Diritti della persona: differenze tra le versioni

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Il concetto di persona non coincide necessariamente con quello di soggetto giuridico, ma comporta una considerazione più ampia del semplice "centro di imputazione di [[Diritti soggettivi|situazioni giuridiche soggettive]]".<br />
La persona è l'insieme di tutte le caratteristiche del singolo individuo, e quindi delle caratteristiche fisiche tangibili, etiche, comportamentali, morali e spirituali, nonché della proiezione del singolo nella vita sociale, ossia della percezione che ogni persona dà di se stessa all'esterno.<br />
Questo insieme di caratteristiche dà luogo ada una combinazione irripetibile: quando si parla di [[Identità (scienze sociali)|identità]], dal punto di vista giuridico si intende parlare di individui unici e dalle caratteristiche irripetibili.
 
Da considerare è anche l'aspetto della disponibilità dei diritti che gode un soggetto riguardo a se stesso: questa riflessione è importante per la tecnica di tutela che l'ordinamento deve apprestare per soccorrere il singolo. Ci si è chiesti se potesse il singolo avere una sorta di diritto soggettivo su se stesso. La questione porta ada una risposta tendenzialmente negativa, perché la tutela non guarda ada una dimensione di dominio (non si ha qualcosa) bensì al modo di essere. Il diritto soggettivo tende ada escludere altri soggetti garantendo a colui che diritto la fruizione esclusiva di un'utilità. Né la persona può essere oggetto di disposizione per fini speculativi.
Alcuni autori, come Messinetti e Di Majo, sostengono che la tutela della persona ha carattere oggettivo ed è già attuata dall'ordinamento a prescindere.
 
==Fonti normative==
 
Nell'attuale ordinamento, non c'è una fonte normativa organica dei diritti della persona: ci sono solo varie disposizioni contenute in fonti normative (costituzione, leggi ordinarie, leggi delegate, ordini d'esecuzione relativi all'applicazione dei trattati internazionali in materia di diritti umani di cui l'Italia è Stato Parte, ecc.) che riguardano i diritti della persona e la loro rilevanza giuridica.
 
Questo comporta la difficoltà di individuare, volta per volta, la sussistenza e la consistenza delle varie posizioni soggettive da ricondurre nell'ambito dei diritti della personalità. Ad esempio, in materia [[diritto penale|penale]] c'è l'art. 615 -''bis'' sulle ''interferenze illecite nella vita privata'' altrui, inserito nel [[codice penale italiano|Codice]] con la [[legge]] n. 98 del [[1974]] che –molto prima della legge sulla cd. [[privacy]]- era già indizio della rilevanza giuridica della riservatezza.
 
Sempre in materia penale, gli artartt. da 575 a 593 del Codice puniscono la lesione del valore ''salute''. In materia civile, l'art. 844 del [[Codice civile italiano|Codice]] del [[1942]] tutela il medesimo valore "salute", ma dal punto di vista delle immissioni nocive e (secondo una lettura più ampia) anche il valore "ambiente salubre". Manca dunque una fonte unitaria (e con essa qualunque tipo di categorizzazione o elencazione dei diritti della persona), ede un'ulteriore complicazione nasce dal fatto che molti dei diritti della persona sono addirittura di elaborazione giurisprudenziale (v. ''infra'': diritto all'immagine sociale).
 
==L'art. 2 della Costituzione italiana==
 
La lettura testuale dell'[[Articolo 2 della Costituzione italiana|art. 2]] della [[Costituzione]] fornisce delle indicazioni precise: ''«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (…)»''.
È stato osservato, in primo luogo, l'uso del verbo ''riconoscere'', interpretato dalla dottrina come indizio del fatto che nell'ordinamento i diritti inviolabili dell'uomo sono preesistenti alla Carta costituzionale, ede hanno un valore pregiuridico: l'ordinamento non li crea ''ex novo'' ma si limita a ammettere la loro esistenza.
 
Proprio questo valore pregiuridico ha consentito alla [[giurisprudenza]] di trasformare l'art. 2 cit. in una sorta di clausola aperta, affermando che l'art. 2 lascia all'interprete e al giurista la possibilità di verificare se (nell'evoluzione sociale) emergano diritti direttamente dalla consapevolezza della necessità di tutela e garantire le persone.
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Anche in [[Germania]], la Costituzione del [[1949]] richiama i diritti della personalità speciale, senza peraltro elencarli. In altre Costituzioni ([[Spagna|spagnola]], [[Portogallo|portoghese]] e [[Grecia|greca]]), invece, sono dettagliatamente elencati tali diritti.
L'art. 2 della Costituzione va letto ede interpretato congiuntamente all'incipit dell'art. 10 della Costituzione, che recita: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute." Attraverso questa norma, il diritto internazionale generale in materia di diritti umani viene automaticamente incorporato nell'ordinamento giuridico interno, così garantendo la conformità dei minimi standard interni di tutela della persona con quelli internazionalmente vigenti nonché il rispetto degli obblighi dell'Italia di fronte alla comunità internazionale.
 
