Diritto d'autore: differenze tra le versioni

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Il '''diritto d'autore''' è l'[[istituto giuridico]] che ha lo scopo di tutelare i frutti dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento all'autore originario dell'opera di una serie di [[diritto|diritti]] di carattere sia morale chesia patrimoniale. L'esercizio in forma esclusiva di questi diritti da parte dell'autore permette a lui e {{chiarire|ai suoi aventi causa}} di remunerarsi per un periodo limitato nel tempo attraverso lo sfruttamento commerciale dell'opera.
 
In particolare, il diritto d'autore è una figura propria degli ordinamenti di ''[[civil law]]'' (tra i quali la [[Francia]] e l'[[Italia]]), mentre in quelli di ''[[common law]]'' (come gli [[Stati Uniti d'America|Stati Uniti]] e la [[Gran Bretagna]]), esiste l'istituto parzialmente diverso del [[copyright]].
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=== Tutela economica dell'autore ===
Il diritto d'autore favorisce la creazione e incentiva a "creare" in quanto il lavoro viene retribuito e ricompensato. Nella storia troviamo un aneddoto conosciuto come "[[Lettera a Chesterfield]]", che dimostra l'importanza di questo fattore economico tutelato dal diritto d'autore.
[[Samuel Johnson]] era un critico letterario che decise di dedicarsi alla scrittura di un dizionario. Nel 1747, il critico letterario chiese udienza al Conte Philip Lord Chesterfield e gli espose il progetto di un dizionario della lingua inglese, e il conte entusiasta gli diede come anticipo del finanziamento 10 sterline. In seguito si "dimenticò" di finanziare l'opera costringendo lo scrittore ada enormi sacrifici economici e duri anni di povertà per poi offrire nuovamente il suo aiuto economico quando il lavoro era pressoché concluso. [[Samuel Johnson]] lo definì ''«colui che guarda con indifferenza un uomo in acqua che lotta per sopravvivere e, quando questi ha raggiunto la riva, lo sovraccarica col suo aiuto»''.
 
=== Diffusione di arte e scienze ===
Le opere dell'ingegno creativo, avendo una naturale tendenza ada una diffusione estesa e potenzialmente senza limiti (opere materiali e immateriali), richiedono una protezione che vada al di là di quella che può essere apprestata a livello nazionale e che soprattutto presenti un livello minimo di uniformità i tutti i paesi. Non a caso, il par. 2 dell'art. 27 della [[Dichiarazione universale dei diritti umani]] riconosce il valore supremo dello sforzo dell'ingegno umano e sancisce quindi che ''«ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria ed artistica di cui egli sia autore»''.
Il procedimento industriale che incoraggia la diffusione delle opere letterarie in serie sembra realmente garantire quel sapere alla portata di tutti: la conoscenza, così, viene ad assumere il carattere della disponibilità diffusa e questo permette modi sempre più fluidi e rapidi della diffusione del sapere.
 
== Diritto morale d'autore ==
Il diritto morale d'autore è uno dei diritti d'autore riconosciuto praticamente in tutte le legislazioni, anche in quelle di ''common law''. Questo diritto "nasce" dal momento in cui l'atto/opera creativa si manifesta. È una forma di diritto la cui durata di tempo è ''illimitata, ''cioè continua a protrarsi anche dopo la morte dell'autore stesso.'' ''All'autore contraente tale diritto spettano le fondamentali e ''inalienabili ''facoltà di rivendicare la '''paternità '''dell'opera, in particolare il diritto di ''rivendicazione '' ede il diritto di ''rivelarsi''.<ref>{{cita web |url=http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#21 |titolo=Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio |accesso=4 giugno 2015}}</ref> In [[Diritto d'autore italiano|Italia]] la paternità dell'opera è '''''irrinunciabile''''' salvo modifica esplicita autorizzata dall'autore in vita. Dopo la sua morte gli eredi, figli o coniuge possono manifestare e rivendicare in totalità e senza limiti temporali i diritti morali dell'autore deceduto.
 
