Pseudonimo: differenze tra le versioni

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Diverse [[Legislazione|legislazioni]] nazionali hanno emanato norme finalizzate a dare valenza pubblica agli pseudonimi. In [[Italia]], qualora lo pseudonimo sia utilizzato in maniera tale da avere acquisito l'importanza del nome, cioè da rendere la persona riconoscibile pubblicamente, è tutelato al pari del nome anagrafico ai sensi dell'articolo 9 del [[Codice civile italiano|codice civile]].<ref>{{cita web|url=http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-i/art9.html|titolo=Dispositivo dell'art. 9 Codice Civile}}</ref>
 
L'uso dello pseudonimo, come dell'[[anonimato]], tutela un autore grazie alla legge sul [[Diritto d'autore italiano|diritto d'autore]], in maniera diversa rispetto all'utilizzo del nome proprio. La stessa tutela accordata al nome viene quindi estesa anche allo pseudonimo (o nome d'arte), cioè all'appellativo che un soggetto utilizza per farsi identificare in un dato contesto professionale (artistico, cinematografico o letterario). Il nome d'arte è tutelato solo se ha raggiunto una capacità identificativa del soggetto pari al nome, cioè se il personaggio può essere agevolmente e diffusamente individuato anche solo attraverso il proprio pseudonimo (ad esempio [[Totò]]). L'autore che ha pubblicato un'opera con uno pseudonimo, o in forma anonima, può rivendicarne la proprietà in qualsiasi momento<ref>Giuliano Vigini, ''Glossario di biblioteconomia e scienza dell'informazione'', Milano 1985, pag. 84.</ref>.
 
=== Sostituzione di persona ===
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{{citazione|Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.<ref>[[s:Codice penale/Libro II/Titolo VII|Codice penale/Libro II/Titolo VII]]</ref>|Art. 494 del Codice Penale}}
 
== Sinonimi non corretti ==
Per quanto a volte si utilizzi come [[Sinonimia|sinonimo]] anche ''[[alter ego]]'' (dal latino, "altro io"), un ''alter ego'' è in realtà una persona diversa, autorizzata ad agire per conto e in rappresentanza di un altro, o anche un altro sé, una seconda [[personalità]] all'interno di una persona, con caratteristiche nettamente distinte, dunque non un semplice pseudonimo.