==Caratteristiche dei diritti della persona==
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Il diritto al ritratto è disciplinato dall'articolo 96 della legge sul [[diritto d'autore]], che richiama i concetti di ''notorietà'' delle persone e di ''[[interesse pubblico]]'', per arrivare ad affermare che non è necessario il consenso della persona (se è notoria, cioè famosa) per l'utilizzo o la divulgazione del ritratto.
 
Nel [[1959]], la [[Corte Suprema di Cassazione|Cassazione]] ebbe a decidere il caso di un noto uomo politico che si lamentava del fatto di essere stato inserito in uno ''spot'' pubblicitario mentre parlava in un comizio tenuto in un luogo dove si producevano carciofi. In quel caso, la Cassazione ha dato rilievo alla cd. ''decontestualizzazione'', chiarendo che occorreva il consenso dell'uomo politico anche se famoso, ede anche se la ripresa era avvenuta in occasione di un comizio pubblico. Lo scopo di lucro della società che aveva utilizzato le riprese a fini pubblicitari fu considerato recessivo rispetto al diritto al ritratto dell'uomo politico.
 
Pochi anni dopo, nel [[1963]], la Cassazione si occupò del caso di [[Nilla Pizzi]], che chiedeva un risarcimento ada una società che aveva venduto cartoline con il suo ritratto, senza averne il consenso. In questo caso, la Cassazione respinse la domanda risarcitoria, affermando che la cantante era troppo famosa e non occorreva il suo consenso per l'utilizzo della sua immagine.
 
Nel corso del tempo, si è ammesso che un soggetto (anche famoso) possa stipulare un [[contratto]] di sfruttamento dell'immagine (ciò che nei Paesi [[Inghilterra|anglosassoni]] si chiama ''right of publicity''), in quanto si è riconosciuta una valenza patrimoniale dell'immagine.
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Nel [[1979]], la Cassazione ammise l'esistenza di un danno al ritratto, nel caso di un notissimo calciatore la cui immagine era stata riprodotta in un bambolotto. Il ragionamento seguito dai giudici di legittimità fu molto lineare: a prescindere da eventuali lesioni al decoro della persona, il consenso del calciatore era comunque necessario perché la messa in vendita dei bambolotti gli precludeva la possibilità di concludere un contratto di utilizzazione dell'immagine, con conseguente danno alla ''chance''.
 
Dagli anni [[1980|'80]] ada oggi, la Cassazione ha sempre ammesso in tutti i casi la valenza patrimoniale del diritto al ritratto, ritenendo [[Responsabilità civile|illecita]] la condotta di chi -senza il consenso del titolare- sfrutta a scopo di lucro l'altrui immagine, anche utilizzando un [[sosia]].
 
==Il diritto all'immagine sociale==
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Per meglio comprendere questa differenza, si può fare riferimento a due casi giudiziari di un certo rilievo:
* nel [[1985]], un noto oncologo lamentava che alcune proprie dichiarazioni erano state indebitamente riportate per fare pubblicità ada una marca di sigarette: le parole erano state effettivamente pronunciate, ma in un contesto del tutto diverso, e cioè nell'ambito di attività che volevano limitare (non incrementare) il fenomeno del fumo. La Cassazione in questo caso ha riconosciuto il diritto all'immagine sociale del medico, con conseguente risarcimento del danno;
* nel [[1991]], la [[RAI Radiotelevisione Italiana|RAI]] aveva preparato uno sceneggiato che ricordava la tragica morte di un [[calciatore]] ucciso da un gioielliere per uno scherzo che simulava una [[rapina]]. La RAI aveva descritto nello sceneggiato la [[personalità]] del gioielliere, calcando il lato del carattere dell'attaccamento al denaro (che avrebbe leso il diritto all'immagine sociale dell'[[Omicidio|omicida]]): in conclusione, il gioielliere non ha ottenuto alcun risarcimento, in quanto è stato ritenuto prevalente l'[[interesse pubblico]] a conoscere i fatti descritti, che erano sostanzialmente veritieri.
Il diritto all'immagine pubblica spesso compare nei repertori giudiziari sotto il nome di ''diritto alla reputazione'', espressione ampia che racchiude diversi aspetti e può essere riferito anche a [[Persona giuridica|persone giuridiche]], [[Associazione (diritto)|associazioni]], [[Partito politico|partiti]], ecc.
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La cd. ''reputazione politica'' riguarda fatti o affermazioni attribuite a uomini politici che incidono negativamente sulla credibilità del personaggio.
 
