'', Torino, 2001.
* Giovanni Rizzoni / Luciano Mecarocci / Fabrizia Bientinesi / Claudia Di Andrea / Nicola Lupo, ''Manuale della legislazione. Parte seconda: Regole per la formulazione dei testi normativi nelle principali istituzioni'', Roma, 2003.
* Peter Weber, ''Gesetzgebung im politischen System Italiens''. In: Wolfgang Ismayr (a cura di), ''Gesetzgebung in Westeuropa. EU-Staaten und Europäische Union'', Wiesbaden, 2008, pp. 463–511.
* Venturini, Fernando, ''La storiografia sul Parlamento italiano : l'età repubblicana'', Memoria e ricerca: rivista di storia contemporanea. Fascicolo 28, 2008 (Cesena (Forlì) : Roma: [poi] Milano: Società Editrice Ponte Vecchio; Carocci; Franco Angeli, 2008).
* ''L'istituzione parlamentare e le sfide del nuovo scenario internazionale''. Seminario sul libro "Democrazia e sicurezza" di Antonio Casu. Caligaris Luigi, Casu Antonio, Cucchi Giuseppe, Jean Carlo, Maccanico Antonio, Teodori Massimo, Traversa Silvio, Zanone Valerio, in Iter Legis, 2006 fasc. 3-4, pp. 13 – 27.
== Voci correlate ==
*[[Deputato]]
*[[Parlamento]]
*[[Camera dei Deputati]]
*[[Senato della Repubblica]]
*[[Commissione parlamentare]]
*[[Parlamento europeo]]
*[[Legislature della Repubblica Italiana]]
*[[Parlamento del Regno d'Italia]]
*[[Reati ministeriali]]
*[[Immunità (diritto)]]
*[[Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica]]
*[[Storia del parlamentarismo italiano]]
*[[Diritto parlamentare (ordinamento giuridico italiano)]]
*[[Centralità del Parlamento]]
== Altri progetti ==
{{interprogetto|commons=Category:Parliaments of Italy|v=Il Parlamento Italiano|preposizione=sul|s_preposizione=al}}
== Collegamenti esterni ==
* {{cita web|http://www.parlamento.it|Sito del Parlamento}}
* {{cita web|http://www.camera.it|Sito della Camera dei Deputati}}
* {{cita web|http://www.senato.it|Sito del Senato della Repubblica}}
* [http://www.senato.it/leg/ElencoParlamentari/Parla.html Elenco di tutti i parlamentari] del Regno d'Italia e della Repubblica Italiana su sito del [[Senato della Repubblica|Senato]].
* {{cita web|http://testo.camera.it/cost_reg_funz/663/copertina.asp|Regolamento parlamentare 1971, successivamente modificato}}
* [http://www.normattiva.it/static/index.html ''Normattiva-il portale della legge vigente''] è il sito a cura della [[Repubblica Italiana]] ove sono consultabili tutte le leggi vigenti, sia quelle pubblicate nella [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana|Gazzetta Ufficiale]], sia quelle facenti parte la legislazione regionale, sia le leggi approvate in attesa di pubblicazione
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