Diritti della persona: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Annullata la modifica 93603558 di 151.47.95.76 (discussione) |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 14:
Il concetto di persona non coincide necessariamente con quello di soggetto giuridico, ma comporta una considerazione più ampia del semplice "centro di imputazione di [[Diritti soggettivi|situazioni giuridiche soggettive]]".<br />
La persona è l'insieme di tutte le caratteristiche del singolo individuo, e quindi delle caratteristiche fisiche tangibili, etiche, comportamentali, morali e spirituali, nonché della proiezione del singolo nella vita sociale, ossia della percezione che ogni persona dà di
Questo insieme di caratteristiche dà luogo
Da considerare è anche l'aspetto della disponibilità dei diritti che gode un soggetto riguardo a
Alcuni autori, come Messinetti e Di Majo, sostengono che la tutela della persona ha carattere oggettivo ed è già attuata dall'ordinamento a prescindere.
==Fonti normative==
Nell'attuale ordinamento, non c'è una fonte normativa organica dei diritti della persona: ci sono solo varie disposizioni contenute in fonti normative (costituzione, leggi ordinarie, leggi delegate, ordini d'esecuzione relativi all'applicazione dei trattati internazionali in materia di diritti umani di cui l'Italia è Stato Parte, ecc.) che riguardano i diritti della persona e la loro rilevanza giuridica.
Questo comporta la difficoltà di individuare, volta per volta, la sussistenza e la consistenza delle varie posizioni soggettive da ricondurre nell'ambito dei diritti della personalità. Ad esempio, in materia [[diritto penale|penale]] c'è l'art. 615
Sempre in materia penale, gli
==L'art. 2 della Costituzione italiana==
La lettura testuale dell'[[Articolo 2 della Costituzione italiana|art. 2]] della [[Costituzione]] fornisce delle indicazioni precise: ''«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (…)»''.
È stato osservato, in primo luogo, l'uso del verbo ''riconoscere'', interpretato dalla dottrina come indizio del fatto che nell'ordinamento i diritti inviolabili dell'uomo sono preesistenti alla Carta costituzionale,
Proprio questo valore pregiuridico ha consentito alla [[giurisprudenza]] di trasformare l'art. 2 cit. in una sorta di clausola aperta, affermando che l'art. 2 lascia all'interprete e al giurista la possibilità di verificare se (nell'evoluzione sociale) emergano diritti direttamente dalla consapevolezza della necessità di tutela e garantire le persone.
Riga 38:
Anche in [[Germania]], la Costituzione del [[1949]] richiama i diritti della personalità speciale, senza peraltro elencarli. In altre Costituzioni ([[Spagna|spagnola]], [[Portogallo|portoghese]] e [[Grecia|greca]]), invece, sono dettagliatamente elencati tali diritti.
L'art. 2 della Costituzione va letto
==Caratteristiche dei diritti della persona==
Riga 60:
Il diritto al ritratto è disciplinato dall'articolo 96 della legge sul [[diritto d'autore]], che richiama i concetti di ''notorietà'' delle persone e di ''[[interesse pubblico]]'', per arrivare ad affermare che non è necessario il consenso della persona (se è notoria, cioè famosa) per l'utilizzo o la divulgazione del ritratto.
Nel [[1959]], la [[Corte Suprema di Cassazione|Cassazione]] ebbe a decidere il caso di un noto uomo politico che si lamentava del fatto di essere stato inserito in uno ''spot'' pubblicitario mentre parlava in un comizio tenuto in un luogo dove si producevano carciofi. In quel caso, la Cassazione ha dato rilievo alla cd. ''decontestualizzazione'', chiarendo che occorreva il consenso dell'uomo politico anche se famoso,
Pochi anni dopo, nel [[1963]], la Cassazione si occupò del caso di [[Nilla Pizzi]], che chiedeva un risarcimento
Nel corso del tempo, si è ammesso che un soggetto (anche famoso) possa stipulare un [[contratto]] di sfruttamento dell'immagine (ciò che nei Paesi [[Inghilterra|anglosassoni]] si chiama ''right of publicity''), in quanto si è riconosciuta una valenza patrimoniale dell'immagine.
Riga 68:
Nel [[1979]], la Cassazione ammise l'esistenza di un danno al ritratto, nel caso di un notissimo calciatore la cui immagine era stata riprodotta in un bambolotto. Il ragionamento seguito dai giudici di legittimità fu molto lineare: a prescindere da eventuali lesioni al decoro della persona, il consenso del calciatore era comunque necessario perché la messa in vendita dei bambolotti gli precludeva la possibilità di concludere un contratto di utilizzazione dell'immagine, con conseguente danno alla ''chance''.
