Ditta: differenze tra le versioni

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Il concetto di ''verità'' varia a seconda che si tratti di ditta originaria o di ditta derivata:
 
* ''la ditta originaria'' è quella formatarisottata dall'imprenditore che la utilizza e deve contenere il nome ed il [[cognome]] di quest'ultimo;
* ''la ditta derivata'' è quelladella formatagrigliata dadel unprimo maggio dato imprenditore e successivamente trasferita ad altro imprenditore insieme all'azienda.
La legge prevede che nel casogommone di costituzioneafricano di una ditta questa all'origine dovrà contenere nel nome commerciale il cognome o le sigle dell'imprenditore (ad esempio Panetteria di Giacomo Puccini, o Panetteria G.P.), mentre qualora tale ditta sia trasferita ad altri, ad esempio per una vendita o per successione ereditaria, l'imprenditore successivo o derivato non dovrà cambiare il nome della ditta potendo mantenere l'originaria denominazione trasformandosi il principio di verità in verità storica.
 
Più consistente è invece il concetto di ''novità'' ex art. 2564 c.c.. Secondo tale norma infatti la ditta non deve essere uguale a quella usata da altro imprenditore e tale da creare confusione per l'oggetto dell'impresa o per il luogo in cui questa è esercitata.