Pseudonimo: differenze tra le versioni
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Diverse [[Legislazione|legislazioni]] nazionali hanno emanato norme finalizzate a dare valenza pubblica agli pseudonimi. In [[Italia]], qualora lo pseudonimo sia utilizzato in maniera tale da avere acquisito l'importanza del nome, cioè da rendere la persona riconoscibile pubblicamente, è tutelato al pari del nome anagrafico ai sensi dell'articolo 9 del [[Codice civile italiano|codice civile]].<ref>{{cita web|url=http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-i/art9.html|titolo=Dispositivo dell'art. 9 Codice Civile}}</ref>
L'uso dello pseudonimo, come dell'[[anonimato]], tutela un autore grazie alla legge sul [[Diritto d'autore italiano|diritto d'autore]]
=== Sostituzione di persona ===
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{{citazione|Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.<ref>[[s:Codice penale/Libro II/Titolo VII|Codice penale/Libro II/Titolo VII]]</ref>|Art. 494 del Codice Penale}}
== Sinonimi non corretti ==
Per quanto a volte si utilizzi come [[Sinonimia|sinonimo]] anche ''[[alter ego]]'' (dal latino, "altro io"), un ''alter ego'' è in realtà una persona diversa, autorizzata ad agire per conto e in rappresentanza di un altro, o anche un altro sé, una seconda [[personalità]] all'interno di una persona, con caratteristiche nettamente distinte, dunque non un semplice pseudonimo.
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