Privilegio: differenze tra le versioni

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Il '''privilegio''' è una tra le cause di [[prelazione]] che costituisce garanzia patrimoniale
Il '''privilegio''' è la [[prelazione]] che la [[legge]] accorda al [[creditore]] in relazione alla causa del suo credito, il quale viene così preferito nella distribuzione del ricavato della vendita dei beni del debitore rispetto a quei crediti non assistiti da identica posizione di prelazione (e perciò detti ''chirografari'').
su determinati beni del debitore in relazione alla causa del credito. I privilegi non sono pattuiti dalle parti come nel caso del pegno o dell’ipoteca, ma sono tipizzati dalla legge stessa la quale attribuisce tale prelazione a determinati tipi di crediti che appaiono degni di una maggiore tutela in via generale e astratta. Tra i crediti privilegiati l'ordine di preferenza è stato voluto dal legislatore (art. 2777 e seguenti)
 
Esistono innanzitutto '''privilegi generali''' che ha riguardo ''tutti'' i beni mobili del debitore e non è opponibile ai terzi (se cioè il debitore aliena i beni mobili il creditore non potrà agire per riaverli)-art. 2747- e i '''privilegi speciali''', che si ha su ''determinati'' beni sia mobili, sia immobili e sono dovuti dal particolare legame esistente tra il credito e l’oggetto del contratto. Quando ad esempio viene venduta una macchina utensile il venditore ha un privilegio per il pagamento del prezzo sulla macchina utensile stessa. Così chi riceve in [[deposito]] ha il privilegio per il pagamento dell’attività di custodia sulla cosa stessa finché essa è presso di lui. Tale privilegio è un diritto reale di garanzia e non soltanto una qualità del credito essendo infatti, in linea di principio, opponibile ai terzi. Riguardo ai beni mobili, il [[pegno]] è preferito al privilegio speciale gravante su di essi, mentre circa gli immobili il privilegio viene preferito all’[[ipoteca]].
Tra i crediti privilegiati l’ordine di preferenza è stabilito dalla legge. I privilegi sono '''tipici''', perciò non possono essere creati dall’[[autonomia privata]]. Il privilegio può essere '''generale''' (quando grava su ''tutti'' i beni mobili del debitore) o '''speciale''' ( quando incide su ''dati beni'', mobili o immobili, di quest’ultimo).
 
I crediti per i contributi che hanno gli enti previdenziali, i crediti dei lavoratori per le retribuzioni da parte dei loro datori di lavoro, i crediti dello Stato per le imposte sono tutti crediti privilegiati.
Il privilegio generale non è un diritto soggettivo, ma una qualità del credito; il privilegio speciale è invece un diritto reale di garanzia (infatti, in questa sua natura, a differenza di quello generale, può anche esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere del privilegio).
 
A volte, l’esistenza del privilegio è fatta dipendere dalla condizione che la cosa si trovi in un dato luogo oppure che sia in possesso del creditore.
 
In ogni caso, si applica il principio dell’articolo 1153: la proprietà e gli altri diritti si acquistano '''liberi da diritti reali altrui''', perciò anche dai privilegi.
 
Riguardo ai beni mobili, il [[pegno]] è preferito al privilegio speciale gravante su di essi, mentre circa gli immobili il privilegio viene preferito all’[[ipoteca]].
 
{{Diritto}}