=== Cessione del diritto morale d'autore ===
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* Articolo 24: è patrimoniale perché spetta agli eredi.
* Articolo 25: i diritti patrimoniali durano per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni solari dopo la sua morte.
A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali sono rinunciabili ede hanno un limite temporale. I diritti patrimoniali comprendono:
* Diritto di riproduzione, trascrizione, pubblicazione, noleggio e prestito.
* Diritto di comunicazione al pubblico.
* Diritto di traduzione ed elaborazione.
* Diritto esclusivo e ada equo compenso.
* Diritto di seguito.
 
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=== Germania ===
In Germania la legge sulla proprietà intellettuale si compone della legge sul copyright, legge sul brevetto, legge sul marchio, legge sul modello di utilità e la legge sul diritto di design. Il diritto d’autore tedesco si esercita durante l’intera vita dell’autore più 70 anni dopo la sua morte, e si applica a qualsiasi opera riconosciuta come tale, senza necessità di registrazione. In base ada un disegno di legge proposto dal governo della [[Cancelliere|Cancelliera]] [[Angela Merkel]] approvato dal [[Bundestag]], in [[Germania]] la violazione del diritto d'autore viene equiparata al [[reato]] di [[furto]]. Le pene detentive per la violazione del diritto d'autore, per l'appunto eguali a quelle previste per il furto, sono di cinque anni di reclusione e sono le più severe in [[Europa]]. Per il reato possono essere inquisiti anche i minori di 18 anni.
Inoltre, in seguito alla sentenza del 20 ottobre 1993 sul caso [[Phil Collins]], è stato varato l'articolo 12, (nel trattato che istituisce la Comunità Europea), secondo il quale gli stati non possono discriminare i beni provenienti da altri paesi.
 
=== Francia ===
Dall'ottobre [[2009]], come prevede la ''Loi Création et Internet'' n. 311, la ''Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des Droits sur Internet'' ([[HADOPI]]) può ordinare agli [[Internet Service Provider|ISP]] (Internet Service Provider), in seguito ada un procedimento di accertamento e ada una serie di avvertimenti, di sospendere temporaneamente o definitivamente l'accesso ada internet a coloro che vengano colti a scaricare materiale illegalmente.
 
=== Stati Uniti d'America ===
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* Direttiva 2004/48/CE: relativa al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
* Direttiva 2011/77/UE: modifica la direttiva precedente riguardo alla durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi
* Direttiva 2012/28/UE: sugli utilizzi delle opere orfane (di cui non si riesce a risalire all'autore). Quindi o non si sa chi sia l’autore, o la società che ne aveva i diritti è fallita. Può capitare che non si sia di chi siano i diritti d’autore di una certa opera. In questo caso si può, adottando certe accortezze, ripubblicare quella determinata opera)
* Direttiva 2014/26/UE: relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, alla concessione di licenze multiterritoriali riguardanti i diritti su opere musicali utilizzate online nel mercato interno.
 
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=== Ubiquità delle opere e territorialità della protezione ===
Le opere dell'ingegno possono essere divulgate e utilizzate economicamente anche fuori dai confini del singolo Stato in cui sono state create ede hanno quindi carattere di ''ubiquità''. A fronte di questa caratteristica la tutela del diritto d'autore mira a non limitare spazialmente e territorialmente la protezione delle opere, per giungere ada una regolamentazione universale.
Secondo il ''principio di territorialità'' le leggi devono essere applicate su un determinato territorio e quindi ai cittadini ivi residenti; ciò implica che la protezione si applichi solo all'utilizzazione dell'opera che avviene nel territorio dello Stato.
In Italia, ad esempio, ciò trova riscontro nell'art. 54 della Legge 31 maggio 1995, n. 218 - "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" il quale recita:
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=== [[Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche|Convenzione di Berna (CUB)]] ===
La [[Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche|Convenzione di Berna]] (CUB) venne stipulata nel [[1886]] per arrecare protezione alle opere letterarie ede artistiche. Stabilì anche due regole molto importanti: la tutela egualitaria per i cittadini degli Stati aderenti e delle altre nazioni ede un livello di tutela minimo. Ha inoltre stabilito per la prima volta il riconoscimento reciproco del diritto d'autore tra le nazioni aderenti.
 
