Fideiussione: differenze tra le versioni

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== Natura accessoria dell'obbligazione di garanzia==
L'obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio. Ciò vuol dire che essa esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita: gli art. 1939 e 1945 c.c. esprimono siffatto principio.

Secondo il primo articolo citato la fideiussione è valida solo se è valida l'obbligazione principale; coerentemente l'art. 1945 c.c. dispone che il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale (è esclusa sola l'eccezione d'incapacità, e ciò per ragioni esclusivamente storiche ma scarsamente condivisibili sul piano logico). Un altro indicatore della accessorietà si evince dal fatto che l'entità della fideiussione non può superare il valore del debito garantito.
 
Il fideiussore risulta obbligato in solido con il debitore principale, così il creditore potrà chiedere indifferentemente l'adempimento al fideiussore o al debitore, a meno che non sia previsto il benficiobeneficio di escussione. In base a questa particolare clausola il creditore dovrà dimostrare al fideiussore, prima di chiedere l'adempimento, che il debitore non ha adempiuto. Qualora il debito fosse garantito da più fideiussioni, i fideiussori sono obbligati in solido e il fideiussore che adempie ha diritto all'azione di regresso nei confronti degli altri.
Il fideiussore che ha adempiuto all'obbligazione del debitore può agire o in via surrogatoria (essendo surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore) o esperendo l'azione di regresso. Si tratta di due azioni concorrenti, azionabili in via alternativa. Nel caso in cui venisse surrogato, il fideiussore può pretendere gli interessi dal momento in cui è scaduto il termine di pagamento, ma il debitore può opporre al fideiussore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario. Se il fideiussore agisce con l'azione di regresso può solo pretendere gli interessi dal giorno in cui il fideiussore ha pagato al creditore, il debitore non può opporre le eccezioni opponibili al creditore originario.
 
Qualora il debito fosse garantito da più fideiussioni, i fideiussori sono obbligati in solido e il fideiussore che adempie ha diritto all'azione di regresso nei confronti degli altri.
Il fideiussore che ha adempiuto all'obbligazione del debitore può agire o in via surrogatoria (essendo surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore) o esperendo l'azione di regresso. Si tratta di due azioni concorrenti, azionabili in via alternativa.
 
Il fideiussore che ha adempiuto all'obbligazione del debitore può agire o in via surrogatoria (essendo surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore) o esperendo l'azione di regresso. Si tratta di due azioni concorrenti, azionabili in via alternativa. Nel caso in cui venisse surrogato, il fideiussore può pretendere gli interessi dal momento in cui è scaduto il termine di pagamento, ma il debitore può opporre al fideiussore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario. Se il fideiussore agisce con l'azione di regresso può solo pretendere gli interessi dal giorno in cui il fideiussore ha pagato al creditore, il debitore non può opporre le eccezioni opponibili al creditore originario.
Se la fideiussione è prestata a tempo indeterminato, il fideiussore può in ogni momento recedere.
 
Particolare tipo di fideiussione è la "fideiussione omnibus" con cui il fideiussore si obbliga a garantire i debiti presenti e anche futuri del debitore,. taleTale tipo di fideiussione è valida solo se è stato stabilito un importo massimo garantito.
 
== Sottotipi fideiussiori ==