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{{W|diritto|agosto 2006|<i>[[Utente:Massimiliano Lincetto|Aeternus]]</i><b>[[Discussioni utente:Massimiliano Lincetto|∞]]</b> 00:49, 26 ago 2006 (CEST)}}
In [[diritto]] si intende per '''notifica''' (dal latino ''notum facere'') il risultato dell'attività di notificazione, ossia dell'attività o [[atto processuale]] attraverso cui si porta a conoscenza di una persona un qualche cosa.
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==Effetti della notifica==
Con la notifica perfettamente avvenuta, si [[presunzione|presume]] che l'[[atto]] sia stato portato a conoscenza del destinatario.
▲Con la notifica perfettamente avvenuta, si [[presunzione|presume]] che l'[[atto]] sia stato portato a conoscenza del destinatario.
La notifica è regolamentata dall'articolo 137 [[Codice Procedura Civile]] e seguenti.
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===Nell'unione europea===
===In altri stati===
[[Categoria:Diritto processuale civile]]
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