Furto d'identità: differenze tra le versioni

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Il '''furto d'identità''' è una condotta [[criminale]] perpetrata spacciandosi per un'altra persona e rivolta, in molti casi, a ottenere indebitamente [[denaro]] o vantaggi. Il termine costituisce un [[neologismo]] [[Diritto|giuridico]] e non risulta essere del tutto corretto: difatti non è possibile "[[Furto|rubare]]" un'identità, bensì la si può soltanto "usare".
 
La persona vittima dello scambio può andare incontro a diverse conseguenze in caso venga ritenuta responsabile delle azioni criminose. In diverse nazioni esistono leggi specifiche che rendono illecito l'uso dell'altrui identità.
 
Oltre a essere adoperato per compiere [[Truffa|truffe]] o ulteriori atti criminosi di natura analoga, il furto d'identità talvolta può essere considerato un tipico atto di [[cyberbullismo]] quando, attuato per via telematica (ad esempio tramite ''[[Rete sociale|social network]]''), ha come principale o unico scopo quello di screditare e mettere in cattiva luce la [[persona fisica]] reale per la quale ci si spaccia mediante un [[account]] fittizio, il quale può riportare una foto, il nome o altri dati personali della vittima.
 
== Diritto Penale ==
In varie nazioni (come Francia, Australia e Canada) esistono delle leggi specifiche che rendono l'uso dell'altrui identità illegale. Tuttavia in Italia, nel codice penale, non è prevista una specifica norma incriminatrice per questo tipo di crimine.
 
Il caso più comune di furto d'identità negli ultimi anni è quello digitale (o informatico). La pena per questo tipo di reato è riconducibile a due articoli del [[codice penale italiano]]:
* L' <u>art. 494 c.p.</u><ref>{{Cita web|url=https://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-494-codice-penale-sostituzione-di-persona|titolo=Art. 494 - Libro Secondo - "Dei delitti in particolare" - Titolo VII - "Dei delitti contro la fede pubblica" - Capo IV - "Della falsità personale".}}</ref>, corrispondente al ''reato di'' ''sostituzione di persona'', stabilisce che qualsiasi individuo che si sostituisce, in maniera illecita, ad un' altra persona attribuendo a se stesso o ad altri un nome o uno stato falsi al fine di trarne dei vantaggi e/o di procurare un danno ad altri, può essere punito con la reclusione fino ad un anno (a patto che il fatto non sia un delitto relazionato con la fede pubblica).
 
==Bibliografia==
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*Peppetti Angelo, Piano Mortari Giuseppe, ''Credito e imprese - Le frodi per furto di identità nel credito retail: costi per i consumatori e possibili interventi'', in Bancaria, 2009 fasc. 1, pp.&nbsp;74 ss.
*Bisi Silvia, ''Il furto d'identità: panoramica attuale e prospettive giuridiche'', in Ciberspazio e Diritto, 2004 fasc. 4, pp.&nbsp;303 – 336.
 
== Note ==
<references />
 
==Voci correlate==