Nemo ad factum precise cogi potest: differenze tra le versioni

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L'art 2931 del codice civile prevede che se non si è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato.
 
Il codiceCodice civileCivile si riferisce a obblighi di fare ''fungibili'', per i quali non è necessaria la collaborazione attiva dell'obbligato, vale a dire che possono essere eseguiti con l'intervento di terzi.
 
Ad esempio, se un cantante che viene scritturato in una produzione musicale si rifiuta di cantare, ovviamente non può essere costretto a farlo contro la sua volontà; sarà dunque tenuto a risarcire altrimenti il danno procurato a colui o coloro che l'avevano scritturato.