Furto d'identità: differenze tra le versioni
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E' stata aggiunta l'intestazione "Diritto Penale" per ampliare le conoscenze in campo guridico. Inoltre è stata aggiunta una nota riguardante un articolo del codice penale italiano con relativo collegamento alla pagina wikipedia corrispondente. |
E' stata aggiunta una parte al paragrafo "Diritto penale" riguardante l'art. 640-ter del codice penale italiano. |
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In varie nazioni (come Francia, Australia e Canada) esistono delle leggi specifiche che rendono l'uso dell'altrui identità illegale. Tuttavia in Italia, nel codice penale, non è prevista una specifica norma incriminatrice per questo tipo di crimine.
* L' <u>art. 494 c.p.</u><ref>{{Cita web|url=https://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-494-codice-penale-sostituzione-di-persona|titolo=Art. 494 - Codice Penale - Libro Secondo - "Dei delitti in particolare" - Titolo VII - "Dei delitti contro la fede pubblica" - Capo IV - "Della falsità personale".}}</ref>, corrispondente al ''reato di'' ''sostituzione di persona'', stabilisce che qualsiasi individuo che si sostituisce, in maniera illecita, ad un' altra persona attribuendo a se stesso o ad altri un nome o uno stato falsi al fine di trarne dei vantaggi e/o di procurare un danno ad altri, può essere punito con la reclusione fino ad un anno (a patto che il fatto non sia un delitto relazionato con la fede pubblica). Questo articolo è inoltre associabile ai social network, dove i dati sono facilmente accessibili da terzi a causa delle errate modalità di custodia delle credenziali d'accesso degli utenti.
* L' <u>art. 640-ter c.p.</u> <ref>{{Cita web|url=http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo13capo2codicepenale|titolo=Art. 640-ter, comma 3 - Codice Penale - Libro Secondo - "Dei delitti in particolare" - Titolo XIII - "Dei delitti contro il patrimonio" - Capo II - "Dei delitti contro il patrimonio mediante frode"}}</ref>, corrispondente al ''reato di frode informatica'', sancisce che quando un individuo riesce a procurarsi un profitto o infliggere un danno ad una vittima dopo essere riuscito ad alterare un sistema informatico rischia la reclusione da uno a cinque anni e una multa che può variare tra i € 309 e € 1.549. Nel caso in cui, oltre alla frode informatica, ci sia anche un' appropriazione indebita dell' altrui identità digitale a danno di altri individui allora il comma 3 dell' art. 640-ter chiarisce che la pena è la reclusione da due a sei anni comprensiva di una multa tra i € 600 e i € 3.000.
==Bibliografia==
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