La cd. ''reputazione economica'' non riguarda soltanto le ipotesi di [[Concorrenzaconcorrenza sleale]], cioè la divulgazione di informazioni che possano risultare offensive per la vittima, ma anche le ipotesi di [[Compravendita|vendita per corrispondenza]] di un prodotto destinato ada una distribuzione controllata, o le ipotesi di esposti e denunce (che si rivelino poi infondate) riguardanti una presunta attività inquinante dell'[[Impresa|imprenditore]].
 
La cd. ''reputazione artistica'' è stata riconosciuta nel caso di un attore, la cui partecipazione in un film era già stata pubblicizzata, ma poi ne era rimasto escluso.
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==Il diritto all'identità personale==
 
Anche questa figura è di elaborazione giurisprudenziale, e si è affermata a partire dagli anni '80. Si tratta del diritto alla 'proiezione esterna'<nowiki/>'' della persona, con riferimento alle proprie caratteristiche e manifestazioni ideologiche. L'identità personale si differenzia dal diritto all'immagine sociale, perché quest'ultima non è tutelata se l'indebito utilizzo dell'immagine è migliorativo rispetto alla vera immagine della persona.
 
La [[giurisprudenza]] ricostruisce il diritto all'identità personale volta per volta attraverso il richiamo a vari riferimenti normativi, come ad es. il diritto all'onore, alla ''dimensione socio-politica'', ecc., ede inoltre spesso ha tutelato tale diritto anche con riferimento a [[Persona giuridica|persone giuridiche]] ede [[Associazione (diritto)|associazioni]] non riconosciute.
 
Nella prassi, si è posto il problema della sussistenza del diritto all'identità personale, in presenza di [[Provvedimento amministrativo|provvedimenti]] della [[Pubblica amministrazione]]. È stata molto criticata la decisione di un [[Tribunale]] che ha ritenuto sussistente un ''diritto a non essere denigrato dalla commissione di concorso'', in un caso in cui il candidato (bocciato) ada un concorso pubblico rivendicava il ripristino della propria identità personale, che egli assumeva essere stata violata dal giudizio negativo dei commissari d'esame. Nella specie, il tribunale ha ritenuto sussistente una sorta di ''fumus persecutionis'' nei confronti del candidato bocciato.
 
==Il diritto alla salute==
 
La tutela della salute è compresa nell'articolo 32 della Costituzione Italiana: inizialmente, il concetto di salute era inteso in senso limitativo, cioè solo come assenza di malattie o di infermità, fisiche e psichiche. Nel tempo, e sfruttando la delibera dell'[[Organizzazione Mondiale della Sanità]] del [[1977]] (denominata "Salute per tutti", poi culminata nel 1984 con l'adozione, da parte degli Stati Membri, di strategie regionali di HFA, ossia ''Health For All''), si è giunti ada una nozione molto più ampia di salute, come "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale", quindi con riferimento al benessere del soggetto nell'ambiente salubre, alla fruibilità dei servizi minimi sufficienti per l'integrità fisica e sociale dell'ambiente, ecc.<br />
Il danno alla salute si distingue, pertanto, per ampiezza e portata, dal danno biologico (più circoscritto alle lesioni dell'integrità psicofisica), nonché dal danno alla integrita della vita di relazione (relativo a qualunque lesione che renda impossibile al soggetto di ''essere sé stesso'' nei rapporti con gli altri).
 
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==Il danno alla integrità della vita di relazione==
 
È una figura elaborata negli anni '80 dalla dottrina e ripreso dalla giurisprudenza, e consiste nel diritto ad avere rapporti con gli altri mantenendo inalterata la propria sfera fisica e psichica. Non c'è dubbio che la vittima di un incidente stradale o di un infausto intervento chirurgico abbia diritto ada un [[Responsabilità civile|risarcimento]]: ma se tale incidente ha leso la sfera sessuale della vittima, anche il coniuge di questa potrà chiedere il risarcimento per la lesione del suo diritto ''riflesso'' ad avere rapporti sessuali.
 
Le lesioni di carattere psichico sono disciplinate dall'art. 2059 del Codice civile. Particolare rilevanza sta assumendo in questo settore il caso delle nevrosi "da indennizzo" come conseguenza dell'assegnazione a mansioni [[Diritto del lavoro|lavorative]] inferiori alla qualifica posseduta (cd. ''danno da demansionamento'').