Inizialmente gli [[Stati Uniti d'America|Stati Uniti]] rinunciarono ad aderire alla convenzione, perché ciò avrebbe richiesti grossi cambiamenti nella loro legislazione sul copyright.
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=== Convenzione universale sul diritto d'autore ===
La [[Convenzione universale sul diritto d'autore]] venne firmata a [[Ginevra]] il 6 settembre [[1952]] da 32 Stati, tra cui l'[[Italia]], dove è entrata in vigore il 26 gennaio 1957, e gli [[Stati Uniti d'America]]. Questi ultimi non avevano in precedenza aderito alla [[Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche|Convenzione di Berna]] del 1886 sulla protezione delle opere letterarie ede artistiche.
Il trattato stabilisce che non c’è bisogno di registrare l’opera, è solo l’atto di creazione dell’opera che crea anche la protezione del diritto d’autore. Gli Stati Uniti invece avevano nel loro ordinamento una legge che obbligava la registrazione dell’opera per fare in modo che il diritto potesse essere esercitato, quindi non aderivano alla Convenzione di Berna. Nel 52 viene fatta la CUA che mette in comunicazione questi 2 mondi. Il ponte tra queste due concezioni giuridiche è costituito dall’adozione di una formalità minima soddisfatta la quale i cittadini stranieri ottengono la tutela anche negli stati aderenti: la © e il nome dell’autore e l’anno posti nell’opera. Quindi di fatto l’opera viene tutelata automaticamente dal diritto d’autore nel momento in cui viene creata e si applica quel simbolo con il nome e la data.
La suddetta convenzione, la dichiarazione, la risoluzione ede i tre protocolli sono stati in seguito riveduti e firmati a [[Parigi]] il 24 luglio [[1971]] e hanno sostituito le disposizioni firmate a Ginevra.
 
=== 1961 Roma (AIE, PF, OR) ===
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=== [[Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale|World Intellectual Property Organization]] (WIPO) ===
In seguito alla stipulazione di Convenzioni come CUB e CUA venne istituita nel 1893 la BIRPI (acronimo francese di Bureaux Internationaux Réunis pour la Propriété Intellectuelle) meglio conosciuta dal 1967 come [[WIPO]] ede in [[Italia]] come OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale). Quest'organizzazione è nata con lo scopo di "''promuovere attraverso la cooperazione internazionale la creazione, disseminazione, uso e protezione della mente umana per il progresso economico, culturale e sociale di tutta l'umanità''".
 
Nel [[1974]] divenne un'agenzia specializzata presso l'[[Organizzazione delle Nazioni Unite]], e successivamente, nel [[1996]], firmò un patto di cooperazione con la [[Organizzazione mondiale del commercio|World Trade Organization]] (WTO), espandendo il proprio ruolo e sottolineando sempre più la crescente importanza della proprietà intellettuale nel commercio internazionale.
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== Cronologia ==
{{vedi anche|Storia del diritto d'autore}}
;Antica Grecia: [[Storia del diritto d'autore#Le origini|riconosciuta paternità dell'opera]]: la figura di autore e quindi di attribuire una data opera ada un personaggio specifico esisteva già ed è nata con i greci. Tuttavia per diritto d’autore intendiamo un insieme di regole ristrette e precise che ha un'origine e un’evoluzione precisa:
;1455: Nascita della [[Stampa a caratteri mobili]] (viene quindi concesso il potere di esclusiva di stampa). L'invenzione della stampa a caratteri mobili da parte del tipografo tedesco Johann Gutenberg fu di estrema importanza.
;XV secolo: [[Storia del diritto d'autore#Il sistema dei privilegi in Italia|Sistema dei Privilegi]]: Il tedesco Giovanni da Spira fa il primo a ricevere il privilegio nel 1469.