Dagli anni [[1980|'80]]
==Il diritto all'immagine sociale==
Riga 77:
Per meglio comprendere questa differenza, si può fare riferimento a due casi giudiziari di un certo rilievo:
* nel [[1985]], un noto oncologo lamentava che alcune proprie dichiarazioni erano state indebitamente riportate per fare pubblicità
* nel [[1991]], la [[RAI Radiotelevisione Italiana|RAI]] aveva preparato uno sceneggiato che ricordava la tragica morte di un [[calciatore]] ucciso da un gioielliere per uno scherzo che simulava una [[rapina]]. La RAI aveva descritto nello sceneggiato la [[personalità]] del gioielliere, calcando il lato del carattere dell'attaccamento al denaro (che avrebbe leso il diritto all'immagine sociale dell'[[Omicidio|omicida]]): in conclusione, il gioielliere non ha ottenuto alcun risarcimento, in quanto è stato ritenuto prevalente l'[[interesse pubblico]] a conoscere i fatti descritti, che erano sostanzialmente veritieri.
Il diritto all'immagine pubblica spesso compare nei repertori giudiziari sotto il nome di ''diritto alla reputazione'', espressione ampia che racchiude diversi aspetti e può essere riferito anche a [[Persona giuridica|persone giuridiche]], [[Associazione (diritto)|associazioni]], [[Partito politico|partiti]], ecc.
Riga 83:
La cd. ''reputazione politica'' riguarda fatti o affermazioni attribuite a uomini politici che incidono negativamente sulla credibilità del personaggio.
La cd. ''reputazione economica'' non riguarda soltanto le ipotesi di [[
La cd. ''reputazione artistica'' è stata riconosciuta nel caso di un attore, la cui partecipazione in un film era già stata pubblicizzata, ma poi ne era rimasto escluso.
Riga 89:
==Il diritto all'identità personale==
Anche questa figura è di elaborazione giurisprudenziale, e si è affermata a partire dagli anni '80. Si tratta del diritto alla 'proiezione esterna'<nowiki/>'' della persona, con riferimento alle proprie caratteristiche e manifestazioni ideologiche. L'identità personale si differenzia dal diritto all'immagine sociale, perché quest'ultima non è tutelata se l'indebito utilizzo dell'immagine è migliorativo rispetto alla vera immagine della persona.
La [[giurisprudenza]] ricostruisce il diritto all'identità personale volta per volta attraverso il richiamo a vari riferimenti normativi, come ad es. il diritto all'onore, alla ''dimensione socio-politica'', ecc.,
Nella prassi, si è posto il problema della sussistenza del diritto all'identità personale, in presenza di [[Provvedimento amministrativo|provvedimenti]] della [[Pubblica amministrazione]]. È stata molto criticata la decisione di un [[Tribunale]] che ha ritenuto sussistente un ''diritto a non essere denigrato dalla commissione di concorso'', in un caso in cui il candidato (bocciato)
==Il diritto alla salute==
La tutela della salute è compresa nell'articolo 32 della Costituzione Italiana: inizialmente, il concetto di salute era inteso in senso limitativo, cioè solo come assenza di malattie o di infermità, fisiche e psichiche. Nel tempo, e sfruttando la delibera dell'[[Organizzazione Mondiale della Sanità]] del [[1977]] (denominata "Salute per tutti", poi culminata nel 1984 con l'adozione, da parte degli Stati Membri, di strategie regionali di HFA, ossia ''Health For All''), si è giunti
Il danno alla salute si distingue, pertanto, per ampiezza e portata, dal danno biologico (più circoscritto alle lesioni dell'integrità psicofisica), nonché dal danno alla integrita della vita di relazione (relativo a qualunque lesione che renda impossibile al soggetto di ''essere sé stesso'' nei rapporti con gli altri).
Riga 108:
==Il danno alla integrità della vita di relazione==
È una figura elaborata negli anni '80 dalla dottrina e ripreso dalla giurisprudenza, e consiste nel diritto ad avere rapporti con gli altri mantenendo inalterata la propria sfera fisica e psichica. Non c'è dubbio che la vittima di un incidente stradale o di un infausto intervento chirurgico abbia diritto
Le lesioni di carattere psichico sono disciplinate dall'art. 2059 del Codice civile. Particolare rilevanza sta assumendo in questo settore il caso delle nevrosi "da indennizzo" come conseguenza dell'assegnazione a mansioni [[Diritto del lavoro|lavorative]] inferiori alla qualifica posseduta (cd. ''danno da demansionamento'').
|