Incapacità: differenze tra le versioni
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* '''Incapacità assoluta.''' In questa categoria vengono racchiusi i [[Maggiore età|minorenni]]; dopo il compimento del diciottesimo anno di età, sono incapaci di agire gli [[interdizione (diritto)|interdetti]] legali (coloro che hanno subito una condanna penale per un reato non colposo e sono stati colpiti dalla pena della reclusione per non meno di cinque anni) e gli [[interdizione (diritto)|interdetti]] giudiziali (coloro che si trovano in condizioni di [[Classificazione nomotetica dei disturbi psichici|infermità mentale stabile]]). Questi soggetti non possono compiere atti giuridici, né di ordinaria né di straordinaria amministrazione; viene affidata a loro la figura di un [[Tutore (diritto)|tutore]], che li sostituisce come [[rappresentanza legale|rappresentante legale]].
* '''Incapacità relativa.''' In questa categoria sono inseriti i [[Maggiore età|minorenni]] [[Emancipazione di minore|emancipati]] (coloro che hanno contratto [[matrimonio]] raggiunti i sedici anni di età nei termini
* '''Incapacità naturale.''' Questi soggetti non possiedono la [[capacità di agire]] solo in determinati momenti, per un tempo limitato, poiché anziani, o sotto effetto di [[droga|stupefacenti]] e di [[Bevanda alcolica|alcolici]], o perché si trovano in stato di [[ipnosi]]. In questo caso la legge tutela il soggetto consentendogli l'[[Efficacia (diritto)|annullamento]] di qualsiasi [[atto]], a condizione che si possa [[Prova (diritto)|provare]] la temporanea incapacità e il pregiudizio subito dall'incapace naturale. Il legislatore ha voluto contemperare la protezione dell'incapace con la tutela delle persone che hanno [[contratto|contrattato]] con la persona incapace, in applicazione del principio di tutela dell'affidamento. L'art. 428 del [[Codice civile italiano]] distingue due ipotesi:
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