Possesso: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
fix
Nessun oggetto della modifica
Riga 60:
 
==== Denuncia di nuova opera ====
La persona che teme di ricevere un [[danno]] alla cosa in suo possesso od oggetto del suo diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, a causa di una nuova opera che un'altra persona intraprende su di un fondo proprio od altrui, può ottenere che il giudice vieti la continuazione della nuova opera, oppure che imponga a chi la compie il rispetto di opportune cautele.
Il provvedimento non può essere chiesto se la nuova opera è terminata o è passato più di un anno dal suo inizio (articolo 1171 del Codice Civile).
 
Riga 114:
* Chi ottiene la disponibilità materiale di una cosa come detentore non può successivamente trasformarsi in possessore soltanto per sua volontà, è necessario, invece, che vi siano atti o fatti di rilievo esterno, rilevabili e accertabili in modo oggettivo: il titolo in forza del quale egli detiene, cioè, dev'essere modificato in forza di opposizione da lui fatta verso il possessore o per causa proveniente da un terzo e trasformato in un titolo idoneo a conferire il possesso.
* Una norma simile è stabilita per il possessore a titolo di un diritto reale su cosa altrui: egli non può per sua volontà, diventare possessore a titolo di proprietà, senza atti o fatti di rilievo esterno, rilevabili e accertabili in modo oggettivo
* Non è possessore chi esercita un potere di fatto, su di una cosa altrui, al quale non corrisponde alcun diritto reale, grazie soltanto alla tolleranza.
 
Mentre il successore (erede) continua nel possesso del suo dante causa con i suoi pregi ede i suoi vizi, colui che acquista può unire al suo possesso quello del dante causa.
 
== Note ==